Presentata interrogazione dell’on. Tonino Russo (PD) alla Camera su accantonamenti
Data: Sabato, 10 settembre 2011 ore 13:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Il ministro
Gelmini dovrà rispondere su quali eventuali provvedimenti
amministrativi (immissione in ruolo) nei confronti dei ricorrenti e
disciplinari nei confronti dei direttori scolastici regionali intende
intraprendere per non gravare le casse dello Stato e per impedire un
nuovo evidente danno erariale.
Il testo dell’interrogazione depositata ieri in VII Commissione
dall’on. Russo (PD) presso la Camera dei Deputati Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-05293 presentata da
ANTONINO RUSSO
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011 ha previsto
l'immissione in ruolo su tutto il territorio nazionale di 10.000 unità
di personale docente da effettuarsi dalle graduatorie compilate per il
biennio 2009-2011; la sentenza n. 41 del 2011 della Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
134 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,
laddove aveva previsto l'inserimento in coda nelle tre province
aggiuntive scelte dal personale docente inserito nelle graduatorie
valide per il biennio 2009-2011;
la sentenza n. 2486 del 2011 del Consiglio di Stato ha preso atto del
contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata
decisione della Corte costituzionale e, per l'effetto, ha confermato in
via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809 del 2008 del 27 novembre
2008, che ha riconosciuto il diritto al trasferimento del personale
docente all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, con conseguente
obbligo conformativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di consentire l'inserimento a «pettine» nelle graduatorie
secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti a pieno titolo anche in
riferimento alla stipula dei contratti TI e TD eventualmente derivanti
da tale inserimento per il biennio 2009-2011, decisioni sulla scorta
delle quali la controversia appare già decisa nel merito;
nella nota del 15 marzo 2011 del commissario ad acta nominato dal TAR
Lazio, dottor Luciano Cannerozzi De Grazia, si ricordava ai dirigenti
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca che l'inserimento a
pettine dei ricorrenti che avevano ottenuto dal tribunale un'ordinanza
di ottemperanza dell'ordinanza cautelare doveva e deve intendersi
disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle
graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna
riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed
eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione
dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a
tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
nella nota del commissario ad acta del 4 aprile 2011 si chiariva come
la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
2287 del 2011 veniva con la presente dichiarata nulla e tamquam non
esset ai fini della eventuale decisione di non ottemperare alle
disposizioni commissariali e si invitava pertanto ancora una volta a
procedere alla corretta esecuzione del giudicato cautelare mediante
l'attuazione del provvedimento commissariale nei termini previsti;
nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca n. 3071 del 7 aprile 2011 inviata ai direttori degli uffici
scolastici regionali dal direttore generale, L. Chiappetta, facendo
seguito alla nota n. 2287 del 2011, alla luce della nota di risposta
del commissario ad acta del 4 aprile 2011, si riteneva doversi
procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dalla
medesima;
nel telegramma inviato dall'ambito territoriale per la provincia di
Vicenza ad una docente inserita, in seguito a ricorso, a pettine e
pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento 2009-2011 del medesimo
ambito territoriale provinciale, veniva annunciato, contestualmente
alla convocazione per le imminenti immissioni in ruolo retrodatate,
l'accantonamento del posto in attesa della sentenza di merito, e
l'avviso pubblicato in data 18 agosto 2011 sul sito dell'ambito
territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola contenente le
medesime indicazioni di cui al telegramma dell'Ambito territoriale
provinciale Vicenza e il riepilogo del contingente nomine retroattive
2010/2011 grad. pettine I e II grado, pubblicato sempre in data 18
agosto 2011 dall'Ambito territoriale provinciale di Asti, da cui si
evinceva l'accantonamento dei posti destinati ai docenti ricorrenti per
l'inserimento a pettine, ad avviso dell'interrogante in chiara elusione
degli ordini commissariali;
sono in corso le indagini dei procuratori della Corte dei conti,
sezione giurisdizionale del Piemonte e dell'Umbria, nelle vertenze
rispettivamente n. V2011/00867 del 7 luglio 2011 e n. 621/V2011/FRA del
20 maggio 2011, in merito alla presunta responsabilità erariale dei
dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica relativamente alle
assunzioni già disposte da graduatorie dichiarate illegittime per il
biennio 2009-2011, indagini che ora interessano anche le disposizioni
impartite dai direttori scolastici regionali in merito ai posti
accantonati;
nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca n. 6705/bis del 31 agosto 2011 si afferma che i posti sono
stati accantonati in attesa della decisione del Consiglio di Stato,
senza nulla riferire in merito alla giurisprudenza richiamata e alla
difforme procedura di reclutamento messa in atto dagli uffici
dell'amministrazione periferica in assenza di una chiara direttiva del
capo dipartimento delle risorse umane o della direzione generale -:
quali provvedimenti amministrativi intenda mettere in atto per
assegnare ai legittimi aspiranti i posti accantonati e quali
provvedimenti disciplinari di propria competenza il Ministro
interrogato intenda disporre nei confronti dei dirigenti degli uffici
scolastici regionali che hanno disposto tali accantonamenti, nel
rispetto del giudicato formatosi e per evitare un nuovo danno erariale
alle casse dello Stato, da imputare proprio ai dirigenti responsabili.
(5-05293)
(da Anief)
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