Cobas:diffida e richiesta chiarimenti su articolo 19, comma 12 D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98 (docenti inidonei)
Data: Sabato, 30 luglio 2011 ore 01:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Prot.n.72/11
Spett.le
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Uff. di Gabinetto Fax: 06-58492089
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
C.A Direttore Generale: Dott. Luciano Chiappetta
Fax- 06-58492743
C.A UFFICIO IV – Personale docente ed educativo
Dott.ssa Maria Assunta Palermo
06-58493941
e Per Vostro cortese Tramite agli U.S.R. e U.S.P
di tutto il territorio nazionale.
Oggetto: diffida e richiesta chiarimenti su articolo 19, comma 12
D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98
La presente in nome e per conto dei nostri iscritti aderenti alla
Organizzazione Sindacale COBAS Scuola, che in persona del
rappresentante legale pro tempore rileva quanto segue:
Premesso che:
Il D.L.vo del 6 luglio 2011, n. 98 , convertito in Legge 15
luglio 2011, n. 111 - art. 19, comma 12 disciplina quanto segue:
Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante
presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su
istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro
30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con
determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In
sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato
fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e
disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo
conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri
stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni
nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque
effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa
vigente in materia.
Il comma 13 precisa che:
Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista
o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle
Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non
economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità
maturata, nonchè dell'eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Ad oggi si è a conoscenza che vari Uffici Scolastici Regionali tendono
ad indicare scadenza delle domande da presentare in modo differenziato,
ovvero chi indica come termine ultimo il 16 agosto chi indica come
termine ultimo il 30 agosto. Ciò per quanto concerne la posizione del
personale attualmente fuori ruolo.
Visto quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 e articolo 33 della
legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, ovvero lì ove si
specifica che Articolo 21 comma 1: la persona handicappata con un
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili,; articolo 33 comma 6 : la
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
Visto quanto previsto dall'articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti) lì
ove specifica che: nel caso di aggravamento delle condizioni di salute
o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il
disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime
ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le
condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei
criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione
dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con
riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile
ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino
a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore
può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono
effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che
valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
Visto quanto previsto dall'articolo 42 del Dlgs 9 aprile 81/2008
lì ove specifica che: il datore di lavoro, anche in considerazione di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai
giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni
equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Tanto premesso, a parere della Scrivente, la disposizione, relativa
all'articolo 19, comma 12 D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98 contrasta con la
normativa ora citata, ma contrasta anche con principi fondamentali
caratterizzanti il nostro Ordinamento quale in particolar modo
l'articolo 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; con
l'articolo 14 della CEDU Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la
razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o
quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a
una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra
condizione ma anche con l'articolo 3 comma 3 Dlgs 9 luglio 2003,
n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
Ciò perché sembra di comprendere che il principio fondante la norma, di
cui all'oggetto della presente diffida e richiesta di chiarimenti, sia
quello di costringere chi per ragioni di inabilità e/o inidoneità sia
essa collegata al lavoro sia essa indipendente a situazione lavorativa
sia quello di far vivere grave situazione di disagio sia personale che
a livello di dignità professionale che a livello umano a questi
lavoratori, perché senza criteri specifici e determinati, senza
conferire il tempo di avviare le dovute procedure, peraltro in pieno
periodo estivo, quando come ben sapete i docenti di norma sono in
periodo non pienamente lavorativo se non feriale, si vedono costretti a
produrre una domanda “forzata” di richiesta di essere adibiti ad altre
mansioni altrimenti, la mancata produzione della stessa comporterebbe
il rischio reale e concreto del trasferimento forzato.
Ovviamente tale situazione incrementerà il contenzioso in essere con il
M.I.U.R
A parere della Scrivente, la normativa deve essere rivista.
Si pone come quesito :perché trattare in modo indiscriminato le
inidoneità permanenti correlate al lavoro e quelle indipendenti dalla
situazione lavorativa nello stesso modo? Perché non avviare gli
accertamenti o consentire di avviare gli accertamenti come previsti
dall' articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68? Perché non rispettare i
principi come previsti dalla legge 104/92 in tema di consenso al
trasferimento e vicinanza della sede lavorativa? Perché questa
difformità di trattamento tra chi è fuori- ruolo e chi non lo è?
Tali atti, tra loro difformi , per tempistica e modalità proposte,
stanno creando grave confusione e incertezza, a causa della mancanza
totale di riferimenti certi per poter esprimere l’eventuale
opzione di passaggio. Poiché ad oggi non esiste alcun
provvedimento da parte del MIUR che stabilisca i criteri di tale
trasferimento, nonché il quadro normativo di riferimento all’interno
del quale siano chiarite le procedure della mobilità interna ed esterna
del personale docente interessato ed è necessario attendere, prima
della determinazione delle nuove assunzioni, l’emanazione di
disposizioni applicative omogenee e la definizione di procedure
organiche
Tanto detto, la Scrivente Organizzazione Sindacale,
diffida
il M.I.U.R e per Suo Tramite tutti gli Uffici Scolastici Regionali e
Provinciali a non applicare le disposizioni come previste dall'articolo
19, comma 12 D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98,dal voler diffondere qualunque
indicazione relativamente a date e modalità attraverso le quali il
personale “ dichiarato permanentemente inidoneo alla propria
funzione,ma idoneo ad altri compiti” produca istanza per assumere la
qualifica di assistente amministrativo o tecnico. a definire i criteri
applicativi della detta norma, di sospendere i termini per l'invio
delle domande per il personale fuori ruolo, e di chiarire i contrasti a
livello giuridico e normativo o l'eventuale incompatibilità che
emerge tra l'articolo 19 comma 12 del D.L.vo 6 luglio 2011 n° 98 e l'
articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 42 del Dlgs 9
aprile 81/2008,'articolo 21 comma 1 e articolo 33 della legge 104/1992
, nel rispetto dell'Articolo 3 della Costituzione e Articolo 14 della
CEDU.
La Organizzazione Sindacale Cobas si riserva sin da ora di adire
le vie giudiziarie ritenute più opportune per tutelare i diritti dei
propri iscritti. Si confida nella disponibilità del Vostro Operato e si
rimane pertanto in attesa di tempestivo riscontro, stante la
particolarità della situazione e l'assoluta mancanza di chiarezza sulle
procedure da adottare.
Roma lì 28 LUGLIO 2011
Distinti saluti
Per i Cobas Scuola
Anna Grazia Stammati
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