Tribunale di Padova. Reiterazione contratti a tempo determinato e progressione stipendiale
Data: Giovedì, 08 settembre 2011 ore 11:00:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
La sentenza n. 18/2011
del Tribunale di Padova, Sezione lavoro, affronta il dibattuto problema
se, in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato nei
confronti di docente della scuola statale, anche a prescindere dalla
legittimità o meno della reiterazione, il docente medesimo abbia
diritto alla stessa progressione stipendiale prevista dalla
contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
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Il Tribunale di Padova, a fronte di un ricorso collettivo promosso da
numerosi docenti a tempo determinato, risolve la suddetta questione in
senso favorevole ai ricorrenti, dichiarando, da un lato, “il diritto
dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici
dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la
medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato” e
condannando, dall’altro lato, l’Amministrazione “a collocare ciascuno
dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di
servizio maturata”.
La decisione si fonda sulla clausola 4 comma 1 dell’Accordo quadro
CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento
tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato,
sotto il profilo delle condizioni d’impiego.
Atteso che secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE il suddetto principio rappresenta una norma ad efficacia diretta, e
considerato che, sempre secondo la giurisprudenza della CGUE, nel
concetto di condizioni d’impiego rientra anche la fattispecie
degli scatti di anzianità, il Giudice del Lavoro di Padova ritiene
che “la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l’art.
526 D.Lgs. 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare
l’ordinamento interno a quello comunitario”.
E’ interessante notare che la sentenza che si annota condanna
l’Amministrazione a collocare i ricorrenti al livello stipendiale
corrispondente all’anzianità di servizio maturata, cosicchè, qualora
riassunti a tempo determinato, gli stessi dovranno ripartire
necessariamente dal livello stipendiale coerente all’anzianità di
servizio pregressa: naturalmente l’anzianità rilevante è quella
maturata a partire dall’a.s. 2001/2002, in ragione del fatto che il
termine ultimo per l’attuazione della citata Direttiva
comunitaria era il 10.07.2001.
Avv. Marco Cini
redazione@aetnanet.org
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