Regione Umbria fa ricorso a corte costituzionale su art.19 contro accorpamento
Data: Venerd́, 23 settembre 2011 ore 07:22:07 CEST Argomento: Rassegna stampa
La Regione
Umbria ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione
di illegittimita' dei commi 4 e 5 dell'art 19 del decreto legge
n.''98/2011'' dal titolo ''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria''. Lo rende noto, in un comunicato, la vicepresidente della
Regione Umbria, Carla Casciari, spiegando che l'articolo, rubricato
come ''Razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica'', detta regole nel campo del
dimensionamento della rete scolastica di competenza esclusiva delle
Regioni.
''Un principio questo - aggiunge -
ribadito anche dalla sentenza n.'200/2009' della Corte Costituzionale''.
''L'articolo 19 del decreto - spiega la vicepresidente - al comma
4 stabilisce che per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e
secondaria di I grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di
I grado - precisa -. Gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia
devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per
quelli siti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.
Mentre - continua - il comma 5 stabilisce che alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500
unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole,
nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite
in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni
scolastiche autonome''. ''Con le norme impugnate - sottolinea Casciari
- in particolare con il comma 4 dell'art. 19, il legislatore nazionale
detta disposizioni di dettaglio nella materia dell'istruzione,
appartenente alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai
sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. In questo contesto
quindi, non solo si ''impone' l'accorpamento generalizzato delle
direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado in
istituti comprensivi, ma si interviene sul ''dimensionamento minimo'
delle istituzioni scolastiche, senza lasciare alcuno spazio
all'autonomia delle Regioni''.
''In pratica - conclude Casciari - si tratta di un altro tassello che,
oltre a limitare il potere decisionale delle Regioni, aggiunge un
ostacolo alla realizzazione della programmazione dell'ente che, come
noto, e' frutto di una concertazione con i Comuni e le Province. Va
ricordato, che nel caso dell'anno scolastico 2011/2012, l'iter e gia'
stato concluso lo scorso dicembre''. (ASCA)
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