L'abc della previdenza complementare a cura del Sole 24 Ore. (Seconda parte)
Data: Venerdì, 19 agosto 2011 ore 22:04:26 CEST Argomento: Redazione
L'abc della previdenza complementare a cura del Sole 24 Ore. (Seconda
parte)
(Dopo il glossario sulle
pensioni, quello che segue riguarda la previdenza complementare che
d’ora in poi avrà una importanza notevole per incrementare la pensione
di “diritto”. La semplicità scelta dal Sole 24 Ore è segno di chiarezza
e completezza. Quando c'è un problema (e quello delle pensioni sta
diventando troppo grave) occorre sempre sapere di che cosa stiamo
parlando. L'Explicatio terminorum ci permette di entrare alla pari in
una qualsiasi querelle)
Giovanni Sicali
- Banca depositaria. Banca munita di apposita autorizzazione della
Banca d'Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi
pensione.
- Benchmark. Parametro di riferimento per valutare la gestione
finanziaria della forma pensionistica complementare.
- Comunicazione periodica agli iscritti .Documento che la forma
pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno
annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni
sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della
posizione individuale.
- Conferimento (del TFR). Versamento del TFR maturando ad una forma
pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà
esplicita o tacita (vedi silenzio assenso).
- Contribuzione. Versamento alle forme pensionistiche complementari
di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a
carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR.
- Contribuzione definita. Meccanismo di funzionamento delle forme
pensionistiche complementari secondo il quale l'importo dei contributi
è predeterminato dall'iscritto. Tale meccanismo, unito al principio
della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari,
determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai
contributi versati e all'andamento della gestione. E' il sistema che
deve essere applicato ai lavoratori dipendenti 'nuovi iscritti'. Si
differenzia dallo schema a prestazione definita.
- COVIP. Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente
gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla
tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare.
- Deducibilità. Beneficio fiscale in base al quale i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono
l'imponibile fiscale.
- Fondo pensione aperto. Forma pensionistica complementare
istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare,
compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene
realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e
autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato
esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.
- Fondo pensione negoziale. Forma pensionistica complementare
istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza,
di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base
dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di
imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia
autonoma)..
- Forma pensionistica individuale. Forma di previdenza
complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad
un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione
sulla vita con finalità previdenziale.
- Forme pensionistiche complementari. Forme di previdenza ad
adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un
trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante
i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme
pensionistiche individuali di tipo assicurativo.
- Liquidazione in capitale. Prestazione corrisposta in unica
soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei
requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato,
salvo eccezioni.
- Montante finale. Ammontare della posizione individuale accumulata
al momento del pensionamento da convertire in rendita.
- Portabilità. Possibilità di trasferire la posizione individuale
da una forma pensionistica complementare ad un'altra decorsi due anni
dalla iscrizione.
- Posizione individuale. Importo determinato sulla base dei
versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione,
accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.
- Prestazione. Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica
dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
nel regime di previdenza obbligatoria e di apartenenza dell'iscritto
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita
oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo
del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante
finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione
può essere fruita interamente in capitale.
- Prestazione definita (sistema a). Meccanismo di funzionamento di
alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale
l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati
parametri e non risulta strettamente collegato all'ammontare dei
contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori
dipendenti, solo ai 'vecchi iscritti'.
- Previdenza complementare. Sistema di previdenza, ad adesione
volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari
del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di
copertura previdenziale.
- Riscatto parziale. Restituzione parziale nella misura del 50 per
cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività
lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o
in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
- Riscatto totale. Restituzione dell'intero importo accumulato nel
caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa
che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in
altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
- Trasferimento (della posizione individuale). Possibilità di
trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si
accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per
perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due
anni di iscrizione alla forma pensionistica (vedi Portabilità). Il
trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento
dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente
appartenenza.
- Trattamento di fine rapporto (TFR). Somma corrisposta dal datore
di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro,
calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 %
della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal
75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
(a cura di Giovanni Sicali,
fonte Il Sole 24 Ore)
giovannisicali_at_gmail.com
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