Concorso per dirigenti scolastici: già si parla di “concorso truccato”
Data: Domenica, 02 ottobre 2011 ore 07:16:49 CEST
Argomento: Opinioni


Se, per come si preannuncia, il concorso per dirigenti scolastici, ancora alle prime battute, seguirà le orme del suo predecessore, vale a dire del concorso bandito nel 2004, di esso si continuerà a parlare ancora per diversi anni, con un presumibile contenzioso giudiziario ed amministrativo destinato ad ingolfare ulteriormente le aule di giustizia. Siamo ancora alla vigilia delle prove preselettive è già la pletora di polemiche e di contestazioni tra gli addetti ai lavori ha raggiunto soglie inimmaginabili. Si è partiti con la batteria di test, che doveva essere pubblicata il 1° settembre, per la presunta divulgazione anticipata della quale si è parlato, da più parti, di fuga di notizie. Si è poi passati alla vicenda dei test con errori o imprecisioni, da eliminare dalla batteria originaria, il cui elenco sarà reso ufficialmente noto solo a pochi giorni di distanza dall’effettuazione della prova.
Ultima, in ordine di tempo, ma, ripeto, siamo solo agli inizi, la denuncia contenuta in una lettera apparsa su un sito scolastico, dove si parla di “concorso truccato”, in relazione alla nomina di un presidente di commissione esaminatrice che, sebbene in una regione diversa da quella dove è stato nominato, avrebbe svolto attività e tenuto lezioni in un corso realizzato per partecipanti al concorso. In relazione a questo aspetto va sottolineato che la disciplina riguardante l’incompatibilità tra i componenti della commissione ed i concorrenti è contenuta nel D.P.R.  n.487/1994, dove all’art. 11 si rinvia sostanzialmente agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che disciplinano, rispettivamente, l’astensione e la ricusazione del giudice. In attesa di una specifica auspicabile normativa, va osservato che al punto 4 del comma 1 dell’art. 51 cpc si precisa che il giudice ha l’obbligo di astenersi: “se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico “. Se dalla norma possa scaturire l’incompatibilità, dal punto di vista giuridico, nella vicenda segnalata, è un nodo che andrà sciolto nelle sedi competenti. Nell’attesa di una tale pronuncia, che ci auguriamo avvenga al più presto, ragioni di opportunità suggerirebbero di evitare che funzionari che hanno prestato la propria opera professionale in un corso per la preparazione ad un concorso pubblico facciano parte di una commissione esaminatrice per lo stesso concorso, seppure nominata per altra regione. Nel caso specifico è auspicabile che i direttori generali degli uffici scolastici regionali, anche alla luce del caso segnalato, pongano particolare attenzione sulle nomine di loro competenza, contribuendo così a restituire serenità e fiducia ai partecipanti  ad un concorso che già naviga in acque particolarmente perigliose.

Gennaro Capodanno
gennarocapodanno@gmail.com






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