Conferimento supplenze a.s. 2011/12 News
Data: Lunedì, 22 agosto 2011 ore 16:46:40 CEST Argomento: Normativa Utile
Il Miur ha emanato la
nota 10 agosto 2011 prot. n. 6635, con la quale fornisce istruzioni e
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al
personale scolastico per l’a.s. 2011/12. I posti disponibili vanno
coperti ad opera degli U.S.P. entro il 31 agosto 2011.
È prevista la presentazione della domanda di inclusione in coda agli
elenchi di sostegno da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie
di istituto a condizione che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro il giorno 26 agosto 2011. È possibile altresì
presentare domanda di inclusione negli elenchi dei licei musicali e
coreutici entro il 31 agosto
2011.
I posti disponibili per supplenze annuali (cattedre vacanti e
disponibili in organico di diritto) e per supplenze sino al termine
delle attività didattiche (cattedre e spezzoni orario superiori a 6
ore), vanno coperti ad opera dei vari uffici scolastici provinciali nel
termine del 31 agosto 2011.
A decorrere dal prossimo 1° settembre l’operatività nel coprire tali
posti passa alle scuole polo individuate sul territorio.
Le operazioni di copertura dei posti avvengono tramite delle
convocazioni, opportunamente pubblicate sui siti internet delle scuole
e partecipate alle organizzazione sindacali ed a tutte le scuole della
provincia, ognuna delle quali riporta il numero dei convocati per
ciascuna tipologia di posti e cattedre di insegnamento.
È possibile delegare all’accettazione della supplenza persona di
fiducia ovvero direttamente il dirigente dell’ufficio scolastico o
della scuola polo.
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla
base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di
supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è possibile
rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta
contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al
termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione
successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il
medesimo o diverso insegnamento.
È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una
supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per
disponibilità relative a posti di sostegno.
Nell’ipotesi in cui al medesimo docente e sul medesimo posto sia
attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo
e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività
didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del
provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Inserimento negli elenchi di sostegno
Gli aspiranti a supplenze su posti di sostegno inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento provinciali ed in quelle d’istituto che
conseguono il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili
entro il giorno 26 agosto 2011, possono presentare domanda , entro lo
stesso termine, per essere inseriti in coda agli elenchi di sostegno
della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi
scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012.
La domanda, in carta libera, va consegnata o inoltrata con raccomandata
A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente
scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di
scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà
direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato,
qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre
invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché
quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del
nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di
aspirante inserito in prima fascia.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, nel seguente ordine:
• utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di
circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per
l’a.s. 2011/2012;
• attraverso gli elenchi di sostegno delle altre
scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi
delle “scuole viciniori”;
• utilizzando le normali graduatorie degli aspiranti
privi di titolo di specializzazione. In tale ipotesi i dirigenti
scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della
graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e
primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie
d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola
secondaria di primo grado o di secondo grado.
Per la scuola secondaria l’esaurimento dell’elenco di sostegno di una
determinata area, comporta il dover utilizzare, tramite lo scorrimento
incrociato, gli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Copertura dei posti per supplenze nei
licei musicali e coreutici
La procedura per la copertura dei suddetti posti prevede quanto segue:
• entro il 18 agosto 2011 tutti i licei musicali e
coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del
competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla
copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla
copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2011/12, facendo
riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole
istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti
musicali;
• gli interessati, inseriti nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032 e A077
possono, entro il 31 agosto 2011, presentare domanda, alle istituzioni
scolastiche della provincia nella cui graduatoria a esaurimento sono
inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito
di abilitazione. Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il
possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 272 del 14 marzo 2011 –
Allegato E, tabella Licei - tenendo conto delle precisazioni sul
servizio valutabile contenute nell’art. 6 comma 7 dell’O.M. n. 64 del
21 luglio 2011;
• entro la medesima data del 31 agosto possono
presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di
terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a
pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti
previsti dall’allegato E;
• le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica
del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono
all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito
nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti
della A031, della A032 e della A077;
• nel caso di esaurimento degli elenchi così
compilati, le istituzioni scolastiche procedono all’individuazione del
personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni
stipulate con i Conservatori;
• gli elenchi devono essere pubblicati nei modi
ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente entro il 15
settembre 2011.
Domande di messa a disposizione
In caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto i posti disponibili
vanno coperti utilizzando le graduatorie degli istituti a livello
provinciale con il criterio delle viciniorietà.
Nell’ipotesi in cui dovessero risultare esaurite le graduatorie a
livello provinciale, i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare
ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia
presentato istanza di messa a disposizione.
Personale ATA
Per la copertura dei posti per supplenze annuali e sino al termine
delle attività didattiche per i profili del personale non docente, ad
eccezione di quelli relativi al profilo di DSGA, si utilizzano
nell’ordine:
• le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali
per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94;
• gli elenchi e le graduatorie provinciali
predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n.
35.
In caso di esaurimento delle graduatorie in precedenza descritti, le
eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti
dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di
circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.
L’aspirante che abbia accettato una proposta di supplenza annuale o
fino al termine dell’attività didattica, conserva titolo ad accettare
altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale , sempre
di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
I posti vacanti e disponibili per direttori dei servizi generali e
amministrativi, vanno coperti con gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del
D.M. n. 146/2000.
I posti che eventualmente dovessero residuare vanno coperti, con
provvedimento del dirigente scolastico, in base alle indicazioni
fornite dal Miur con la nota n. 6568 del 5.8. 2011, nel seguente ordine:
• dagli assistenti amministrativi titolari e/o in
servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della
seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza
contrattuale 25 luglio 2008;
• con incarico, previo assenso, ad assistente
amministrativo, da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L.
29.112007. In tale fattispecie sono da includere i beneficiari della
prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza
contrattuale;
• con personale appartenente ai profili professionali
di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di
altra scuola.
(da http://www.notiziedellascuola.it)
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