Ciò che è indicato come possibile non è né dovuto né obbligatorio neppure per decisione dei DS.
Data: Venerdì, 16 settembre 2011 ore 21:08:28 CEST Argomento: Opinioni
La cosiddetta riforma Gelmini prevede, nei Regolamenti attuativi del
15/3/2010, i DIPARTIMENTI
dei docenti degli Istituti della secondaria superiore. Il testo
(ripetuto in copia/incolla) sia per che i Licei recita esattamente
così:
Per i Licei:
“Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il
conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento,
nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, le istituzioni
scolastiche: a) possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali
del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa
e alla didattica” (Regolamento art.10, c.2 lett. a).
Per gli Istituti Tecnici: “ Possono
costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei
docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione
formativa”.(Regolamento Art.5 c.3 lett. d).
I
Dipartimenti sarebbero quindi una sorta di Commissioni per agevolare il
lavoro didattico del Collegio dei docenti ormai organismo
pletorico e da riformare alla radice, in seguito al dimensionamento
delle Istituzioni scolastiche, l’accorpamento in un’unica insalata di
realtà diverse anni luce, di scuole comprensive (di non si sa che
cosa).
I decreti delegati del ‘74 non potevano prevedere che oggi le riforme
scolastiche sono sottoposte all’unico criterio economico dei tagli del
bilancio. Così tanti presidi -
ligi all’aumento del tempo scuola non pagato dei lavoratori della
conoscenza - hanno dato per scontato
che i Dipartimenti vanno attuati obbligatoriamente,
sconoscendo la differenza elementare tra dovere e potere, tra obbligo e
possibilità , tra costrizione e scelta da parte del collegio dei
docenti. Semmai prima bisogna fare
deliberare se attuare o meno i dipartimenti e solo dopo votazione
regolare poi passare alla costituzione dei dipartimenti stessi.
Forse la Gelmini (e i DS con lei) credono di
avere trovato la quadra per risolvere i problemi gravissimi della
didattica nella scuola pubblica.
Il vecchio prof è contrario a questi
ammennicoli e pannicelli caldi per curare la scuola pubblica che langue
per un male cancerogeno e in situazione terminale.
Anzicchè riempirci la bocca a i fianchi di
questi “NUOVI DIPARTIMENTI” che lasciano il temo che trovano e servono
solo a burocratizzare sempre più la didattica, la mia proposta è di
fare funzionare bene (soprattutto al Superiore) i Consigli di classe,
vere e uniche cellule vive della didattica nel corpo scolastico. TORNIAMO ai CONSIGLI di CLASSE e rileggiamo
con attenzione ciò che è indicato come obbligo di legge per tutti
i docenti senza scaricare le responsabilità soggettive in dipartimenti
che possono fornire soluzioni fumose e inutili ai tanti e seri problemi
che si incontrano giorno per giorno , ora per ora nelle singole classi.
Per i Ds che hanno bisogno di un
leggero ripasso normativo seria, suggerisco
L’Art. 5 del Testo Unico-
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
(…) 6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei
docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono
presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure
da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in
ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello
di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli
126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento
attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla
loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui
all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente
titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe
è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via
definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale
avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno”
…………………
Torniamo perciò a far funzionare
meglio il Consiglio di Classe secondo legge e diamo un calcio ai
possibili dipartimenti suggeriti dai regolamenti del 15/3/2010.
Non sunt multiplicanda entia sine necessitate. U supecchiu è comu u
mancanti.
Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com
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