Manovra correttiva: adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto alla pensione
Data: Sabato, 23 luglio 2011 ore 14:32:18 CEST
Argomento: Comunicati


L’INPDAP ha trasmesso la nota operativa n. 27 del 21 luglio u.s. che illustra le innovazioni introdotte in materia previdenziale con la recente “Manovra correttiva” (D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Alla nota è allegata una utile appendice normativa che riporta lo stralcio delle disposizioni oggetto di analisi.

Le parti della circolare che interessano direttamente i lavoratori della scuola
sono contenute nei paragrafi 3.2 e 3.4 di cui riportiamo di seguito una breve
sintesi elaborata dall’Ufficio Legislativo della CISL Scuola.

3.2 Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, co. 4)
Il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010, è stato modificato anticipando al 1° gennaio 2013 l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita (individuato dall’Istat in 3 mesi) che era stato già programmato per il 2015.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2013 il cosiddetto sistema delle quote subisce la variazione riportata nella tabella seguente nella quale sono riportati, incrementati di 3 mesi, i nuovi requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva ( Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243) .

ANNO

REQUISITO ANAGRAFICO
PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI PENSIONE
DI ANZIANITA’ (QUOTE)

 

 

 2013

 

 

65 anni e 3 mesi

 

61 anni e 3 mesi di età
+36 anni di contribuzione

 

62 anni e 3 mesi di età
+35 anni di contribuzione

(quota 97 e 3)

 

 

3.4. Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito
della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies).
Riguardo l’accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni), la nota INPDAP afferma con chiarezza che le nuove disposizioni introdotte (che aumentano progressivamente la durata della finestra mobile di un mese dal 2012, due mesi dal 2013 e tre mesi dal 2014) non si applica al personale della scuola per il quale viene confermata l’applicazione del comma 9, dell’art. 59 della legge 449/1997 con il quale si prevede come unica finestra di uscita l’inizio di ciascun anno scolastico (per coloro che maturano il requisito di 40 anni entro il 31 dicembre).

Per mera informazione evidenziamo che le modifiche introdotte, per la restante generalità di lavoratori comportano le seguenti condizioni per l’accesso al pensionamento:
- dopo 13 mesi per coloro che maturano i 40 anni contributivi nel 2012
- dopo 14 mesi per coloro che maturano i 40 anni contributivi nel 2013
- dopo 15 mesi per coloro che maturano i 40 anni contributivi dal 2014 .









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