Tar Basilicata: Riconoscimento del servizio pre-ruolo - Sentenza n. 391 del 07 luglio 2011
Data: Mercoledì, 17 agosto 2011 ore 06:00:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
Riconoscimento del servizio pre-ruolo:
gli interessi legali e la (eventuale) rivalutazione su somme erogate
con ritardo decorrono dalla data di adozione del provvedimento.
Il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi su somme
erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto
patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento
amministrativo, va riconosciuto dalla data di maturazione del credito
retributivo, che è identificabile con la data di adozione del
provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva.
Ciò si spiega in ragione della peculiare natura degli atti di
ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali producono,
allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul
capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del
contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della
loro natura autoritativa provvedimentale.
Non può, pertanto, riconoscersi il diritto alla corresponsione di
interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 comma
3, c.p.c. su crediti retributivi tardivamente soddisfatti a decorrere
da un periodo anteriore alla loro maturazione ovvero anteriormente alla
data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento.
Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione richiesti spettano
esclusivamente a partire dalla data di adozione del provvedimento di
riconoscimento del servizio pre-ruolo, che segna il momento della
maturazione e della concreta esigibilità del credito.
Inoltre, trattandosi di somme maturate in data anteriore al 31 dicembre
1994, non opera il divieto di cumulo della domanda di interessi e
svalutazione (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n.
724 del 1994).
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