Mobilità dirigenti scolastici a Palermo: tabelle da rivedere causa ''sviste politiche''
Data: Lunedì, 05 settembre 2011 ore 20:25:13 CEST
Argomento: Opinioni


Lettere in redazione
Le tabelle relative ai trasferimenti dei dirigenti scolastici siciliani, pubblicate nottetempo il 31 scorso, dovranno essere riviste e ripubblicate, perché contengono numerosi errori. Le "sviste" riguardano in parte scuole non più autonome con dirigenti a scadenza di contratto (alcune sono state riconosciute, altre no), dirigenti provenienti da scuole sottodimensionate che non hanno ottenuto priorità nei trasferimenti, dirigenti assegnati a scuole già occupate da altri titolari- vedasi scuola di Caltanissetta-Serradifalco- Favara. Dirigenti trasferiti senza alcun criterio certo L'USR Sicilia dovrà provvedere alle correzioni in tempi brevi se non vuole che si apra un contenzioso vedasi “presidi congelati”. In particolare, salta subito all'occhio il fatto che il decreto dell'USR sulla mobilità dei dirigenti non riconosca l'autonomia alla scuola di Giarratana, annunciata invece da alcuni organi di stampa, né riconosce alcuna priorità al dirigente di Giarratana, che pure perderebbe la presidenza secondo il provvedimento stesso dell'USR.
Decine inoltre le scuole che restano senza dirigente e che vedranno attribuito un reggente ben oltre il tre settembre. Tutto è stato fatto alla “carlona” senza seguire i criteri pubblicati dallo stesso ufficio scolastico regionale.
Il primo criterio era :” Conferma di incarico in continuità di servizio. La predetta operazione riguarda i Dirigenti scolastici i cui contratti verranno a scadenza il 31.08.2011”.
E’ stato fatto tutto il contrario .
I criteri da seguire sono andati a “mare” mentre è prevalsa solamente la discrezionalità del Direttore Generale.
Ma cosa significa discrezionalità ?

L'azione della pubblica Amministrazione, secondo l'insegnamento tradizionale, si sostanzia nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico; il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge ed operare nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.
L'operatore pubblico è investito di ampie facoltà decisionali in relazione all'assetto da attribuire agli interessi ( pubblici, diffusi, privati) coinvolti nell'azione amministrativa; è evidente quindi che l'ente pubblico debba effettuare - per non trascendere nell’illegittimo – Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l’attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicchè il modus procedendi è quasi meccanico ed ha un esito certo; molto spesso gli atti vincolati implicano l’applicazione di conoscenze tecniche e in questi casi la norma attributiva del potere fa discendere automaticamente da un accertamento tecnico una predeterminata conseguenza giuridica. Dunque quando la pubblica Amministrazione adotta un provvedimento vincolato, essa non ha nessun margine di apprezzamento discrezionale; al contrario, la pubblica Amministrazione ha l'obbligo di intervenire con un atto dovuto nell' “an” e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa essere effettuata alcuna comparazione tra interessi pubblici e interessi privati; dalla natura vincolata del provvedimento deriva che l'obbligo di motivazione viene adempiuto mediante la semplice enunciazione dei presupposti dell'azione amministrativa posta in essere

Carolina Taibi
carolina.taibi@tin.it





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