NIENTE GRADUATORIA SENZA DOMANDA
Data: Mercoledì, 06 aprile 2005 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


Niente graduatoria senza domanda. L'istanza è obbligatoria anche se non ci sono nuovi titoli. da ItaliaOggi del 5/4/2005 I docenti e gli educatori che intendono aggiornare o confermare la propria posizione nelle graduatorie permanenti hanno tempo fino al 2 maggio per presentare la domanda. Lo stesso termine vale anche per coloro che si iscrivono per la prima volta, che intendono cambiare provincia o mutare le preferenze per le graduatorie d'istituto. Chi non presenterà domanda, novità di quest'anno, sarà depennato. Il termine del 2 maggio deriva dal fatto che il decreto dirigenziale, che reca le disposizioni per il rinnovo delle graduatorie (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso), è stato emanato il 31 marzo. E il 1° aprile è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E a partire da quest'ultima data scattano i 30 giorni utili per la presentazione delle domande, che scadrebbero il 1° maggio. Ma, siccome il termine coincide con un giorno festivo, slitta automaticamente al giorno successivo. Di qui la data del 2 maggio, fissata come ultimo giorno utile per inoltrare le domande ai centri servizi amministrativi. La graduatoria vale 2 anni. A partire da quest'anno le graduatorie avranno valore biennale. E, dunque, i prossimi elenchi resteranno in vigore sia per l'anno scolastico 2005/2006 che per il 2006/2007. Chi non fa la domanda resta fuori. Un'altra novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che chi non presenterà la domanda sarà depennato automaticamente dagli elenchi. L'obbligo di presentare l'istanza, pena il depennamento, sussiste anche se l'interessato non ha maturato altri titoli. Nel qual caso, per mantenere il diritto a rimanere inclusi, bisognerà che l'aspirante provveda ad apporre una crocetta sulla lettera P, in calce alla prima pagina del modulo di domanda. Al perfezionamento 2 punti. Per quanto riguarda gli altri punteggi, nessuna novità di rilievo. Salvo una diversa valutazione dei corsi di perfezionamento, che, da quest'anno, daranno titolo all'attribuzione di soli 2 punti in luogo dei 3 previsti fino all'anno scorso. Nessun mutamento, invece, per i master e i corsi di specializzazione che continueranno a valere 3 punti. Èprevisto, inoltre, il divieto di cumulo di più corsi per anno scolastico. Novità nel decreto omnibus. Questi cambiamenti, peraltro, rilevano solo dalla nota di trasmissione del decreto, che riporta le ultime novità contenute nella legge di conversione del decreto omnibus. La tabella allegata al decreto, infatti, riporta esattamente le stesse valutazioni previste per l'anno precedente. Ciò è dovuto, con ogni probabilità, al fatto che la legge di conversione del decreto omnibus è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile: un giorno dopo l'emanazione del decreto dirigenziale di riapertura delle graduatorie. E quindi, al 31 marzo, non produceva ancora effetti. Ciò non di meno, trattandosi di un impedimento meramente formale, è ragionevole credere che l'amministrazione scolastica abbia ritenuto di anticipare i tempi, per non mettere a rischio le procedure di reclutamento, che dovrebbero terminare entro la fine di luglio. In ogni caso, le modifiche ormai sono legge e dispiegano effetti cogenti e imperativi. La domanda. Il modulo di domanda, che va presentato al centro servizi amministrativi competente per territorio, è stato rivisitato e semplificato in alcuni punti, con l'apposizione di un cospicuo numero di note esplicative. E per indicare il diritto alla supervalutazione del servizio, nella sezione G sono stati inseriti dei richiami espressi alle tipologie che danno titolo al bonus: montagna, piccole isole e penitenziarie. Il riepilogo dei servizi. In più, a pagina 7, è stato inserito uno spazio per riepilogare i servizi prestati negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, in modo tale da evidenziare con esattezza il tipo di servizio e la valutazione spettante. In quest'ultima sezione viene, peraltro, fatta chiarezza definitivamente sulla questione del numero dei mesi di servizio valutabili per anno scolastico: massimo 6. La questione dei 6 mesi. Con il nuovo modulo l'amministrazione ha sgombrato il campo da possibili fraintendimenti: per ogni anno scolastico l'interessato può far valere fino a un massimo di 6 mesi di servizio, sia che si tratti di servizio specifico (prestato nella stessa classe di concorso per la quale si presenta la domanda) sia che tratti di servizio aspecifico (prestato in classe di concorso diversa). Il modulo vale come autocertificazione e la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.





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