Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico
Data: Venerdì, 16 settembre 2011 ore 19:03:01 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
MIUR
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia
Scolastica
Roma, 8 settembre 2011
Oggetto: Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico
2011/2012.
Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l’anno
scolastico 2011/2012, si confermano le istruzioni già impartite nei
precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.
Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure
previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991,
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2011 dovranno
concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e
quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel
consiglio d’istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni
scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura
semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per
decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali
elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la
procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La
data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun
Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva
competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello
successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 20 e
di lunedì 21 novembre 2011.
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia
scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole
secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario
straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa
circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in
questione.
Il Direttore
Generale
Carmela Palumbo
Gli articoli citati nella Circolare
sono i seguenti:
OM n. 215 /luglio 1991, modificata ed
integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del
24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. (omissis) TITOLO II -
PROCEDURA SEMPLIFICATA.
Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di classe e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e
nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in
funzione elettorale
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il preside convoca per ciascuna
classe l'assemblea dei genitori e separatamente quella degli studenti.
A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti
della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare
sulle modalità di espressione del voto.
2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della
proposta di programma didattico-educativo del preside, che la presiede,
procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla
elezione dei rappresentanti di classe rispettivamente della componente
genitori e di quella studentesca.
3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli
studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge
anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. In tal caso si
adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20
del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le
votazioni.
Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e
organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei
seggi - Proclamazione degli eletti
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art.
21 è stabilita dal di istituto in giorno non festivo e, per la
componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle
lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8
giorni.
2. Il preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per
il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della
convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo
necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione
didattico-educativa annuale del preside, prevista dall'art. 21 e,
all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o
dagli studenti, dal preside;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e
l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal
consiglio di istituto possibilmente in modo che per i genitori le
operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima
affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza
soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con
l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve
essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide
le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli
eletti.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al
consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale
dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e
di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori,
nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano
presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe,
nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori
della classe e l'urna elettorale.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei
consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di
una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli
eligendi sono in numero superiore a uno.
8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini
dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
(a cura di Giovanni
Sicali)
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