Sui ''gradoni'' accordo a perdere. In una tabella il calcolo della FLC CGIL su quanto perdono i neostabilizzati dopo l'accordo sottoscritto il 4 agosto.
Data: Venerdì, 05 agosto 2011 ore 13:03:59 CEST
Argomento: Sindacati


Ecco quanto perdono i docenti e gli ATA per effetto di questo accordo.

PERDITA SALARIALE relativa alla soppressione del gradone 3 (art. 2 accordo del 4 agosto)
Aumento da 3 a 9 viene annullato - Il gradone di 9 rimane invariato come valore

 

Da 3 a 9

Perdita per
6 anni

 

Mensile

Annuale
(con 13^)

 


Coll. scolastico

24,12

313,52

1881,12


AA/AT

31,27

406,49

2438,94


DSGA

53,56

696,27

4177,62


Infanzia/Primaria

43,50

565,53

3393,18


Diploma 2°

43,50

565,53

3393,18


Media 1°

48,25

627,20

3763,20


Laurea 2°

99,01

1.287,14

7722,84


Come si può vedere dalla tabella la perdita salariale mensile lorda diventa nel tempo molto rilevante in quanto si deve moltiplicare per ben 6 anni. Tale aumento di fatto viene annullato e solo alla maturazione del 9^ anno valido ai fini giuridici ed economici per la ricostruzione di carriera lo stipendio aumenterà in automatico. Inoltre non bisogna dimenticare che tuttora vige il blocco dell’anzianità e cioè degli anni 2011-2012-2013 non validi ai fini dell’anzianità per la maturazione dei gradoni. Quindi se non verrà superato tale blocco, confermato anche dall'ultima circolare del MEF, ai neo assunti si applicherà oltre all’art. 2 di questo contratto anche la manovra del 2010. Ciò vuol dire che la perdita deve essere moltiplicata per un numero di anni superiore a 6. In una situazione segnata dal blocco dei contratti pubblici e da una manovra finanziaria pesantissima per i lavoratori la riduzione dello stipendio per i neo stabilizzati i ruolo è un'operazione socialmente ingiusta.

I commi 2 e 3 dell’art. 2 chiariscono che al personale in servizio al 1 settembre 2010 viene mantenuto l’eventuale gradone 3 (già maturato o maturando come assegno ad personam fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14). L’assegno ad personam ha lo stesso valore dello stipendio sia ai fini della pensione che del TFR in quanto voce fissa e ricorrente. Ciò comporta che a parità di mansioni e di anzianità si determineranno retribuzioni differenti.







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