Roma, assemblea nazionale docenti A052 - 27 Settembre 2011
Data: Sabato, 17 settembre 2011 ore 12:12:18 CEST
Argomento: Sindacati


Il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2011, ha accolto il nostro appello avverso le ordinanze cautelari del T.A.R. del Lazio, Sez. III bis – nn. 2073 e 2963 – che aveva respinte le istanze di sospensiva dei provvedimenti impugnati: C.M. n. 21/11 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2011/12 – trasmissione schema di Decreto interministeriale” e nota del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione presso il M.I.U.R., prot. n. 272: “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”.
In particolare, il giudice dell’appello, con l’Ordinanza n. 3926/11, ha accolto il ricorso dell’Unicobas ai sensi dell’art. 5, co. 10, del vigente Codice del procedimento amministrativo, che dispone: quando “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito” ...il Consiglio di Stato trasmette la pronuncia di appello “al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”. In altri termini, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’originario ricorso proposto da Unicobas è fondato e ne ha anche scritto la motivazione (“stante la tipicità dello strumento regolamentare” ... “cui l’art. 64, co. 4 del D.L. n. 112 del 2008, affida, tra l’altro, la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso” ... ... “appare, in conseguenza, preclusa ogni misura anticipatoria in via amministrativa del contenuto e degli effetti del provvedimento regolamentare”), per cui il TAR del Lazio deve fissare l’udienza di merito in tempi rapidi per definire con sentenza, cioè per annullare i provvedimenti illegittimi impugnati con l’originario ricorso. Rimane, quindi, valido, in attesa di tale ultima decisione di merito (il cui esito favorevole è stato appunto definito dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 13/09/2011), il fatto che i docenti danneggiati dai provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici e dagli uffici scolastici a livello provinciale nell’osservanza della C.M. n. 21/11 debbano adire il Tribunale Civile – Sez. Lavoro – competente per territorio (sede della scuola di titolarità o dell’ultimo incarico) per chiedere il riconoscimento per l’a.s. in corso del diritto ad occupare una cattedra destinata ai docenti della classe di concorso A052, in forza della normativa tuttora in vigore, che riserva l’insegnamento di latino e greco nei licei classici esclusivamente a coloro che ne possiedono la specifica abilitazione. Ciò in quanto le modifiche delle attuali classi di concorso ed il loro accorpamento (con la preannunciata dichiarazione di “atipicità”) diverranno legittime solo dopo l’eventuale approvazione del relativo Regolamento nel testo preannunciato dall’Amministrazione centrale. Il Consiglio di Stato ha condannato, inoltre, il M.I.U.R. risultato soccombente, al rimborso delle spese legali del giudizio cautelare d’appello anticipate da Unicobas- Scuola.
Unicobas Scuola
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