Ok a classi con 31 alunni. La circolare sull'organico di fatto: sdoppiamenti con il contagocce
Data: Mercoledì, 27 luglio 2011 ore 12:53:38 CEST Argomento: Rassegna stampa
Sdoppiamento di
classi col contagocce. Il ministero dell'istruzione ha deciso che,
anche se in sede di organico di fatto il numero di studenti per classe
dovesse raggiungere i 31 alunni, le classi non potranno essere
sdoppiate. La suddivisione in due classi potrà avvenire solo nel caso
in cui si dovesse superare tale numero. Ma se gli scostamenti dal
numero massimo di 31 alunni dovesse verificarsi dopo il 31 agosto, le
classi dovranno rimanere come sono. Anche se il superamento della
soglia massima di 31 alunni deriverà dall'eventuale recupero di debiti
formativi.
Lo prevede la circolare sull'organico di fatto di quest'anno,
emessa dal dicastero di viale Trastevere il 13 luglio scorso (n.63).
L'amministrazione ha fissato al 23 luglio il termine entro il quale i
dirigenti scolastici, per il primo e per il secondo ciclo, dovevano
comunicare alle direzioni regionali sia le variazioni del numero delle
classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sarà
stato possibile coprire con personale a disposizione per il
completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa
istituzione scolastica. L'amministrazione ha richiamato inoltre le
disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 268 del 22
novembre 2002, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per
gli uffici, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli
alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di
diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi,
pertanto, tutte le classi autorizzate. E ha ribadito anche l'esigenza
che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano
concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente
motivate. A questo proposito il ministero ha ricordato che, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non
potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
Resta il fatto, però, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che
il nulla osta sia un atto dovuto e, soprattutto, che l'amministrazione
scolastica non abbia titolo ad interferire nelle decisioni delle
famiglie. Ciò vale sia per il Tar (si veda tra le tante la sentenza del
Tar Sicilia 59/2009) che per la Cassazione ( sentenza n.13614/2011).
L'amministrazione ha anche raccomandato agli uffici periferici di
costituire le classi tenendo conto della normativa sulla sicurezza. E
ha ribadito «che in presenza di certificazioni rilasciate dalle
autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto
indicato dalle certificazioni stesse».
Il che vuol dire che le deroghe sono sempre possibili, purché
motivate. Fermo restando che alla fine la somma dei posti deve essere
sempre la stessa. Dunque, se da una parte si largheggia, bisognerà
tagliare altrove. Anche quest'anno è stata confermata la disposizione
che prevede l'assorbimento dei docenti su cattedra orario in organico
di diritto, nella scuola di titolarità in presenza di ore disponibili.
Oppure la riduzione del numero delle sedi di servizio, qualora sia
possibile. E' stato chiarito, inoltre, che i docenti su posto comune
che insegnano Inglese non possono essere utilizzati per insegnare la
lingua straniera in altre classi come se fossero specialisti. Sempre
nella scuola primaria, l'eventuale attivazione dell'insegnamento
musicale con docenti interni comporterà la restituzione delle ore così
occupate, direttamente sul posto comune. In più l'amministrazione ha
raccomandato agli uffici periferici di attivare tutte le ore di
insegnamento alternative alla religione cattolica.
( di Carlo Forte da ItaliaOggi)
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