Applicazione decreto Brunetta: il Tribunale di Roma dice sì
Data: Lunedì, 12 settembre 2011 ore 07:29:43 CEST Argomento: Giurisprudenza
Il Giudice del Lavoro di Roma dà ragione ad un dirigente scolastico che
aveva rifiutato di inserire nel contratto di istituto alcune delle
materie richiamate dall'articolo 6 del CCNL del comparto scuola.
E’ stato reso noto dall’Anp un nuovo decreto (questa volta ad emanarlo
è stato il Giudice del Lavoro di Roma) in materia di applicazione del
decreto legislativo 150/2009.
In concreto la vicenda di cui si è occupato il tribunale della capitale
è identica a quella di molte altre realtà: il dirigente scolastico si è rifiutato di
svolgere la contrattazione integrativa di istituto sulle lettere h), i)
ed m) dell’articolo 6 del CCNL (si tratta dei punti che riguardano
l’assegnazione del personale ai plessi e più in generale le gestione
del personale); la contrattazione si è di fatto interrotta e le
organizzazioni sindacali hanno denunciato il dirigente per condotta
antisindacale.
E’ vero - hanno sostenuto i sindacati ricorrenti - che il “decreto
Brunetta” esclude dalla contrattazione integrativa le materie relative
alla organizzazione degli uffici e alla gestione del personale - ma è
altrettanto vero che l’articolo 6 del CCNL deve considerarsi tuttora
vigente in seguito al blocco delle contrattazioni previsto dalla legge
122/10 (articolo 97, comma 17).
In effetti è stata questa la motivazione che i sindacati hanno sempre
sostenuto per opporsi al “decreto Brunetta”
“Tutto il contendere - osserva però l’Anp - è avvenuto prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 141 del 1° agosto 2011
(ed entrato in vigore il 6 settembre, ndr), che chiarisce
definitivamente la portata innovativa del D.Lgs.150”.
“Ora - aggiunge ancora l’Anp - ogni eventuale altro ricorso delle
OO.SS. ex art.28 L.300/70 circa l'applicazione dell'art.6 CCNL Scuola è
destinato sicuramente ad essere rigettato anche con vittoria di spese
per l'amministrazione”.
Tanto è vero che nelle ultime settimane i sindacati del comparto hanno
deciso di modificare i motivi dell’opposizione; UilScuola e CislScuola,
per esempio, stanno incominciando a sostenere una posizione del tutto
diversa da quella di qualche mese fa: l’assegnazione ai plessi, secondo
i due sindacati, sarebbe materia di contrattazione non tanto perché
demandata alla contrattazione integrativa dall’articolo 6 del CCNL
quanto perché si tratta di una questione connessa con la mobilità
territoriale.
Quest’ultima motivazione appare piuttosto debole in quanto se così
fosse, dovrebbe valere anche per tutti quei pubblici dipendenti che
operano in Enti i cui servizi sono articolati su più sedi. Ma non ci
risulta che nelle grandi città o nelle ASL l’utilizzazione del
personale in una sede piuttosto che in un’altra sia soggetta a
contrattazione.
Per parte sua, riferendosi ancora una volta alla nota del 1° settembre
a firma del direttore generale Luciano Chiappetta, l’Anp ribadisce che
“eventuali note, da chiunque firmate, non sollevano i dirigenti
scolastici dalle loro responsabilità che sono stabilite solo dalla
legge”.
(da Tecnica della Scuola di R.P.)
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