Sottoscritto all'ARAN l'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 9, c. 17, del D.L. 13/5/2011 n. 7
Data: Mercoledì, 20 luglio 2011 ore 01:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


All’ARAN si è concretizzata l’intesa atta a garantire l’invarianza di spesa prevista dalla legge di cui sopra. Questo era l’atto preliminare e pregiudiziale per dare attuazione al piano triennale (2011-2013) di immissioni in ruolo del personale docente, educativo e ATA della scuola sui posti annualmente disponibili e vacanti.
Si tratta di un piano che prevede dal prossimo anno scolastico la stabilizzazione nei ruoli di poco più di 30.000 unità di personale docente ed educativo e di quasi 37.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Per i due anni successivi prevede la copertura di tutti i posti che si renderanno disponibili e vacanti, stimabili in circa 30.000-31.000 per anno.
L’ipotesi di accordo contrattuale risponde ai prerequisiti pregiudiziali che lo SNALS-CONFSAL ha sempre posto:
•          il mantenimento del riconoscimento delle anzianità di servizio secondo le attuali ben note modalità previste dalle “ricostruzioni di carriera”;
•          la salvaguardia delle legittime aspettative di quanti sono già in possesso di una nomina a tempo indeterminato;
•          il “raffreddamento” delle ricostruzioni deve essere limitato negli effetti economici e temporaneo sul piano della durata temporale.
A seguito dell’accordo i futuri inquadramenti, derivanti dal piano triennale straordinario di immissioni in ruolo, saranno strutturati per anzianità su sei fasce stipendiali invece delle sette attuali. In pratica sarà allungata la fascia iniziale ad otto anni (0-8), unificando l’attuale prima (0-2) e seconda fascia (3-8), mantenendo, però, al compimento dell’ottavo anno di carriera a seguito della ricostruzione, lo stesso valore economico attualmente previsto.
Il contratto, per una giusta prudenza, fa esplicitamente salvi i benefici economici attualmente previsti  al compimento della prima fascia sia per chi li ha in godimento (diritti acquisiti) sia per coloro che li devono maturare a seguito di ricostruzione carriera per immissione in ruolo ante piano straordinario (legittime aspettative).
In pratica si può così sintetizzare:
1.       “pagano un prezzo” per poter fruire dell’immissione in ruolo su tutti i posti disponibili e vacanti, solo coloro che, a seguito di ricostruzione di carriera, dopo il superamento del periodo di prova, non potranno vantare un’anzianità compiuta di almeno otto anni. La perdita per costoro è, però, limitata nel tempo (pari agli anni necessari per arrivare al compimento dell’anzianità, otto) e il danno economico consiste nel non percepire l’aumento derivante dal primo gradone per tale periodo. Dopo il compimento dell’anzianità “otto anni” si riprende il percorso di sviluppo per anzianità attualmente vigente, senza alcun trascinamento di perdita;
2.       coloro che, invece, con la ricostruzione raggiungono almeno otto anni compiuti non hanno alcuna perdita in quanto si inseriscono subito nelle fasce come attualmente previsto.
Si deve tener presente che, stante i tempi di attesa del “precariato storico” di lunga durata temporale di cui stiamo parlando, sicuramente la maggior parte del personale non subirà alcuna perdita e per chi dovesse averla per un breve periodo è certamente conveniente il limitato sacrificio economico rispetto al fruire dell’immissione in ruolo.
Il contratto è stato sottoscritto da Snals-Confsal – Cisl Scuola– Uil Scuola e Gilda e rispettive Confederazioni, mentre la CGIL si è riservata una valutazione.
Appena in possesso del testo integrale sarà nostra cura pubblicarlo
(da Snals)

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