Tar Sardegna: Illegittima riduzione delle ore di sostegno: sussiste il diritto al risarcimento del danno esistenziale
Data: Sabato, 13 agosto 2011 ore 18:36:07 CEST
Argomento: Normativa Utile


Nell’ipotesi di illegittima decutazione delle ore di sostegno, sussiste il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).                    
 I richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187).
Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Il danno può essere quantificato, in via equitativa, tenendo conto del periodo di carenza del pieno sostegno (nel caso, di pochi mesi, stante il tardivo riconoscimento del rapporto 1/1 da parte dell’amministrazione scolastica), del numero differenziale delle ore di sostegno illegittimamente negate ed ancora della reiterazione, da parte dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima negazione delle richieste ore di sostegno, pur in presenza di una situazione di obbligo derivante da principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza.
   http://www.dirittoscolastico.it/tar-sardegna-sentenza-n-699-del-05-luglio-2011/

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