Assegnazione dei docenti alle classi e modifiche legge 104: precisazioni
Data: Venerdì, 02 settembre 2011 ore 18:30:00 CEST
Argomento: Redazione


La legge 183/2010 ha introdotto alcune modifiche sulla possibilità di fruizione dei permessi e dei diritti relativi alla legge 104/92. Innanzittutto,  in base a queste modifiche hanno diritto ad usufruire dei permessi e delle precedenze previste i parenti entro il secondo grado nonché il coniuge qualora non abbia superato i limiti d’età ( 65 anni) o non ricorrono per quest’ultimo patologie invalidanti. Eccezionalmente, ovvero in mancanza di questi ultimi, i permessi possono essere estesi anche ai parenti di grado successivo. Inoltre, una novità fondamentale riguarda il diritto di inamovibilità della sede più vicina alla residenza del disabile e non di chi usufruisce dei permessi, come avveniva prima.
. E’ opportuno precisare una distinzione importante, che cambia tutto.
Si ha diritto di inamovibilità dalla sede e quindi non si rientra nell’eventuale novero dei soprannumerari d’istituto, ma si ha altrettanto diritto a precedenza assoluta nella graduatoria interna d’istituto,  soltanto quando la residenza dell’assistito rientri nel distretto in cui è ubicata la  scuola presso cui si presta servizio. In questo caso, anche gli eventuali spezzoni orari non possono essere attribuiti ai beneficiari della legge 104 ma devono essere assegnati a chi li segue per ordine di graduatoria d’istituto. Quando, invece, il disabile assistito  ha la propria residenza in un distretto diverso rispetto alla sede di lavoro di chi lo assiste, questa norma  non vale. Si tratta quindi di due casi ben diversi, che non è possibile in nessun modo accomunare, se non incorrendo in gravi violazioni dei diritti  stabiliti dalla legge e pertanto perseguibili anche penalmente.
Cogliamo l’occasione per ribadire che, essendo pur vero che l’assegnazione del personale docente tocchi al dirigente scolastico, è altresì vero che essa deve tener  conto di almeno tre criteri fondamentali:
1)    il rispetto delle leggi
2)    il rispetto della graduatoria d’istituto
3)    il rispetto di criteri d’equità.
In ordine a quest’ultimo, significa semplicemente che il dirigente non può assegnare le classi in base ad aleatori e personali parametri che risultano a volte più scombinare che regolare in modo efficiente l’andamento scolastico. Ad esempio, le classi terminali dovrebbero essere assegnate secondo il principio della continuità didattica ma anche secondo quello della turnazione. E’ logico che assegnare sempre una classe terminale allo stesso docente per diversi anni consecutivi rappresenta  qualcosa che non si può certo definire “equo” oltre che configurarsi eventualmente anche come elemento di “mobbing” verso qualcuno. Inoltre, si dovrebbe evitare di formare “classi ghetto”, ovvero che raccolgono praticamente tutti o quasi tutti i ripententi di una classe  anche di diverse sezioni, perchè ciò è qualcosa di poco onesto sia nei confronti del docente a cui viene assegnata la classe sia nei confronti della stessa utenza scolastica.
E’ inconcepibile che esistano dirigenti scolastici che ignorino questi elementari principi di  gestione scolastica. A quei presidi “eccezionali” che invece li ignorano ( assumendo qui il termine “eccezionale” in senso certamente deteriore, ovvero non riguardante la maggior parte di loro ma solo forse qualche sparuta “primula rossa”) ma anche a chi si rende latore di  alcuni messaggi da pubblico “sciocchezziario” e che quindi ne condivide in qualche modo l’arterosclerotica progenie, auguriamo un provvidenziale pensiero rivolto al pensionamento, oppure di ricevere prestissimo un bel biscione d’oro per le capacità olimpioniche dimostrate di accumulare brutte figure in tempi ultrarapidi, piuttosto che intestardirsi a voler mettere nel sacco , ogni anno, lepri troppo svelte e troppe ostiche per le loro traballanti dentiere.


Tecla Squillaci
teclasqu@tin.it






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-244134.html