Aree di sostegno alla scuola superiore: pretestuose e da abolire!
Data: Sabato, 03 settembre 2011 ore 07:25:54 CEST
Argomento: Redazione


La suddivisione in 4 aree - scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) - degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado non trova riscontro nella Legge 104 del 1992, che dispone allo stesso modo per tutti i gradi di scuola e, inoltre, di fatto non viene attuata nelle scuole, dove di tale suddivisione non si tiene affatto conto. Infatti ai docenti di sostegno si richiede da parte delle famiglie, dei coordinatori di sostegno, dei dirigenti scolastici e perfino da parte degli stessi colleghi curriculari di affiancare questi ultimi in tutte le discipline e di seguire gli alunni in base alle loro necessità, mutevoli e non cristallizzabili, indipendentemente dall’area loro attribuita o da quella con cui sono stati forzatamente contrassegnati. i docenti di sostegno a causa di un’errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della Legge 104, secondo cui: «nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato». L'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati», infatti, le aree di cui parlano i due importanti documenti PDF (profilo dinamico funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) - che descrivono le necessità degli alunni nonché i loro punti di forza, da valorizzare con interventi mirati, e di debolezza da cercare di superare - nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno; tant’è che le voci “area scientifica”, “area umanistica”, “area tecnica professionale artistica”, “area psicomotoria” in tali documenti non si ritrovano. Infatti mentre nel PDF si parla piuttosto di ASSI, cognitivo, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio prassico, neuro psicologico, dell'autonomia, senso percettivo, dell'apprendimento; nel PEI le AREE di cui si parla non sono quelle corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma sono, invece, l’area cognitiva, quella neuropsicologica, la linguistico comunicativa, dell'apprendimento scolastico, la psicomotoria, quella personale e dell'autonomia, l’area socio affettiva. Tali assi o aree, va sottolineato, i docenti di sostegno - insieme ai docenti curriculari - li curano tutti e compilano in ciascuna loro parte i documenti che li ricomprendono, poiché gli alunni con disabilità sono prima di tutto “persone” da prendere in considerazione nella loro interezza senza parcellizzarli in aree inutili o, sempre più spesso, pretestuose. Dunque per equivoco, o per forzatura della normativa, è stata emanata l’OM n. 78 del 23 marzo 1993 soltanto per l'insegnamento di sostegno nella scuola superiore, determinando una corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso che, a ben vedere, avrebbe come unica logica sottesa a tale suddivisione quella della tipologia di scuola in cui gli alunni si iscrivono, secondo quanto dispone il DM 170 del 25/05/1995 che enuncia alcuni criteri da seguire: • il rispetto del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, • il tipo di scuola in cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti, • le materie di insegnamento dei docenti specializzati presenti nella provincia , e suggerisce, inoltre, di evitare l’attribuzione dei compiti di sostegno a più docenti per il medesimo alunno. Secondo il DM 170, dunque, - dato che, come si è esplicitato chiaramente, non sono il PDF e il PEI a definire le aree per la scelta dei docenti di sostegno da assegnare agli alunni - le scuole ad indirizzo tecnico professionale e artistico dovrebbero attingere i docenti di sostegno quasi del tutto dall’AD03 che ne ricalca la denominazione ossia “area tecnica professionale artistica” poiché le discipline professionalizzanti che connotano queste tipologie di scuole sono proprio quelle che ricadono nell’area citata e sono addirittura 132 e talmente tanto eterogenee tra di loro da avvalorare il fatto che l’unico criterio adoperato per la ripartizione delle varie discipline nelle 4 aree sia stato proprio quello del tipo di scuola in cui esse si insegnano. Pertanto, allo stesso modo, i licei classici dovrebbero attingere dalla AD02 “area umanistica”, i licei scientifici in prevalenza dalla AD01 “area scientifica” mentre i docenti della AD04 “area psicomotoria” dovrebbero occuparsi degli alunni con disabilità di tipo motorio, dato che l’unica classe di concorso che ricade in questa area è quella derivante dalla facoltà di scienze motorie. Ma se neanche quanto dispone tale DM viene rispettato, non si comprende quale possa essere l’ulteriore fondamento giustificativo e normativo del reclutamento dei docenti di sostegno secondo le tanto strumentalizzate 4 aree, che si prestano ad eccessiva discrezionalità di scelta non per le reali necessità degli alunni sui quali, anzi, ricadono gli effetti negativi dell’attuale sistema, ma, piuttosto, per salvaguardare i posti di lavoro di alcuni insegnanti a danno di altri. Dunque l’unica soluzione ragionevole, per escludere le scelte evanescenti o, addirittura arbitrarie da parte dei vari Ambiti Territoriali o delle Scuole attraverso le aree - per’altro quasi mai rispettate nell’assegnazione concreta dei docenti di sostegno agli alunni all’interno delle classi che avvengono secondo altri criteri, anch’essi, poco trasparenti o non sempre convincenti - è quella di realizzare un’AREA UNICA DI SOSTEGNO per la scuola secondaria di II grado, com’è già, e senza che questa modalità abbia mai creato problemi, per gli altri gradi di scuola. Ne beneficerebbero tanto i docenti precari che verrebbero reclutati senza discriminazioni secondo l’unico criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria, quanto i docenti di ruolo che non rischierebbero di perdere la scuola in cui insegnano ed i loro alunni. Ma primariamente ne beneficerebbero gli alunni stessi, che non vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla continuità didattica, troppo spesso subordinato ad altre esigenze (ad esempio i cambi di area perché quel tal docente non vuole più seguire l’alunno considerato “difficile”) che vanificando qualunque tentativo di dare qualità all’integrazione scolastica, non consentono di realizzare al meglio il processo di inclusione degli alunni con disabilità attraverso la collaborazione costante e proficua tra docenti curriculari e docenti di sostegno che avendo la contitolarità della classe in cui operano non devono limitare il loro insegnamento ad un rapporto esclusivo con l’alunno circoscrivendolo ad una ipotetica e infondata area di intervento, ma lavorare nella classe e con l’intera classe, spalmando il proprio orario scolastico sulle varie discipline, senza mettere paletti riconducibili alle aree o a presunte competenze disciplinari non verificate e non sempre corrispondenti all’area in cui si è stati inseriti e che, soprattutto, non giustificano il rifiuto di seguire l’alunno in una disciplina piuttosto che un’altra ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.
(da Professione Insegnante)

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