Referente unico e accertamento provvisorio dell’handicap
Data: Giovedì, 18 agosto 2011 ore 15:46:40 CEST Argomento: Rassegna stampa
Il Ministero
del Lavoro e delle politiche Sociali ha risposto all’istanza presentata
dall’ISTAT in merito alla corretta interpretazione della disciplina
relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione
di handicap grave. Occhio ai permessi fruiti sulla base della
certificazione provvisoria: se la disabilità non è grave saranno
considerati indebiti.
Con un nuovo interpello – il n. 32 del 9/8/2011 – il ministero del
Lavoro e delle politiche Sociali ha risposto all’istanza presentata
dall’ISTAT in merito alla corretta interpretazione della disciplina
relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione
di handicap grave, disciplinata dall’art. 33 della L. n. 104/1992, come
da ultimo modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n.
183/2010.
In particolare, la richiesta riguardava la legittimità della
concessione dei permessi in alternanza a più di un lavoratore per
l’assistenza di un disabile, nell’ipotesi in cui il portatore di
handicap stesso assuma il domicilio, per determinati periodi di tempo,
presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado.
La legge – chiarisce il Ministero - individua un unico referente per
ciascun disabile e, sebbene dalla riformulazione del dettato normativo
non emerga più l’esplicito richiamo all’esclusività dell’assistenza,
l’attuale disciplina sembra tuttavia tipizzare detto requisito laddove
dispone espressamente che i permessi sono riconosciuti ad un unico
avente diritto per assistere lo stesso disabile.
Nel caso di disabile che assume il domicilio anche solo per un
determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti
entro il secondo grado, sarà dunque necessario che ciascun avente
diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il
riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 al fine
di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto tali
permessi possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico
soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire
preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano
più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.
L’ISTAT, nello stesso interpello, ha anche chiesto chiarimenti circa
l’ipotesi in cui l’accertamento provvisorio per la sussistenza della
situazione di handicap sia seguito da un accertamento negativo da parte
della commissione medica ex art. 4, L. n. 104/1992.
A tal fine, il Ministero ricorda che l’accertamento della situazione di
handicap grave è effettuata da apposita commissione medica.
Nell’ipotesi in cui quest’ultima “non si pronunci entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in
via provvisoria, ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge,
da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato”.
L’accertamento in questione ha, pertanto, carattere provvisorio, in
quanto esplica i suoi effetti fino all’emissione dell’accertamento
definitivo ad opera della commissione che deve, in ogni caso,
pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Se pur dopo i centottanta giorni previsti, la commissione non riconosce
la sussistenza della situazione di handicap grave, l’INPS – chiarisce
il Ministero - è legittimato a richiedere al dipendente la restituzione
di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione
non dovuta e, pertanto, indebita. Se dunque la pronuncia definitiva da
parte della competente commissione non convalida lo stato di handicap
in situazione di gravità, i permessi fruiti sulla base della
certificazione provvisoria saranno considerati indebiti sin dal primo
giorno della presentazione della domanda.
(di L.L.da La Tecnica della Scuola)
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