La Dirpresidi richiede accesso agli atti sulla mobilità, mutamenti di incarico e incarichi reggenza dei dirigenti delle scuole per l’a.s.2011/2012
Data: Martedì, 13 settembre 2011 ore 18:37:16 CEST
Argomento: Sindacati


IN PREMESSA
richiamando la  nota del MIUR prot. 4481 del 27 maggio 2011 e le disposizioni normative vigenti

  • l’articolo 19 del D.Lgs. 165/2001 (conferimento degli incarichi dirigenziali),
  • l’articolo 11 del CCNL dell’Area V dell’11 aprile 2006 che, tuttora in vigore, regola modalità e procedura per l’affidamento dell’incarico ai Dirigenti scolastici ( ordine delle operazioni)
  •  l’art. 6 del CCNL del 15/07/2010 che determina i criteri oggettivi in base ai quali le scuole vanno collocate nelle varie fasce ai fini della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato.
  • l’articolo 9 del CCNL del 15/07/2010 che stabilisce i criteri alla base del mutamento dell’incarico a richiesta del dirigente scolastico

                                                                                      significando che 

  •  (Articolo 19 - D.L.vo n. 165/2001)  
  • Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
  •  Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ............., sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati                                                                         
  • Articolo 11 - C.C.N.L./2006:
  • Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
  • . Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001.
  • L'incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.  Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.    In via eccezionale l'incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni.   Nei casi di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l'Amministrazione centrale e periferica dell'Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art, 26, comma 8, della legge n. 448/98, la durata dell'incarico è correlata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato.

4.  Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
5. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
       a) conferma degli incarichi ricoperti;
       b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale; ( vedi punto 6, 9,
       c) conferimenti di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
      d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
       e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
       f) nuovo incarico per mobilità professionale;
      g) mobilità interregionale.
6. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione.
7. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.
8. I responsabili dell’USR, effettueranno con le procedure e i criteri di cui all'art. 20,  entro tre mesi dalla scadenza naturale con contratto individuale,
                           a) una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti ad assicurare al dirigente, nell'ambito degli incarichi disponibili, un incarico di norma equivalente. Per incarico equivalente s'intende quello cui corrisponde almeno un'analoga retribuzione di posizione.
 9. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato

  •   Articolo 6 - C.C.N.L./2010:

"3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL dell'11/4/2006, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale). 4. I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR. 5. I criteri di cui al precedente comma 3 possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali".
Quindi per l'attribuzione degli incarichi e la stipula del contratto individuale di lavoro le SS.LL. terranno conto dei criteri indicati all'art. 6 del succitato C.C.N.L. e dall'art. 11 del C.C.N.L. del 2006 che riguardano la dimensione (numero degli alunni, numero dei docenti e del personale A.T.A.), la complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi) e il contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale) delle istituzioni scolastiche.

  • Mutamento dell'incarico   Articolo 9 - C.C.N.L./2010:

"1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:
               a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;
                b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico. 3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
            c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
 Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito".
                                                                              Tenuto conto che

  • Il mutamento degli incarichi, che avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico, viene quindi attribuito tenendo conto delle esperienze e delle competenze maturate da ciascun dirigente scolastico, desumendole anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del C.C.N.L. dell'11.4.2006, nonché dei criteri previsti dall'art. 9 del C.C.N.L. del 15.7.2010.
  • La mobilità della regione Sicilia ha compreso i dirigenti che, a seguito di “soppressione” della sede di servizio hanno dovuto presentare domanda di mobilità, trovandosi nella posizione di cui alla lettera b) dell’ordine delle operazioni così come sopra riportato
  • Considerata l'abolizione dei settori formativi e della conseguente mobilità professionale, giova richiamare l'attenzione sull'opportunità di procedere a mutamenti di incarico, in costanza di contratto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari richiamati al comma 3 del succitato art. 9, ovvero di ulteriori circostanze adeguatamente motivate dal competente Direttore Generale.
  • I relativi provvedimenti avrebbero dovuto adottarsi  entro il termine 30/06/2011.
  • Le operazioni avrebbero dovuto  concludersi entro il 15 luglio
  • Ad oggi le operazioni sono ancora in corso con rettifiche a seguito di reclami e ricorsi

                                                                SI CHIEDE
di prendere visione ed eventualmente estrarre copia del verbale o dell’atto dal quale risultano le reali motivazioni che sono state poste nel conferimento degli incarichi di dirigenza in sede di mutamento degli stessi e rettifica del mutamento e nell’assegnazione degli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’A.S. 2011/2012, nonché dell’atto o delibera con cui sono stati individuati e esplicitate le coerenze con i criteri, le comparazioni ai sensi del citato art 20, l’ordine delle operazioni, le pubblicità delle sedi disponibili e gli aggiornamenti delle stesse,  ciò ai sensi e per gli effetti degli articoli 25 della Legge 241/90 e dell’articolo 4 del D.P.R. 352/92 e successive modifiche;
inoltre, di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di ogni atto antecedente e  conseguente utile affinché si  tuteli il diritto degli iscritti ma anche si possa valutare la legittimità delle operazioni che hanno interessato la mobilità dei dirigenti scolastici della Sicilia.

Gradita da parte Sua la fissazione di un incontro per ricevere una delegazione dello scrivente sindacato.
La presente istanza è motivata dall’esigenza di essere posti nelle condizioni di tutelare ogni proprio diritto soggettivo ed interesse legittimo presso le sedi opportune.
Palermo 12 settembre 2011
Il presidente regionale dirpresidi
Salvatore Indelicato, 330365449
dirpresidi-sicilia@virgilio.it

 







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