Regione Umbria fa ricorso a corte costituzionale su art.19 contro accorpamento
Data: Venerd́, 23 settembre 2011 ore 07:22:07 CEST
Argomento: Rassegna stampa


La Regione Umbria ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' dei commi 4 e 5 dell'art 19 del decreto legge n.''98/2011'' dal titolo ''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria''. Lo rende noto, in un comunicato, la vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari, spiegando che l'articolo, rubricato come ''Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica'', detta regole nel campo del dimensionamento della rete scolastica di competenza esclusiva delle Regioni.
''Un principio questo - aggiunge - ribadito anche dalla sentenza n.'200/2009' della Corte Costituzionale''.                   
 ''L'articolo 19 del decreto - spiega la vicepresidente - al comma 4 stabilisce che per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di I grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado - precisa -. Gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per quelli siti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.

Mentre - continua - il comma 5 stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome''. ''Con le norme impugnate - sottolinea Casciari - in particolare con il comma 4 dell'art. 19, il legislatore nazionale detta disposizioni di dettaglio nella materia dell'istruzione, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. In questo contesto quindi, non solo si ''impone' l'accorpamento generalizzato delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado in istituti comprensivi, ma si interviene sul ''dimensionamento minimo' delle istituzioni scolastiche, senza lasciare alcuno spazio all'autonomia delle Regioni''.

''In pratica - conclude Casciari - si tratta di un altro tassello che, oltre a limitare il potere decisionale delle Regioni, aggiunge un ostacolo alla realizzazione della programmazione dell'ente che, come noto, e' frutto di una concertazione con i Comuni e le Province. Va ricordato, che nel caso dell'anno scolastico 2011/2012, l'iter e gia' stato concluso lo scorso dicembre''.  (ASCA)

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