Sottoscritto all'ARAN l'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 9, c. 17, del D.L. 13/5/2011 n. 7
Data: Mercoledì, 20 luglio 2011 ore 01:00:00 CEST Argomento: Sindacati
All’ARAN si è
concretizzata l’intesa atta a garantire l’invarianza di spesa prevista
dalla legge di cui sopra. Questo era l’atto preliminare e pregiudiziale
per dare attuazione al piano triennale (2011-2013) di immissioni in
ruolo del personale docente, educativo e ATA della scuola sui posti
annualmente disponibili e vacanti.
Si tratta di un piano che prevede dal prossimo anno scolastico la
stabilizzazione nei ruoli di poco più di 30.000 unità di personale
docente ed educativo e di quasi 37.000 unità di personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Per i due anni successivi
prevede la copertura di tutti i posti che si renderanno disponibili e
vacanti, stimabili in circa 30.000-31.000 per anno.
L’ipotesi di accordo contrattuale risponde ai prerequisiti
pregiudiziali che lo SNALS-CONFSAL ha sempre posto:
• il mantenimento
del riconoscimento delle anzianità di servizio secondo le attuali ben
note modalità previste dalle “ricostruzioni di carriera”;
• la salvaguardia
delle legittime aspettative di quanti sono già in possesso di una
nomina a tempo indeterminato;
• il
“raffreddamento” delle ricostruzioni deve essere limitato negli effetti
economici e temporaneo sul piano della durata temporale.
A seguito dell’accordo i futuri inquadramenti, derivanti dal piano
triennale straordinario di immissioni in ruolo, saranno strutturati per
anzianità su sei fasce stipendiali invece delle sette attuali. In
pratica sarà allungata la fascia iniziale ad otto anni (0-8),
unificando l’attuale prima (0-2) e seconda fascia (3-8), mantenendo,
però, al compimento dell’ottavo anno di carriera a seguito della
ricostruzione, lo stesso valore economico attualmente previsto.
Il contratto, per una giusta prudenza, fa esplicitamente salvi i
benefici economici attualmente previsti al compimento della prima
fascia sia per chi li ha in godimento (diritti acquisiti) sia per
coloro che li devono maturare a seguito di ricostruzione carriera per
immissione in ruolo ante piano straordinario (legittime aspettative).
In pratica si può così sintetizzare:
1. “pagano un prezzo” per poter
fruire dell’immissione in ruolo su tutti i posti disponibili e vacanti,
solo coloro che, a seguito di ricostruzione di carriera, dopo il
superamento del periodo di prova, non potranno vantare un’anzianità
compiuta di almeno otto anni. La perdita per costoro è, però, limitata
nel tempo (pari agli anni necessari per arrivare al compimento
dell’anzianità, otto) e il danno economico consiste nel non percepire
l’aumento derivante dal primo gradone per tale periodo. Dopo il
compimento dell’anzianità “otto anni” si riprende il percorso di
sviluppo per anzianità attualmente vigente, senza alcun trascinamento
di perdita;
2. coloro che, invece, con la
ricostruzione raggiungono almeno otto anni compiuti non hanno alcuna
perdita in quanto si inseriscono subito nelle fasce come attualmente
previsto.
Si deve tener presente che, stante i tempi di attesa del “precariato
storico” di lunga durata temporale di cui stiamo parlando, sicuramente
la maggior parte del personale non subirà alcuna perdita e per chi
dovesse averla per un breve periodo è certamente conveniente il
limitato sacrificio economico rispetto al fruire dell’immissione in
ruolo.
Il contratto è stato sottoscritto da Snals-Confsal – Cisl Scuola– Uil
Scuola e Gilda e rispettive Confederazioni, mentre la CGIL si è
riservata una valutazione.
Appena in possesso del testo integrale sarà nostra cura pubblicarlo
(da Snals)
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