Anief diffida Miur, Uffici regionali e periferici
Data: Giovedì, 18 agosto 2011 ore 11:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Subito a pettine i
ricorrenti non commissariati per la stipula dei contratti. Gli altri
commissariati già inseriti da immettere in ruolo senza alcuna riserva.
Inoltrate anche le integrazioni inviate alle Procure della Corte dei
Conti dell’Umbria e del Piemonte, su richiesta della Guardia di
Finanza.
Al Direttore Generale per il personale scolastico
dott. Luciano CHIAPPETTA
Ai Direttori generali di tutti gli Uffici scolastici Regionali
Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali
OGGETTO: Immissioni in ruolo dalle
graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a
pettine – Richiesta di riformulazione delle graduatorie 2009-2011 con
immediato inserimento a pettine dei docenti ricorrenti privi di
commissariamento e di assegnazione dei ruoli ai ricorrenti pleno iure e
senza riserva alcuna. Diffida ad adempiere.
La scrivente O. S.,
VISTO il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011, in attuazione del Decreto
Interministeriale del 3 agosto 2011 a interpretazione di quanto
disposto dall’art. 9, comma 17 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito
con legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha disposto su tutto il
territorio nazionale n. 10.000 immissioni in ruolo per il personale
docente da effettuarsi (ai sensi della Circolare Ministeriale n. 73 del
10 agosto 2011) entro il termine del prossimo 31 agosto, dalle
graduatorie 2010-2011;
CONSIDERATO che dette graduatorie sono illegittime perché risultano
essere ancora inseriti in coda, tra gli altri: i ricorrenti dei ricorsi
TAR LAZIO, sez. Roma Terza Bis, patrocinati dalla scrivente O.S. che
hanno avuto un ordinanza favorevole con ricorso n. 3737/09,
5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09 e 5464/09; i ricorrenti dei
ricorsi nn. 10383/10 e 10384/10; i ricorrenti che hanno proposto
ricorso al Presidente della Repubblica avverso l’inserimento in coda
nelle province aggiuntive;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs 104/2010,
anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse dichiarare in
giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie
scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione per altro ad
oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a pettine
patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé utile per
una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;
VISTA la nota del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dott.
Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle SS.LL. che “[…]
l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi
disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle
graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna
riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed
eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione
dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a
tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione,
Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO che la controversia appare già decisa nel merito alla luce
della Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto
legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la
continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010),
aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, e della
Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011, con cui il Consiglio di Stato ha
preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con
la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, ha
confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809/2008 del 27
novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di
consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il
punteggio posseduto dai ricorrenti;
VISTO il comma 8, art. 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la
Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 ove si dispone che “i
provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo
indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione
preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza
della Corte Costituzionale […]”;
CONSIDERATO, inoltre, che le graduatorie vigenti nel biennio 2009-2011,
siccome formate senza l’inserimento “a pettine dei ricorrenti”, sono
affette da nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990
per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di
Stato n. 2486 del 27 aprile 2011;
RICORDANDO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli
Uffici Scolastici regionali e provinciali la responsabilità del danno
erariale eventualmente procurato attraverso l’attribuzione di contratti
a tempo indeterminato illegittimi.
Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
CHIEDE
alle SS.LL., al fine di garantire la legittimità delle prossime
immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie 2010-2011,
di:
- provvedere all’immediato inserimento a pettine e pleno iure dei
ricorrenti TAR Lazio dei ricorsi Regg. nn. 3737/09, 5069/09, 5071/09,
5462/09, 5463/09, 5464/09, 10383/10 e 10384/10 (elenchi in allegato);
- assegnare a tutti i ricorrenti pettine aventi diritto contratti a
tempo indeterminato senza ricorrere a qualsiavoglia forma di riserva;
- in subordine, procedere all’inserimento a pettine di tutti i docenti
– ricorrenti e non – inseriti in coda nelle graduatorie provinciali per
il biennio 2009-2011.
DIFFIDA
le SS.LL. dal non voler provvedere a quanto sopra richiesto entro il
termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della presente, e
comunque entro e non oltre l’avvio delle ormai imminenti operazioni di
immissione in ruolo dalle graduatorie 2010-2011
CON ESPRESSO AVVISO CHE
trascorso il termine indicato senza positivo riscontro alla presente da
parte di ciascun destinatario, la scrivente O.S. darà, senza ulteriore
preavviso, immediato mandato ai propri legali di procedere alle denunce
del caso presso le Procure Generali della Repubblica e le Procure
Regionali della Corte dei Conti competenti territorialmente.
Si allegano alla presente:
- Integrazioni agli esposti precedentemente presentati alla Corte dei
Conti, in risposta alle richieste pervenuteci da parte delle Procure
Regionali per il Piemonte e l’Umbria;
- Decreto Interministeriale 3 agosto 2011
- C.M. n. 73 del 10 agosto 2011
- D.M. n. 74 del 10 agosto 2011
- Contingente nazionale e regionale suddiviso per provincia
- Elenco ricorrenti non ancora inseriti a pettine iscritti nei ruoli
del Tar Lazio
- Elenco ricorrenti al Presidente della Repubblica
Con osservanza.
Palermo, 17 agosto 2011
Il Presidente Nazionale ANIEF
f.to Prof. Marcello Pacifico
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