Non chiamateli ESAMI. Si tratta solo di VERIFICHE sui debiti formativi (Df).
Data: Sabato, 27 agosto 2011 ore 12:25:07 CEST
Argomento: Opinioni



Il debito formativo (Df) scolastico è una insufficienza, non grave, in una disciplina curriculare, tale da far sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva fino alla risoluzione (recupero) di detto debito.
     Il sistema del Df nella secondaria superiore venne creato dal ministro Francesco D'Onofrio con la legge 352/1995, che dava un colpo di spugna agli esami di “riparazione”, nati in seguito ai Regi decreti degli anni venti dell’E.F.  Per le scuole elementari e medie, la riforma  era stata fatta dal ministro Franco Maria Malfatti (legge 517/1977).
     Nel 2007 il ministro  Giuseppe Fioroni ha riformato il sistema del debito formativo imponendo che questo venga recuperato entro l'inizio del nuovo anno scolastico, e rendendolo di fatto simile all'esame di riparazione. In teoria, gli esami di riparazione non sono mai stati reintrodotti per legge. In pratica… Chiamala come vuoi, è “sempri pasta e cucuzza”!
     E no. La legge non ammette ignoranza neppure da parte dei docenti.

     Settembre è alle porte. Tra poco i docenti decideranno quali studenti hanno saldato i debiti formativi. Lo studente, con giudizio sospeso, ha ricevuto a giugno una scheda relativa alla materia con l'elenco dei contenuti da recuperare e con indicazioni relative al metodo di studio e ha l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate perché soltanto se supererà la prova di “settembre” sul Df  potrà accedere alla classe successiva. E’ comunque il CdC che determina le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte o scritto-grafiche e/o orali); che verbalizza i risultati delle verifiche documentabili relative agli interventi di recupero condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo CdC; che assume dai docenti gli obiettivi e le certificazione dell’esito dei recuperi e delibera di conseguenza. Lo scrutinio deve essere svolto dal consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

Due sono gli eccessi da evitare assolutamente da parte dei docenti:

(1) Regalare, indistintamente, la promozione a tutti gli alunni con giudizio sospeso cancellando i debiti formativi anche non saldati. Spesso per futili motivi, per sensi di colpa, per raccomandazioni o minacce, altre volte per avere i numeri per la formazione delle classi…

(2) Mettere alla prova e interrogare su tutto il programma della disciplina anziché sulle parti indicate nella scheda informativa, allegata alla lettera di giugno inviata alla famiglia. Prima del 1996 l’esame di riparazione di settembre comportava la preparazione su tutto il programma svolto nell’a.s. perché gli alunni “rimandati” venivano sottoposti ad un esame de universis come il rifacimento di un edificio completamente diroccato. Si diceva riparazione (di qualche danno?) e si faceva una ricostruzione completa. Dopo l’abolizione degli esami di “riparazione” i docenti non informati pretendono dagli alunni non tanto la preparazione sui deficit culturali di parti dei programmi, quanto la ripetizione di tutto.

     Il vecchio prof ricorda a se stesso, da sempre, che l'alunno non è un "accumulatore" di conoscenze diverse, ma un soggetto che elabora, che costruisce conoscenze con il proprio pensiero. Quindi noi insegnanti non saremmo competenti nella valutazione se ci limitassimo a misurare la ricezione più o meno ricca di conoscenze. Un'autentica valutazione richiede di sapere svelare, analizzare e comprendere il processo formativo, attraverso il quale l'alunno riesce a padroneggiare le conoscenze recepite, cioè ad affermare, trasformare e trasferire il contenuto appreso. Un processo formativo viene rilevato e valutato sulla base della padronanza dei contenuti e delle capacità di autonomia di giudizio critico e discernitivo.  La natura meramente classificatoria del voto numerico è del tutto incongruo con l'esigenza di polarizzare l'attenzione sui suddetti processi che costituiscono i veri indici di misurazione qualitativa di una maturità globale della persona.
     Il vecchio prof ricorda a se stesso (e ai colleghi) che la collegialità dona all'atto valutativo una connotazione di integrità e pluridimensionalità che non avrebbe se esso venisse formulato dalla competenza specifica di un solo commissario. La collegialità è un prisma che consente di vedere e valutare un prodotto culturale e professionale di un alunno sotto molteplici punti di vista, dei quali l'uno non esclude l'altro. La scadenza di un aspetto, evidenziata dalla competenza di un commissario, non può compromettere la validità di un altro aspetto evidenziata dalla competenza di un altro commissario, e viceversa. E' la globalità degli aspetti, mirata al conseguimento degli obiettivi didattico- formativi che deve essere valutata, perché solo questa consente di valutare un alunno nella sua poliedricità.

Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com











      










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