Roma, assemblea nazionale docenti A052 - 27 Settembre 2011
Data: Sabato, 17 settembre 2011 ore 12:12:18 CEST Argomento: Sindacati
Il Consiglio di
Stato, Sez. VI, nella Camera di Consiglio
del 13 settembre 2011, ha accolto il nostro appello
avverso le ordinanze cautelari del T.A.R. del Lazio, Sez.
III bis – nn. 2073 e 2963 – che aveva respinte le istanze
di sospensiva dei provvedimenti impugnati: C.M. n.
21/11 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del
personale docente per l’a.s. 2011/12 – trasmissione
schema di Decreto interministeriale” e nota del
Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione
presso il M.I.U.R., prot. n. 272: “Attuali
classi di concorso su cui confluiscono le
discipline relative al primo e secondo
anno di corso degli istituti di II grado
interessati al riordino”.
In particolare, il giudice dell’appello,
con l’Ordinanza n. 3926/11, ha
accolto il ricorso dell’Unicobas ai sensi
dell’art. 5, co. 10, del vigente Codice del
procedimento amministrativo, che dispone:
quando “le esigenze del ricorrente
siano apprezzabili favorevolmente e
tutelabili adeguatamente con la sollecita
definizione del giudizio di merito” ...il
Consiglio di Stato trasmette la pronuncia di appello “al
T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
In altri termini, il Consiglio di Stato ha stabilito
che l’originario ricorso proposto da Unicobas
è fondato e ne ha anche scritto la motivazione
(“stante la tipicità dello strumento regolamentare”
... “cui l’art. 64, co. 4 del D.L. n. 112
del 2008, affida, tra l’altro, la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso” ... ... “appare,
in conseguenza, preclusa ogni misura anticipatoria
in via amministrativa del contenuto e degli effetti del provvedimento
regolamentare”), per cui il TAR
del Lazio deve fissare l’udienza di merito in tempi
rapidi per definire con sentenza, cioè per annullare i
provvedimenti illegittimi impugnati con l’originario
ricorso.
Rimane, quindi, valido, in attesa di tale ultima decisione
di merito (il cui esito favorevole è stato appunto definito
dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 13/09/2011),
il fatto che i docenti danneggiati dai provvedimenti
adottati dai dirigenti scolastici e dagli
uffici scolastici a livello provinciale
nell’osservanza della C.M. n. 21/11
debbano adire il Tribunale Civile – Sez.
Lavoro – competente per territorio (sede
della scuola di titolarità o dell’ultimo
incarico) per chiedere il riconoscimento
per l’a.s. in corso del diritto ad occupare
una cattedra destinata ai docenti della
classe di concorso A052, in forza della
normativa tuttora in vigore, che riserva
l’insegnamento di latino e greco nei licei
classici esclusivamente a coloro che ne
possiedono la specifica abilitazione.
Ciò in quanto le modifiche delle attuali classi di
concorso ed il loro accorpamento (con la preannunciata
dichiarazione di “atipicità”) diverranno legittime solo
dopo l’eventuale approvazione del relativo Regolamento
nel testo preannunciato dall’Amministrazione centrale. Il
Consiglio di Stato ha condannato, inoltre, il M.I.U.R.
risultato soccombente, al rimborso delle spese
legali del giudizio cautelare d’appello anticipate da
Unicobas- Scuola.
Unicobas Scuola
unicobas.rm@tiscali.it
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