Sostegno col contagocce e classi sovraffollate: Esiste sempre il TAR
Data: Lunedì, 08 agosto 2011 ore 07:47:30 CEST Argomento: Rassegna stampa
Niente
remissività, nei confronti delle violazioni della qualità
dell'inclusione scolastica, ma ricorso alle vie legali - ovvero ai
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) - sia per quanto riguarda le
ore di sostegno in meno, sia in caso di classi sovraffollate. Un
messaggio rivolto sia ai genitori che alle organizzazioni che li
sostengono
Ho letto qualche giorno fa in Superando l'intervento di Davide Del
Duca, direttore della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone, assai
preoccupato per i tagli alle ore di sostegno all'inclusione scolastica
e mi ha colpito il tono di rassegnazione dal quale era pervaso
Mi permetto dunque di rammentare a tutti i genitori e alle
organizzazioni che li sostengono che esiste un'importantissima Sentenza
della Corte Costituzionale, la 80/10, che ha annullato una norma della
Legge Finanziaria del 2007, proprio nella parte in cui essa non
garantiva ore di sostegno didattico «secondo le effettive esigenze», di
cui all'articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06.
Pertanto, i genitori che ritengono non vengano rispettate le ore
corrispondenti alle «effettive esigenze» dei loro figli - evidenziate
sulla base della Diagnosi Funzionale e del conseguente Piano Educativo
Individualizzato (PEI) -, non abbiano timore di diffidare con lettera
raccomandata e avviso di ricevimento i Dirigenti Scolastici e il
Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, sul fatto che, qualora non
vengano rispettate tali effettive esigenze documentate, essi
interporranno ricorsi al Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)
contro quelle assegnazioni. E ciò sulla base non solo della Sentenza
della Corte Costituzionale citata, ma anche in applicazione dellla
Legge 122/10, che agli articoli 9, comma 15 e 10, comma 5 espressamente
prevede che le ore vadano richieste subito e possibilmente non oltre il
31 luglio, indicandole nel Piano Educativo Individualizzato
(quest'ultimo da compilare entro luglio - per l'anno successivo - con
la partecipazione della famiglia, ai sensi dell'articolo 12, comma 5
della Legge 104/92) e che il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di
inviare immediatamente all'Ufficio Scolastico Regionale per la
formulazione delle deroghe in organico di fatto.
Le famiglie, inoltre, debbono chiedere per iscritto che venga
immediatamente comunicato loro dal Dirigente Scolastico quante ore
definitive sono state assegnate ai singoli alunni certificati con grave
disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.
Qualora tale numero risulti inferiore a quello richiesto e documentato,
si può procedere immediatamente al ricorso al TAR, che dovrebbe
provvedere entro poche settimane all'assegnazione in via d'urgenza del
numero di ore richiesto. Cosicché, dopo circa un anno, quando ci sarà
la sentenza di merito che accoglierà il ricorso, l'Amministrazione
Scolastica verrà condannata non solo a rimborsare le spese di causa, ma
anche - se richiesto - i danni non patrimoniali, dovuti al periodo in
cui l'alunno ha subìto la sofferenza della mancata nomina dell'adeguato
numero di ore di sostegno.
E ancora, le famiglie devono sapere pure che da parte loro va subito
chiesto al Dirigente Scolastico quanti saranno gli alunni nella prima
classe delle scuole di ogni ordine e grado in cui è stato iscritto il
ragazzo con disabilità. Infatti, l'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09
stabilisce che tali prime classi (e logicamente anche le seconde
susseguenti alle prime che lo scorso anno hanno rispettato tale norma)
non possono avere più di venti alunni, aumentati al massimo a ventidue
dall'articolo 4 del medesimo DPR.
Se apprendono poi che sempre per i "soliti" tagli indiscriminati alla
spesa pubblica, quei limiti massimi sono stati violati (o che sono
state accorpate due classi, superando i tetti massimi indicati), i
genitori facciano immediatamente ricorso al TAR anche per questo
aspetto, pretendendo che siano rispettati i parametri fissati dallo
stesso Ministero con il citato DPR 81/09.
In tal senso è opportuno ricordare che su questo vi sono già due
pronunce, una del TAR Puglia del marzo scorso [se ne legga nel nostro
sito cliccando qui, N.d.R.] e una precedente del TAR del Lazio [se ne
legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.].
Contro le violazioni della qualità dell'inclusione scolastica, occorre
non essere remissivi, ma reagire legalmente. Le classi meno numerose,
del resto, sono state volute dallo stesso Ministero per evitare la
delega del processo di inclusione al solo insegnante per il sostegno e
per pretendere la presa in carico da parte di tutto il Consiglio di
Classe, come espressamente scritto nell'articolo 19, comma 11 della
Legge 111/11 [conversione del Decreto Legge 98/11, N.d.R.] e
ulteriormente chiarito nella successiva Circolare Ministeriale 63/11
del 13 luglio scorso.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap).
(da ScuolaOggi di Salvatore Nocera)
redazione@aetnanet.org
|
|