Assunzioni del personale docente, educativo ed ATA. – Trasmissione Decreto Ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011
Data: Giovedì, 11 agosto 2011 ore 20:23:47 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
D E C
R E T A
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di
personale docente ed educativo, con retrodatazione all’anno scolastico
2010/2011 è da effettuarsi, come previsto dal D.I. del 3 agosto 2011,
utilizzando le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’a.s. 2010-2011;
1.2 Il contingente di 20.300 assunzioni a tempo indeterminato di
personale docente ed educativo, relativo all’anno scolastico 2011/2012
è da effettuarsi utilizzando le graduatorie ad esaurimento relative al
triennio 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale
docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di
personale.
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano
disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione
di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a
tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei
concorsi per esami e titoli indetti nell’anno 1999 - ovvero, in caso di
mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le
graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui
all’art. 3 e all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso
per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità
dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie
sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti
previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite
del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a
favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto
di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà
avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con
particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la
disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare
attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e
sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula
in corso. Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata
una sede provvisoria.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell’ambito del contingente complessivo di 36.000 unità, il numero
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
viene determinato, tenendo conto, prioritariamente, di quei profili
professionali numericamente e qualitativamente destinati a permanere a
conclusione dell’intero processo di razionalizzazione e, poi, delle
disponibilità di posti residuati dopo l’espletamento delle procedure di
mobilità di cui al CCNI 16.02.2010 del personale appartenente ai vari
profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni
sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale
nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le
assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e
vacanti per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal CCNI
15.07.2010.
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie
provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei
concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed
hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed effetti economici
dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono
effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima
sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117,
graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6,
comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, - ovvero, in caso di
esaurimento delle stesse, in base alle graduatorie di cui all’art. 9
del CCNI 3.12.2010 concernente la mobilità professionale dall’area
inferiore all’area immediatamente superiore, successivamente, secondo
le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel
D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a
posti di coordinatore amministrativo.
3.4 Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed
economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte
dell’interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di
cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
ART. 4
Assegnazione sede
4.1 Al personale di cui all’art. 2 e all’art. 3 sarà, comunque,
assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione
alle operazione di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
ROMA, 10 agosto 2011
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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