Anief diffida Miur, Uffici regionali e periferici
Data: Giovedì, 18 agosto 2011 ore 11:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Subito a pettine i ricorrenti non commissariati per la stipula dei contratti. Gli altri commissariati già inseriti da immettere in ruolo senza alcuna riserva. Inoltrate anche le integrazioni inviate alle Procure della Corte dei Conti dell’Umbria e del Piemonte, su richiesta della Guardia di Finanza. 
Al Direttore Generale per il personale scolastico
dott. Luciano CHIAPPETTA
Ai Direttori generali di tutti gli Uffici scolastici Regionali
Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali  
OGGETTO: Immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a pettine – Richiesta di riformulazione delle graduatorie 2009-2011 con immediato inserimento a pettine dei docenti ricorrenti privi di commissariamento e di assegnazione dei ruoli ai ricorrenti pleno iure e senza riserva alcuna. Diffida ad adempiere.
La scrivente O. S.,
VISTO il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011,  in attuazione del Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 a interpretazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 17 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha disposto su tutto il territorio nazionale n. 10.000 immissioni in ruolo per il personale docente da effettuarsi (ai sensi della Circolare Ministeriale n. 73 del 10 agosto 2011) entro il termine del prossimo 31 agosto, dalle graduatorie 2010-2011;
CONSIDERATO che dette graduatorie sono illegittime perché risultano essere ancora inseriti in coda, tra gli altri: i ricorrenti dei ricorsi TAR LAZIO, sez. Roma Terza Bis, patrocinati dalla scrivente O.S. che hanno avuto un ordinanza favorevole con ricorso n.  3737/09, 5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09 e 5464/09;  i ricorrenti dei ricorsi nn. 10383/10 e 10384/10; i ricorrenti che hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica avverso l’inserimento in coda nelle province aggiuntive;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs 104/2010,  anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse dichiarare in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione per altro ad oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a pettine patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé utile per una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;
VISTA la nota del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle SS.LL. che “[…] l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO che la controversia appare già decisa nel merito alla luce della Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, e della Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011, con cui il Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti;
VISTO il comma 8, art. 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 ove si dispone che “i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale […]”;
CONSIDERATO, inoltre, che le graduatorie vigenti nel biennio 2009-2011, siccome formate senza l’inserimento “a pettine dei ricorrenti”, sono affette da nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2486 del 27 aprile 2011;
RICORDANDO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli Uffici Scolastici regionali e provinciali la responsabilità del danno erariale eventualmente procurato attraverso l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato illegittimi.
Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
CHIEDE
alle SS.LL., al fine di garantire la legittimità delle prossime immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie 2010-2011, di:
- provvedere all’immediato inserimento a pettine e pleno iure dei ricorrenti TAR Lazio dei ricorsi Regg. nn. 3737/09, 5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09, 5464/09, 10383/10 e 10384/10 (elenchi in allegato);
- assegnare a tutti i ricorrenti pettine aventi diritto contratti a tempo indeterminato senza ricorrere a qualsiavoglia forma di riserva;
- in subordine, procedere all’inserimento a pettine di tutti i docenti – ricorrenti e non – inseriti in coda nelle graduatorie provinciali per il biennio 2009-2011. 
DIFFIDA
le SS.LL. dal non voler provvedere a quanto sopra richiesto entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della presente, e comunque entro e non oltre l’avvio delle ormai imminenti operazioni di immissione in ruolo dalle graduatorie 2010-2011
CON ESPRESSO AVVISO CHE
trascorso il termine indicato senza positivo riscontro alla presente da parte di ciascun destinatario, la scrivente O.S. darà, senza ulteriore preavviso, immediato mandato ai propri legali di procedere alle denunce del caso presso le Procure Generali della Repubblica e le Procure Regionali della Corte dei Conti competenti territorialmente.
Si allegano alla presente:
- Integrazioni agli esposti precedentemente presentati alla Corte dei Conti, in risposta alle richieste pervenuteci da parte delle Procure Regionali per il Piemonte e l’Umbria;
- Decreto Interministeriale 3 agosto 2011
- C.M. n. 73 del 10 agosto 2011
- D.M. n. 74 del 10 agosto 2011
- Contingente nazionale e regionale suddiviso per provincia
- Elenco ricorrenti non ancora inseriti a pettine iscritti nei ruoli del Tar Lazio
- Elenco ricorrenti al Presidente della Repubblica
 
Con osservanza.
Palermo, 17 agosto 2011                                                     
Il Presidente Nazionale ANIEF
f.to Prof. Marcello Pacifico   






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