Sostegno col contagocce e classi sovraffollate: Esiste sempre il TAR
Data: Lunedì, 08 agosto 2011 ore 07:47:30 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Niente remissività, nei confronti delle violazioni della qualità dell'inclusione scolastica, ma ricorso alle vie legali - ovvero ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) - sia per quanto riguarda le ore di sostegno in meno, sia in caso di classi sovraffollate. Un messaggio rivolto sia ai genitori che alle organizzazioni che li sostengono
Ho letto qualche giorno fa in Superando l'intervento di Davide Del Duca, direttore della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone, assai preoccupato per i tagli alle ore di sostegno all'inclusione scolastica e mi ha colpito il tono di rassegnazione dal quale era pervaso
 Mi permetto dunque di rammentare a tutti i genitori e alle organizzazioni che li sostengono che esiste un'importantissima Sentenza della Corte Costituzionale, la 80/10, che ha annullato una norma della Legge Finanziaria del 2007, proprio nella parte in cui essa non garantiva ore di sostegno didattico «secondo le effettive esigenze», di cui all'articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06.
Pertanto, i genitori che ritengono non vengano rispettate le ore corrispondenti alle «effettive esigenze» dei loro figli - evidenziate sulla base della Diagnosi Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato (PEI) -, non abbiano timore di diffidare con lettera raccomandata e avviso di ricevimento i Dirigenti Scolastici e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, sul fatto che, qualora non vengano rispettate tali effettive esigenze documentate, essi interporranno ricorsi al Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) contro quelle assegnazioni. E ciò sulla base non solo della Sentenza della Corte Costituzionale citata, ma anche in applicazione dellla Legge 122/10, che agli articoli 9, comma 15 e 10, comma 5 espressamente prevede che le ore vadano richieste subito e possibilmente non oltre il 31 luglio, indicandole nel Piano Educativo Individualizzato (quest'ultimo da compilare entro luglio - per l'anno successivo - con la partecipazione della famiglia, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 104/92) e che il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di inviare immediatamente all'Ufficio Scolastico Regionale per la formulazione delle deroghe in organico di fatto.
Le famiglie, inoltre, debbono chiedere per iscritto che venga immediatamente comunicato loro dal Dirigente Scolastico quante ore definitive sono state assegnate ai singoli alunni certificati con grave disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Qualora tale numero risulti inferiore a quello richiesto e documentato, si può procedere immediatamente al ricorso al TAR, che dovrebbe provvedere entro poche settimane all'assegnazione in via d'urgenza del numero di ore richiesto. Cosicché, dopo circa un anno, quando ci sarà la sentenza di merito che accoglierà il ricorso, l'Amministrazione Scolastica verrà condannata non solo a rimborsare le spese di causa, ma anche - se richiesto - i danni non patrimoniali, dovuti al periodo in cui l'alunno ha subìto la sofferenza della mancata nomina dell'adeguato numero di ore di sostegno.
E ancora, le famiglie devono sapere pure che da parte loro va subito chiesto al Dirigente Scolastico quanti saranno gli alunni nella prima classe delle scuole di ogni ordine e grado in cui è stato iscritto il ragazzo con disabilità. Infatti, l'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 stabilisce che tali prime classi (e logicamente anche le seconde susseguenti alle prime che lo scorso anno hanno rispettato tale norma) non possono avere più di venti alunni, aumentati al massimo a ventidue dall'articolo 4 del medesimo DPR.
Se apprendono poi che sempre per i "soliti" tagli indiscriminati alla spesa pubblica, quei limiti massimi sono stati violati (o che sono state accorpate due classi, superando i tetti massimi indicati), i genitori facciano immediatamente ricorso al TAR anche per questo aspetto, pretendendo che siano rispettati i parametri fissati dallo stesso Ministero con il citato DPR 81/09.
In tal senso è opportuno ricordare che su questo vi sono già due pronunce, una del TAR Puglia del marzo scorso [se ne legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.] e una precedente del TAR del Lazio [se ne legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.].
Contro le violazioni della qualità dell'inclusione scolastica, occorre non essere remissivi, ma reagire legalmente. Le classi meno numerose, del resto, sono state volute dallo stesso Ministero per evitare la delega del processo di inclusione al solo insegnante per il sostegno e per pretendere la presa in carico da parte di tutto il Consiglio di Classe, come espressamente scritto nell'articolo 19, comma 11 della Legge 111/11 [conversione del Decreto Legge 98/11, N.d.R.] e ulteriormente chiarito nella successiva Circolare Ministeriale 63/11 del 13 luglio scorso.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
   (da ScuolaOggi di Salvatore Nocera)

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