La regione Puglia ricorre alla Consulta contro l'accorpamento
Data: Sabato, 10 settembre 2011 ore 11:00:00 CEST Argomento: Istituzioni
La giunta regionale
pugliese ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per
sollevare una questione di legittimità delle disposizioni previste per
la organizzazione scolastica. In particolare, il ricorso fa riferimento
all’art.19 (commi 4 e 5) del decreto legge del 6 luglio 2011 n.98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, per violazione dell’art.117,
comma terzo della Costituzione.
In sostanza, la Regione ritiene che i commi citati, privino, di fatto,
l’istituzione regionale del ruolo primario nell’organizzazione delle
scuole, laddove indicano il numero minimo di studenti necessari alla
singola scuola, per ottenere
l'autonomia.
Il comma 4 stabilisce che: “Per garantire un
processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di
istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione
– si legge – delle istituzioni scolastiche autonome costituite
separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado;
gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere
costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche”. Il comma 5 stabilisce che:
“Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di
alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico
su altre istituzioni scolastiche autonome”. Tali disposizioni, secondo
il ricorso presentato dalla Regione Puglia, “in quanto stabiliscono nel
dettaglio l’aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia
minima di alunni per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato,
sono immediatamente (la loro decorrenza coincide con l’anno scolastico
appena iniziato) lesive della competenza regionale in materia formativa
e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni”.
(da http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/)
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