Il futuro delle pensioni è nero. Sulle pensioni, soprattutto di anzianità, la manovra modificata e approvata il 15 settembre 2011, affida la delega al governo.
Data: Domenica, 25 settembre 2011 ore 17:23:26 CEST Argomento: Opinioni
Captatio
benevolentiae.
In tanti anni a scuola ho dato grande e quasi esclusiva importanza alla
normativa didattica. In questo, che “potrebbe essere” l’anno scolastico
prima del mio pensionamento per vecchiaia, ho deciso di dare la
precedenza alla comprensione della normativa amministrativa. Potrei
addirittura rischiare di tediare i lettori (lavoratori della
conoscenza) con interventi rubricali sul tema delle pensioni. Spero ne
valga la pena. (Giovanni Sicali)
1.
Cosa è già stabilito dalla manovra sulle pensioni.
Sulle pensioni, la fonte primaria e
gli ultimi punti fermi sono stati introdotti dal D.L 138/2011 del
13 agosto, convertito dalla legge 148/2011 il 14 settembre (G.U. n. 216
del 16-9-2011) si trovano all’art. 1°, cc. 16, 17, 21,22,23.
Il comma 16
proroga per il 2012-2014 la facoltà per le P.A. di risolvere
unilateralmente (dopo 40 anni di servizio) il rapporto di lavoro con
preavviso di 6 mesi.
Il comma 17 stabilisce che il dipendente può essere trattenuto oltre i
limiti di età per decisione unilaterale dall’amministrazione.
Il comma 20 modifica
dal 2016 l’allineamento graduale dell’età pensionabile del privato ai
livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico (65 anni).
Il comma 21.
“Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le
seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per
i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre 2011.”
Il comma 22 apporta
le seguenti modifiche all'articolo 3 del D.L 798/1997 e alla legge
140/1997 (TFS e termini di liquidazione della pensione)
a) devono decorrere
“ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di
servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione) decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro."
b) Restano immutate le
precedenti norme per l’inabilita' derivante o meno da causa di
servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l’ente
previdenziale dovra' corrispondere il TFS nei tre mesi successivi alla
ricezione della documentazione, decorsi i quali sono dovuti gli
interessi.
Il comma 23
salva alcuni diritti acquisiti. “Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i
soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima
della data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto?) e,
(…) per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento
entro il 31 dicembre 2011”.
2.
Schematicamente quindi le cose stanno così:
REQUISITI PENSIONISTICI:
- se maturati entro il 31/12/201,
non si incorre nelle nuove penalizzazioni; se maturati successivamente
si subisce il differimento di un anno scolastico della pensione e il
ritardo nella corresponsione del TFR (passa a 6 mesi se pensionamento
per vecchiaia e a 24 mesi se pensionamento per anzianità)
- fino al 31/12/2011 i requisiti
per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o
limiti di età (65 uomini e per le donne 61 con almeno 20 di
contributi); dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2012 i requisiti per la
pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65
anni uomini e donne);
- fino al 31/12/2011 il requisito per
la pensione di anzianità è quota 96 (con non meno di 35 di
contributi e 60 di età ); dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2012 per
la pensione di anzianità quota 96 (con non meno di 61 anni di età e 35
di contribuzione).
3.
Cosa cambierà? Il Parlamento ha affidato le modifiche a due ODG con
delega al governo.
*L’ Ordine del giorno, di cui si parla qui, corrisponde ad un atto di
indirizzo, cioè un documento che ha carattere accessorio rispetto ad un
altro testo (un disegno di legge) su cui deliberare. In questo caso
l’Odg tende a precisare il significato della deliberazione principale,
impegnando politicamente il governo sul modo in cui essa vada
interpretata o si debba procedere alla sua applicazione*.
Se da una parte il ministro per l'Attuazione
del programma, Gianfranco Rotondi, smentisce nuove misure sulla
previdenza («il nostro sistema è uno dei più solidi al mondo») è
vero che il 14 settembre u.s., il sottosegretario all'Economia, Alberto
Giorgetti, ha accolto due ordini del giorno in materia. Il primo,
presentato dal leghista Gianluca Pini impegna il Governo a scontare di
un anno per ogni figlio naturale l'aumento del requisito per la
pensione di vecchiaia delle dipendenti private. Più articolato il
secondo odg accolto e che ha come primo firmatario Giuliano Cazzola (ex
dirigente Cgil ora Pdl). Si propone quindi di inserire nella delega per
la riforma fiscale e assistenziale - che il Parlamento dovrebbe
approvare entro l'autunno - anche un capitolo
previdenziale. Si partirà dall'armonizzazione finale dei requisiti di
pensionamento con il superamento delle anzianità (sia per «quota» sia
per chi ha 40 anni di contributi) e si proseguirà con il riordino delle
contribuzioni figurative, dei criteri di acceso alla totalizzazione e
alla ricongiunzione e di quelli per le pensioni ai superstiti.
Si va dal blocco delle “quote” all’aumento a
67 anni dell’età di vecchiaia. Il
disegno di legge delega d’autunno accompagnerà la nuova legge di
stabilità (l’ex Finanziaria). Con buona probabilità saranno introdotte
le ulteriori correzioni alla normativa previdenziale. L’ipotesi numero
uno resta l’intervento sull’anzianità, se si vuole essere
consequenziali alle dichiarazioni del presidente del Consiglio fatte a
Strasburgo (giorno 13 settembre u.s.), con la sollecitazione all’Ue
affinché si faccia carico di chiedere a tutti i governi di innalzare
l’età pensionabile. La via maestra resterebbe quella del blocco di
almeno un terzo delle pensioni di anzianità (quelle che maturano con il
meccanismo delle quote) introducendo quota 100 nel 2015 dopo aver
anticipato “quota 97” il prossimo gennaio. Si salverebbero in questo
caso dal blocco solo i pensionandi con 40 anni di contributi versati,
anche se l’ordine del giorno propone di intervenire anche su questa
forma di ritiro anticipato. L’altra ipotesi invece riguarda la pensione
di vecchiaia, perché dopo il 2026 (quando andrà a regime l’obbligo dei
656 anni per le lavoratrici del settore privato) si potrebbe elevare
per tutti l’età di “vecchiaia” a 67 anni. Si tratterebbe di riforme
strutturali capaci di garantire forti riduzione di spesa.
Come scrive il Sole24Ore del 25 settembre, il governo si prepara ad approvare “un
decreto light per la sviluppo da varare non prima del 6 ottobre o, più
probabilmente, il 13. E’ un nuovo tentativo per aprire una
breccia in cui inserire nuovi interventi sulle pensioni, a cominciare
dalla rapida abolizione degli assegni di anzianità, provando ad
agganciare un vagone previdenziale alla delega sulla assistenza già al
vaglio del Parlamento”. Ma il governo deve fare i conti anche con i
sindacati. Venerdì Cisl e Uil hanno risposto senza chiudere all'invito
del ministro Sacconi alle parti sociali di raggiungere un avviso
comune sulle pensioni. Il sindacato guidato da Raffaele Bonanni, in ha
indicato nella concertazione (e non nell'avviso comune) la strada da
percorrere per affrontare il capitolo previdenza. Un'indicazione che
potrebbe favorire un percorso già ipotizzato da diversi ambienti della
maggioranza: aggancio della previdenza alla delega assistenziale
concertando con la parti sociali (e la Lega) le misure da adottare, in
primis sull'anzianità e l'età delle donne, entro la fine dell'anno. (Fine della prima parte di una possibile
rubrica)
Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com
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