GRADUATORIE PERMANENTI, MODIFICA VALUTAZIONE TITOLI
Data: Venerd́, 08 aprile 2005 ore 10:50:41 CEST
Argomento: Normativa Utile


"Graduatorie permanenti: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7

 (Nota prot.n. 448 del 5 aprile 2005)

 7 aprile 2005                                              

 da http://www.istruzione.it/

 

 

Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola Uff. III Prot. n. 448 Roma, 5 aprile 2005

 

 

 Oggetto: Conversione in legge del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7. Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo

 

 

 Come preannunciato nella nota n. 444 del 31 marzo 2005, a seguito della pubblicazione nella G.U., Serie Generale, n. 75 del 1° aprile 2005 della legge 31 marzo 2005, n.43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge citato in oggetto - si trasmette il decreto direttoriale datato 4 aprile 2005, che modifica parzialmente la Tab. di valutazione dei titoli annessa al D.Direttoriale 31.03.2005, secondo le indicazioni già fornite con la succitata nota n. 444.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 f.to GIUSEPPE COSENTINO

 

 

 Destinatari Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola

 

 

Il Direttore Generale

 

 

 VISTA la legge 143 del 4 giugno 2004;

 VISTA la legge 186 del 27 luglio 2004, ed in particolare, l’art. 8-nonies;

 VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005, emanato in applicazione delle suddette leggi, e l’allegata tabella di valutazione dei titoli, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007;

 VISTA legge 31 marzo 2005, n.43, “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7”, che modifica la predetta tabella di valutazione dei titoli, così come preannunciato nella nota ministeriale n. 444 del 31 marzo 2005;

 CONSIDERATO pertanto, che è necessario emanare un apposito provvedimento che disponga la sostituzione delle norme già inserite nella citata tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 31 marzo 2005 con quelle modificative contenute nell’art. 1-novies della legge 31 marzo 2005, n. 43;

 

 

 

 

DECRETA

 

 

Art. 1

 

 

1. - A norma dell’art. 1-novies, comma 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, il punto C.11) della Tabella prevista dal decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, come modificata dalla legge di conversione n. 143 del 4 giugno 2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 8-nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186, annessa quale allegato 2 al citato D.D.G. 31 marzo 2005, è sostituito dai seguenti: �� C.11. Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; �� C.11-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2; �� C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati.

 

 

2. - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a norma dell’art. 1-novies, comma 2, della citata legge 31 marzo 2005, n. 43, per la valutazione dei titoli da effettuare ai sensi del D.D.G. 31 marzo 2005, in occasione dell’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.

 

 

3. - Il punteggio già attribuito ai titoli di cui alle tipologie C.11, C.11-bis, C.11-ter della Tabella di valutazione citata al comma 1 in occasione dell’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti ai sensi del D.D.G 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004 non deve essere rideterminato. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet del MIUR e nella rete INTRANET.

 

 

 Roma, 4 aprile 2005

 Il Direttore Generale: Cosentino"







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