Concorso per dirigenti scolastici: già si parla di “concorso truccato”
Data: Domenica, 02 ottobre 2011 ore 07:16:49 CEST Argomento: Opinioni
Se, per come si
preannuncia, il concorso per dirigenti scolastici, ancora alle prime
battute, seguirà le orme del suo predecessore, vale a dire del concorso
bandito nel 2004, di esso si continuerà a parlare ancora per diversi
anni, con un presumibile contenzioso giudiziario ed amministrativo
destinato ad ingolfare ulteriormente le aule di giustizia. Siamo ancora
alla vigilia delle prove preselettive è già la pletora di polemiche e
di contestazioni tra gli addetti ai lavori ha raggiunto soglie
inimmaginabili. Si è partiti con la batteria di test, che doveva essere
pubblicata il 1° settembre, per la presunta divulgazione anticipata
della quale si è parlato, da più parti, di fuga di notizie. Si è poi
passati alla vicenda dei test con errori o imprecisioni, da eliminare
dalla batteria originaria, il cui elenco sarà reso ufficialmente noto
solo a pochi giorni di distanza dall’effettuazione della prova.
Ultima, in ordine di tempo, ma, ripeto, siamo solo agli inizi, la
denuncia contenuta in una lettera apparsa su un sito scolastico, dove
si parla di “concorso truccato”, in relazione alla nomina di un
presidente di commissione esaminatrice che, sebbene in una regione
diversa da quella dove è stato nominato, avrebbe svolto attività e
tenuto lezioni in un corso realizzato per partecipanti al concorso. In
relazione a questo aspetto va sottolineato che la disciplina
riguardante l’incompatibilità tra i componenti della commissione ed i
concorrenti è contenuta nel D.P.R. n.487/1994, dove all’art. 11
si rinvia sostanzialmente agli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, che disciplinano, rispettivamente, l’astensione e la
ricusazione del giudice. In attesa di una specifica auspicabile
normativa, va osservato che al punto 4 del comma 1 dell’art. 51 cpc si
precisa che il giudice ha l’obbligo di astenersi: “se ha dato consiglio
o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico “. Se dalla norma possa scaturire l’incompatibilità, dal punto
di vista giuridico, nella vicenda segnalata, è un nodo che andrà
sciolto nelle sedi competenti. Nell’attesa di una tale pronuncia, che
ci auguriamo avvenga al più presto, ragioni di opportunità
suggerirebbero di evitare che funzionari che hanno prestato la propria
opera professionale in un corso per la preparazione ad un concorso
pubblico facciano parte di una commissione esaminatrice per lo stesso
concorso, seppure nominata per altra regione. Nel caso specifico è
auspicabile che i direttori generali degli uffici scolastici regionali,
anche alla luce del caso segnalato, pongano particolare attenzione
sulle nomine di loro competenza, contribuendo così a restituire
serenità e fiducia ai partecipanti ad un concorso che già naviga
in acque particolarmente perigliose.
Gennaro Capodanno
gennarocapodanno@gmail.com
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