Nessuno denuncia lo spostamento dei 24 punti sissis intimato dall'ordinanza 2848 del CdS
Data: Mercoledì, 03 agosto 2011 ore 11:02:26 CEST Argomento: Comunicati
Lettere in redazione
Gentili responsabili
scrivo per sottoporre alla vostra attenzione una questione a cui non è
stata data alcuna rilevanza: lo spostamento dei 24 punti sissis
intimato dall'ordinanza 2848 del CdS solo ad alucuni docenti!!!!
Nel 2009 ho usufruito dello spostamento dei 24 punti aggiuntivi sissis
in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 3086/09 del TAR Lazio.
Il Consiglio di Stato però, con sentenza 2119 del 5 aprile 2011,
ha dichiaratamente espresso parere contrario.
Inoltre il 6 luglio 2011 ha emanato un'ordinanza, la 2848, dove
accoglie l'appello di alcuni docenti contro interessati, revocando
inderogabilmente a noi ricorrenti ANIEF (ruolo 5049) la possibilità di
spostare i 24 punti.
Il CSA ci ha infatti inviato una raccomandata dicendo che provvederà a
decurtare il punteggio a chi come me ha ottenuto lo spostamento con
decreto 28470 del CSA del 6 /8 /09. In virtù della sentenza del 5
aprile 2011 il CSA dovrebbe revocare il diritto di spostamento a tutti
coloro che ne avevano usufruito indipendentemente dal ricorso ad
personam (il numero del ricorso è 4686) eseguito solo contro i
ricorrenti ANIEF!
Perchè i blog scolastici come Aetnanet non fanno cenno alla questione?
E' mai possibile che un provveditorato favorisca alcuni e
penalizzi altri?
La sentenza del 5 aprile è chiara: A tutti viene revocato il diritto
allo spostamento.
Spero che la vs redazione dia l'eco dovuta alla questione.
GRAZIE
Mavica M. Giovanna
N. 04286/2011REG.PROV.COLL.
N. 05501/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2010, proposto da:
..........
rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto
presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio
scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio scolastico provinciale di
Catania, Ufficio scolastico provinciale di Enna, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03299/2010,
resa tra le parti, concernente concernente DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA,
REGIONE E ORDINE DI SCUOLA CONTINGENTE A.S. 2008/09 PERSONALE DOCENTE
ED EDUCATIVO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell’Ufficio
scolastico regionale per la Sicilia, dell’Ufficio scolastico
provinciale di Catania e dell’Ufficio scolastico provinciale di Enna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons.
Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato Rossi e l’avvocato
dello Stato Marchini, quest’ultimo nelle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 3299 del 2010, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio ha respinto il ricorso degli odierni appellanti - tutti
docenti supplenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle
provincie di Enna e Catania- avverso i decreti con cui il Ministero
dell'istruzione ha in più momenti atteso alla determinazione del
contingente nazionale di immissione in ruolo del personale docente e
alla successiva distribuzione dello stesso per province e regioni.
Nel dettaglio, i ricorrenti hanno fondamentalmente dedotto due gruppi
di censure, rispettivamente relative alla determinazione del
contingente nazionale di immissione in ruolo e alla successiva
ripartizione regionale e provinciale.
Sul primo versante, hanno lamentato l’assunta illegittimità del
sottodimensionamento delle assunzioni disposto a livello nazionale
rispetto alla programmazione del 2007, come risultante in specie
dall’art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296 (laddove
stabiliva che il Ministero dell’istruzione si dotasse di un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente
per gli anni 2007 – 2009 di 150.000 unità) e dal decreto
interministeriale del 17 luglio 2007 che aveva disposto di programmare
per l’a.s. 2007/2008 l’assunzione di 50.000 unità di personale docente
ed educativo e per gli anni scolastici successivi (2008/2009 e
2009/2010) delle restanti 100.000 unità di personale.
Con diverso ordine di censure dedotte in primo grado e riformulate con
l’atto di gravame, i ricorrenti hanno sostenuto l’assenza di
un’adeguata motivazione (e, a monte, di una congrua istruttoria) a
sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di
assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province
meridionali e quelle del centro nord.
Hanno, al riguardo, esemplificato che nel caso di Brescia, pur
essendovi una minore popolazione scolastica e quasi tutte le
graduatorie dei precari già esaurite, la provincia ha ottenuto un
contingente di immissioni in ruolo (564) sensibilmente superiore a
quello di Catania (497), provincia più affollata di studenti e ad alto
tasso di precariato; hanno anche soggiunto che la provincia di Enna è
stata destinataria di sole 72 immissioni in ruolo.
Con due distinte ordinanze istruttorie nn. 413 del 2010 e 1309 del
2011, il Collegio ha disposto l’acquisizione di documentata relazione
ministeriale volta ad indicare tra l’altro:
- i criteri applicati in sede di ripartizione tra le regioni e le
province del prefissato contingente di personale docente da assumere,
- la situazione registrata, in sede di applicazione dei parametri
prestabiliti, nelle singole regioni e province italiane,
- le conseguenti operazioni, logiche o aritmetiche, compiute e sottese
alla determinazione, regione per regione e provincia per provincia, del
numero di personale da assumere.
All’udienza del 14 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
1. L’appello va accolto nei limiti di seguito illustrati.
2. Come indicato, in primo grado sono stati impugnati i decreti con cui
il Ministero dell’istruzione ha in più momenti atteso alla
determinazione del contingente nazionale di immissione in ruolo del
personale docente e alla successiva distribuzione dello stesso per
province e regioni.
I ricorrenti hanno in specie dedotto due gruppi di censure,
rispettivamente relative alla determinazione del contingente nazionale
di immissione in ruolo e alla successiva ripartizione regionale e
provinciale.
3. Ritiene il Collegio di condividere quanto dal primo giudice
sostenuto nel disattendere le censure con cui è stata dedotta
l’illegittimità del sottodimensionamento delle assunzioni disposto a
livello nazionale rispetto alla programmazione del 2007, come
risultante in specie dall’art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre
2006, n. 296 –in forza del quale il Ministero dell’istruzione avrebbe
dovuto dotarsi di un piano triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007 – 2009 di 150.000
unità- e dal decreto interministeriale del 17 luglio 2007 che aveva
disposto di programmare per l’a.s. 2007/2008 l’assunzione di 50.000
unità di personale docente ed educativo e per gli anni scolastici
successivi (2008/2009 e 2009/2010) delle restanti 100.000 unità di
personale.
Invero, ai sensi del citato art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre
2006, n. 296, “per meglio qualificare il ruolo e l'attività
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche
di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della
spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti: ….. c) la definizione
di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive
150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e
rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'età media del personale docente”.
Orbene, questa disposizione subordina l’adozione del piano e la sua
concreta consistenza alla condizione della “concreta fattibilità” in
specie finanziaria, come è agevolmente desumibile dal previsto
coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle finanze nella
prevista verifica annuale.
Come condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado, il
riassorbimento dei 150.000 precari cd. “storici” della scuola a partire
dall’a.s. 2007/2008 è stato normativamente subordinato ai necessari
riscontri di bilancio, oltre che alla necessità della sussistenza dei
posti vuoti in organico, tali da consentire la stabilizzazione annuale
di un certo contingente di precari.
Si tratta del resto di esigenze cui l’Amministrazione ha fatto
riferimento nelle premesse del decreto impugnato in primo grado, sicché
pare soddisfatto ancorché succintamente il dovere motivazione di cui si
assume la violazione nell’atto di gravame.
4. Ritiene invece il Collegio di condividere il diverso ordine di
censure dedotte in primo grado e riformulate con l’atto di appello,
riguardanti la lamentata assenza di un’adeguata motivazione e, a monte,
di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del
contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e
tra le province meridionali e quelle del centro nord.
Più nel dettaglio, i ricorrenti hanno dedotto in primo grado –e
ribadito in appello- l’assunto dello sviamento di potere in cui sarebbe
incorsa l’amministrazione nell’attendere alla ripartizione dei 25.000
posti per l’a.s. 2008/2009 tra le varie regioni e province italiane;
secondo la tesi dei ricorrenti, in specie, le province del centro nord
sarebbero state favorite rispetto a quelle meridionali, penalizzate da
una irragionevole ripartizione dei posti per le assunzioni.
I ricorrenti hanno, al riguardo, esemplificato che nel caso di Brescia,
pur essendovi una minore popolazione scolastica e quasi tutte le
graduatorie dei precari già esaurite, la provincia ha ottenuto un
contingente di immissioni in ruolo (564) sensibilmente superiore a
quello di Catania (497), provincia più affollata di studenti e ad alto
tasso di precariato; hanno anche soggiunto che la provincia di Enna è
stata destinataria di sole 72 immissioni in ruolo.
Ciò posto, ritiene il Collegio –in ciò non condividendo quanto
sostenuto sul punto dal giudice di primo grado- che nel processo
amministrativo la distribuzione dell’onus probandi è tendenzialmente
retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, volto a
neutralizzare la disuguaglianza di posizioni fra Amministrazione e
privato; principio che consente al giudice di disporre d'ufficio le
acquisizioni istruttorie quando la parte ricorrente si sia trovava
nell'impossibilità di fornire una prova piena del fatto posto a base
della sua azione, non essendo gli atti e documenti idonei a supportare
le sue allegazioni nella sua esclusiva disponibilità.
Attesa la sicura applicabilità dell’enunciato principio al caso di
specie, nel quale evidente è la difficoltà di ricostruire, sulla scorta
della documentazione disponibile, il concreto iter logico seguito
dall’Amministrazione nell’attendere alla suddivisione del personale da
stabilizzare tra le diverse province e regioni italiane, con ordinanza
istruttoria n. 413 del 2010, il Collegio ha disposto l’acquisizione di
documentata relazione ministeriale volta ad indicare:
• i criteri applicati in sede di ripartizione tra le regioni e le
province del prefissato contingente di personale docente da assumere;
• la situazione registrata, in sede di applicazione dei parametri
prestabiliti, nelle singole regioni e province italiane;
• le conseguenti operazioni, logiche o aritmetiche, compiute e sottese
alla determinazione, regione per regione e provincia per provincia, del
numero di personale da assumere.
Con nota del 17 gennaio 2011 l’Amministrazione, in esecuzione della
indicata ordinanza istruttoria, ha chiarito che “il criterio preso a
fondamento dal d.m. 61 del 10 luglio 2008, con il quale è stato
ripartito il contingente autorizzato di 25.000 assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo per l’a. s. 2008/09, è
stato prevalentemente quello proporzionale al numero dei posti
disponibili (51.672), dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità
del personale della scuola, tenendo conto dell’esigenza di non creare
soprannumero nel corso del triennio scolastico 2007/09.
Con successiva ordinanza del 2 marzo 2011, n. 1309, il Collegio, preso
atto delle informazioni rese dall’Amministrazione, ha ritenuto
necessario disporre un supplemento di istruttoria disponendo
l’acquisizione di ulteriore e più dettagliata documentazione
ministeriale “volta a dare atto, puntualmente ed in modo argomentato,
delle concrete modalità con cui l’indicato criterio della
proporzionalità è stato in concreto applicato nell’attendere alla
ripartizione del personale da assumere tra le diverse regioni e
province”.
In particolare, con la seconda ordinanza istruttoria il Collegio - con
l’avvertenza che avrebbe apprezzato gli esiti dell’istruttoria
applicando l’art. 64, comma 4, Cod. proc. amm.- ha ritenuto necessario
acquisire “informazioni relative:
• alle disponibilità di posti sussistenti, da un lato, nelle Province
di Enna e Catania, dall’altro, nelle altre province italiane;
• alle modalità aritmetiche o logiche con cui l’Amministrazione ha
provveduto alla conseguente applicazione dell’indicato canone della
proporzionalità;
• ai conseguenti risultati”.
All’ordinanza istruttoria n. 1309 del 2011, comunicata per raccomandata
all’Amministrazione oltre che ritirata in copia conforme in data 7
marzo 2011, l’Amministrazione non ha tuttavia dato seguito.
Ebbene, a fronte delle censure dedotte dai ricorrenti, ritiene il
Collegio di dover assegnare il dovuto rilievo probatorio al
comportamento processuale serbato dall’Amministrazione a fronte della
ripetuta sollecitazione istruttoria.
Non vi è dubbio invero che -ad onta degli incombenti istruttori
disposti dal Collegio- non siano emerse le modalità aritmetiche o
logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione del criterio
della “proporzionalità al numero dei posti disponibili”,
dall’Amministrazione indicato quale canone seguito nella ripartizione
del personale da assumere tra le diverse regioni e province.
Ciò è quanto induce il Collegio ad apprezzare favorevolmente le censure
di difetto di istruttoria e motivazione dedotte dai ricorrenti riguardo
alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le
province di Catania ed Enna e tra le province meridionali e quelle del
centro-nord.
5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello nei
limiti illustrati con conseguente riforma della sentenza impugnata e
annullamento degli atti impugnati in primo grado, limitatamente alla
ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni
e province italiane.
6. Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali come
liquidate in dispositivo..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie nei limiti di
cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali
liquidate in complessive 5000,00 (cinquemila) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011
con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Mavica M. Giovanna
mgiovanna2002@libero.it
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