° Le scuole “sottodimensionate” sono assegnate in reggenza
Data: Martedì, 23 agosto 2011 ore 15:41:29 CEST
Argomento: Comunicati


Lo stabilisce la Legge n.111 del 15 luglio 2011, all’art.19 comma 5. Ne diamo il testo. Con riferimento ad esso, il Miur ha impartito istruzioni agli UU.SS.RR. (Nota n.5648 7 luglio; Nota n.5686 8 luglio; Nota n.5814 del 12 luglio).
“5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.          
  Riportiamo (fonte Miur, luglio 2011) la distribuzione regionale delle scuole statali sottodimensionate; considerando quelle con meno di 300 alunni e quelle con meno di 500, assommano a 1.840 sul totale di 10304 (comprensivo dei C.P.I.A.) e sono concentrate al Sud: Campania 345 (su 1330); Sicilia 225 (su 1156); Puglia 189 (su 896); Calabria 183 (su 511); Sardegna 168 (su 374); Abruzzo 84 (su 256); Lazio 84 (su 919); Basilicata 81 (su 160); Piemonte 73 (su 672); Toscana 68 (su 535); Lombardia 67 (su 1302); Veneto 58 (su 702); Friuli Venezia Giulia 50 (su 184); Molise 49 (su 82); Emilia Romagna 44 (su 565); Umbria 35 (su 165); Marche 28 (su 273); Liguria 10 (su 222).   (da Anief)

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