Tar Sardegna: Illegittima riduzione delle ore di sostegno: sussiste il diritto al risarcimento del danno esistenziale
Data: Sabato, 13 agosto 2011 ore 18:36:07 CEST Argomento: Normativa Utile
Nell’ipotesi
di illegittima decutazione delle ore di sostegno, sussiste il diritto
al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.,
qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di
lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta
costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I
19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente
inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
I richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare
ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata
violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti
e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del
danno esistenziale (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III bis 30 novembre
2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187).
Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea,
diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità
del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena
promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a
fasi di vita “normale”.
Il danno può essere quantificato, in via equitativa, tenendo conto del
periodo di carenza del pieno sostegno (nel caso, di pochi mesi, stante
il tardivo riconoscimento del rapporto 1/1 da parte
dell’amministrazione scolastica), del numero differenziale delle ore di
sostegno illegittimamente negate ed ancora della reiterazione, da parte
dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima
negazione delle richieste ore di sostegno, pur in presenza di una
situazione di obbligo derivante da principi ripetutamente affermati
dalla giurisprudenza.
http://www.dirittoscolastico.it/tar-sardegna-sentenza-n-699-del-05-luglio-2011/
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