Non chiamiamoli precari, ma docenti a tempo determinato.
Data: Venerdì, 05 agosto 2011 ore 17:21:43 CEST
Argomento: Redazione


Spesso leggo su giornali, riviste specializzate e non, di precari della scuola, precari dell’istruzione, termini che rispecchiano solo in parte lo stato lavorativo di una parte degli insegnanti, che a mio modesto parere, dovrebbero essere indicati con il temine più consono e specifico di docenti a tempo determinato. Sembra un’ osservazione di poco conto,  ma anche l’immagine e l’impatto di un termine lessicale, riferito ad una categoria di lavoratori troppo spesso delusi e danneggiati, dona la giusta dignità e considerazione ad un ruolo lavorativo di assoluto prestigio sociale. Con il termine precariato si intende l'insieme di quei soggetti aventi  una condizione lavorativa che rileva, contemporaneamente, due fattori di insicurezza, la prima è individuabile nella  mancanza di continuità del rapporto di lavoro e certezza sul futuro, mentre la seconda è riscontrabile nella  assenza  di un reddito adeguato su cui poter contare per pianificare la propria vita presente e futura. Il sostantivo “ precario “ inoltre intende fare  riferimento al cosiddetto lavoro nero e al fenomeno degenerativo dei contratti cosiddetti flessibili (part-time, contratti a termine, lavoro interinale, lavoro parasubordinato; cose queste ultime che non riguardano il rapporto lavorativo dei docenti a tempo determinato nelle nostre scuole pubbliche. Nella scuola ancora sono previste quattro tipologie di supplenze: le supplenze annuali (per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto); le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, fino al 30 giugno); le supplenze temporanee per la copertura dei posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre fono al termine delle lezioni ed infine le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente. Il contratto ha durata per tutti i giorni dell’assenza e viene prolungato al medesimo supplente per continuità didattica, qualora l’assenza si protragga senza soluzione di continuità oltre i giorni di precedente assenza. Negli ultimi due  casi , il contratto viene prolungato fino alla conclusione degli scrutini e degli esami senza soluzione di continuità, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 37, c. 4 CCNL, “Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 Aprile”. Questi sono contratti in piena regola sindacale, al di fuori delle logiche fondate su fattori discriminanti rispetto alla durata, alla copertura assicurativa, alla sicurezza sociale, ai diritti, all'assenza o meno dei meccanismi di anzianità e di Tfr, al quantum del compenso ed al trattamento previdenziale. Quindi, nel rispetto dei tanti sacrifici economici e del tempo dedicato allo studio, chiamiamo tutti quei docenti ancora non inseriti nei ruoli della pubblica istruzione,  docenti a tempo determinato.

 

 

Aldo Domenico Ficara

aldodomenicoficara@alice.it

 

 

 

 

 







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