Il prof di ruolo recupera gli spezzoni. Se non c'è da fare completamento e sempre che ci sia il consenso dell'interessato
Data: Domenica, 25 settembre 2011 ore 04:00:00 CEST Argomento: Normativa Utile
Gli spezzoni di 6
ore, che rimangono nelle disponibilità delle scuole, vanno attribuiti
prioritariamente ai docenti precari ai fini del completamento.
Ma se nella scuola non ci sono precari spezzonisti, la priorità va data
i docenti di ruolo che abbiano manifestato la propria volontà a fare
gli straordinari.
disponibili a lavorare oltre l'orario contrattuale, il dirigente
scolastico deve proporli ai docenti precari, interni alla scuola, con
orario pieno. Il chiarimento viene dall'ufficio scolastico per il
Friuli Venezia Giulia, ambito territoriale di Trieste, che ha spiegato,
in modo semplice ed esaustivo, come debba essere interpretato il
combinato disposto di cui agli articoli, 1 comma 4, del decreto
131/2007 e 22, comma 4, della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n.
448 (prot. n.AOOUSPTS0006428 del 2 settembre scorso). L'ufficio ha
ricordato, inoltre, che l'accettazione di ore eccedenti non è
obbligatoria. Ed è subordinata al previo completamento dell'orario di
cattedra dei precari spezzonisti, già in servizio nella scuola dove si
sia verificata tale disponibilità. Resta fermo il limite massimo di 24
ore settimanali di insegnamento, derivante dalla somma tra l'orario di
cattedra e le ore residue.
Si tratta di un chiarimento utile e necessario, se si pensa che, a
circa 10 anni di distanza dall'approvazione della legge che ha
ribaltato la disciplina delle ore eccedenti, (che prima venivano
attribuite ai docenti di ruolo solo dopo il previo esaurimento della
graduatoria di istituto dei supplenti) non sono rari gli errori nella
sequenza delle operazioni.
Va detto subito, però, che il provvedimento, essendo stato emesso da un
ufficio scolastico provinciale, non vincola le altre province. Ma può
essere comunque utile agli addetti ai lavori, perché chiarisce
autorevolmente un aspetto della normativa che crea non pochi conflitti
all'interno delle scuole. Resta il fatto, però, che né
l'amministrazione centrale, né gli uffici periferici, hanno fatto luce,
finora, sulla questione del completamento con spezzoni inscindibili,
residuati dalla fase provinciale delle assunzioni. Vale a dire, sugli
spezzoni superiori a 6 ore, non divisibili, che vengano proposti dai
dirigenti a titolo di completamento a docenti esterni, dopo che tali
spezzoni siano rientrati nelle disponibilità della scuole, a seguito
dell'esaurimento della graduatoria ad esaurimento provinciale.
Sempre, però, dopo avere acquisito il previo rifiuto da parte dei
docenti interni ad effettuare ore eccedenti. Questione che potrebbe
essere agevolmente risolta, semplicemente applicando la normativa di
cui sopra così come segue.
All'atto della proposta di completamento al docente precario
spezzonista, qualora lo spezzone proposto risulti inscindibile, il
dirigente scolastico potrebbe assumere lo spezzonista stipulando il
contratto di completamento, limitatamente alle ore utili a tale scopo.
E sulle ore eccedenti potrebbe concludere un ulteriore contratto come
ore di straordinario. Così facendo, il docente precario, anzi tutto,
verrebbe soddisfatto nel proprio diritto al completamento.
E poi, essendo diventato un docente interno all'atto del completamento,
avrebbe titolo ad accettare anche le ore residue. Il tutto senza
scindere lo spezzone.
Resta il fatto, però, che quest'ultima tesi, per quanto costituisca il
corollario delle premesse contenute nella normativa, stenta a
decollare. I dirigenti scolastici, infatti, nella maggior parte dei
casi, una volta verificata l'inscindibilità dello spezzone, non
consentono agli spezzonisti di completare l'orario , assegnando tali
spezzoni a docenti con un punteggio inferiore. (di Antimo Di
Geronimo da ItaliaOggi)
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