La regione Puglia ricorre alla Consulta contro l'accorpamento
Data: Sabato, 10 settembre 2011 ore 11:00:00 CEST
Argomento: Istituzioni


La giunta regionale pugliese ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare una questione di legittimità delle disposizioni previste per la organizzazione scolastica. In particolare, il ricorso fa riferimento all’art.19 (commi 4 e 5) del decreto legge del 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, per violazione dell’art.117, comma terzo della Costituzione.
In sostanza, la Regione ritiene che i commi citati, privino, di fatto, l’istituzione regionale del ruolo primario nell’organizzazione delle scuole, laddove indicano il numero minimo di studenti necessari alla singola scuola, per ottenere l'autonomia.      
    Il comma 4 stabilisce che: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione – si legge – delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”. Il comma 5 stabilisce che: “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”. Tali disposizioni, secondo il ricorso presentato dalla Regione Puglia, “in quanto stabiliscono nel dettaglio l’aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente (la loro decorrenza coincide con l’anno scolastico appena iniziato) lesive della competenza regionale in materia formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni”.     (da http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/)

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