Tar Veneto: la mancata promozione per la breve durata del consiglio di classe non è motivo del suo annullamento.
Data: Mercoledì, 07 settembre 2011 ore 08:37:54 CEST Argomento: Giurisprudenza
Quanto motivo, con il
quale i ricorrenti lamentano la breve durata del consiglio di classe
come sintomatica di un tempo insufficiente di valutazione dell’alunna,
è sufficiente osservare che, per costante giurisprudenza (ex pluribus
cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805, punto 4 in
diritto; id. 18 febbraio 2010, n. 953; id. 12 giugno 2007, n. 3114),
tale elemento di per sé non è sindacabile in sede di legittimità,
perché in realtà non consente di stabilire quali alunni hanno fruito di
maggiore o minore attenzione da parte del collegio, e la congruità del
tempo di valutazione deve essere sempre parametrata alla maggiore o
minore complessità della questioni affrontate, non potendosi riferire a
schemi fissi e predeterminati (come osserva l’Istituto resistente in
genere c’è un numero di alunni che presentano valutazioni sufficienti,
buone o ottime che, non essendo problematiche, possono essere decise
con relativa velocità, mentre altri alunni presentano situazioni
problematiche ed è su queste che il consiglio di classe finisce per
concentrare la propria attenzione più a lungo). http://www.dirittoscolastico.it/tar-veneto-sentenza-n-1165-del-11-luglio-2011/
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