Corte dei Conti Sicilia. Infortunio a scuola di uno studente e responsabilità dell’insegnante per danno erariale
Data: Lunedì, 03 ottobre 2011 ore 07:35:03 CEST
Argomento: Giurisprudenza


Sintesi della vicenda
Un alunno di scuola media statale, mentre si trova con altri sei compagni nella classe lasciata incustodita dall’insegnante di educazione musicale, impegnato nell’aula magna dell’Istituto con altri alunni della stessa classe per una esercitazione di canto, cade, procurandosi un grave infortunio alla testa.
Il Tribunale civile di Palermo per il suddetto infortunio condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al risarcimento dei danni subiti dal minore e dai genitori
La Procura Regionale della Corte dei Conti conviene in giudizio, a seguito di comunicazione di notitia damni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il docente per essere condannato al pagamento della somma di € 235.284,19, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale danno erariale patito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
 
Sintesi delle motivazione della sentenza
La Corte dei Conti esclude la responsabilità del docente, ritenendo l’insussistenza della colpa grave, avuto riguardo al concreto svolgimento dei fatti (assenza di prova circa la consapevolezza da parte dell’insegnante della presenza di alunni soli nella classe).
Secondo la Corte l’elemento psicologico della colpa grave, da valutare in concreto e con prognosi postuma, costituisce requisito indispensabile dell’illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità, né tantomeno inversioni dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1218 c.c., previsto in tema di responsabilità contrattuale.
Per la sussistenza della colpa grave non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui ha operato il dipendente sia desumibile un quid pluris consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante.

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