Il Consiglio di Stato riconosce l'accesso agli atti negato prima dall'ATP di Cosenza. Soddisfatto il SAB
Data: Domenica, 17 luglio 2011 ore 20:45:38 CEST
Argomento: Comunicati


Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2724 del 14/7/2011, riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi richiesti dall’ins. G.A. di Rossano rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e Lucia Lutrario del foro di Roma, negati prima dall’ATP di Cosenza condannato anche al pagamento di spese ed onorari nei due gradi di giudizio per complessivi euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
 Il sindacato SAB, con il segretario generale prof. Francesco Sola, delegato all’accesso degli atti, esprime viva soddisfazione per il ripristino di un sacrosanto diritto negato prima dall’ATP di Cosenza e poi dal TAR Calabria, sez. di Catanzaro, che, con le loro decisioni avevano stravolto il senso della legge n. 241/90 che disciplina l’accesso agli atti e permesse operazioni forse non del tutto legittime.

Nel merito, G.A. del sindacato SAB, insegnante di scuola primaria, chiedeva l’assegnazione provvisoria per alcune scuole della provincia di Cosenza senza ottenerla in quanto, sulle sedi richieste, l’ATP di Cosenza aveva disposto utilizzazioni di altri insegnanti che, a parere del SAB, non avevano diritto per non aver compilato, in modo corretto, le domande di trasferimento e quindi per beneficiare dopo dell’utilizzazione annuale, fase che precede le operazioni di assegnazione provvisoria. L’impiegato addetto a tale servizio non era stato in grado di rettificare quanto già reclamato da G.A., per cui veniva esercitato il diritto di accesso alle predette domande.
 L’ATP di Cosenza, anche previo diniego di alcuni insegnanti coinvolti nel procedimento, riteneva che l’istante non fosse legittimata ad impugnare i provvedimenti di utilizzazione in quanto non correlati alla sua situazione giuridica di partecipazione alle assegnazioni provvisorie che è fase diversa dalle operazioni di utilizzazione.
 Contro il diniego veniva presentato ricorso al TAR Calabria sez. di Catanzaro il quale, sposando la tesi dell’ATP di Cosenza, rigettava il ricorso per cui veniva proposto appello al Consiglio di Stato, ritenendo palesemente ingiusta la decisione di negare l’accesso agli atti nell’ambito di una medesima operazione di mobilità annuale.
 Il C.d.S. con la sentenza citata, accoglie in pieno le ragioni di G.A., riconosciuta portatrice di interesse “giuridicamente rilevante” per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
 Con riferimento alla situazione dedotta in giudizio dall’appellante, è stato fondatamente chiesto di accedere agli atti, in sede amministrativa in quanto la medesima appellante, aspira ad un posto al quale si può aspirare sulla base di procedimenti distinti che, sebbene “subordinati”, fanno derivare interessi a che le assegnazioni di cattedra della procedura “prevalente” siano legittime, in quanto l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe ad altri possibilità di impiego.
 E’ stato precisato inoltre come all’interesse dell’appellante per l’accesso agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, non si contrapponga alcuna situazione di contro interesse dei docenti nominati, non potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti dalla doverosa ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non vengono in rilievo situazione tutelabili sotto il profilo della riservatezza per cui l’appello va accolto con l’annullamento del provvedimento di diniego e va ordinato all’Amministrazione di esibire all’appellante gli atti richiesti  ed al pagamento di 3.000,00 euro oltre accessori di legge.
 Per il SAB, la sentenza citata ripristina uno stato di diritto e di rispetto della legge 7/8/1990, n. 241; la mancata applicazione ha cagionato un danno a G.A. che non ha ottenuto l’assegnazione annuale per cui, dopo l’accesso, sarà richiesto il dovuto risarcimento.

 www.sindacatosab.it                              F.to Prof. Francesco Sola
                                               Segretario Generale SAB





. 04276/2011REG.PROV.COLL.

N. 02724/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2724 del 2011, proposto dalla sig.ra G. A., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Lutrario in Roma, via Salaria n. 320;
contro

il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Cosenza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

le sigg.re ………………………………………., non costituite in questa fase del giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 177/2011, , concernente l’accesso ai documenti;


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il Cons. …………………. e udito l’avvocato Lioi, per delega dell'avv.to Lo Polito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 1329/10, la sig.ra G. A. impugnava l’atto n. 677/R in data 26 ottobre 2010, con la quale l’Ufficio scolastico provinciale della Calabria, ambito territoriale di Cosenza, aveva respinto la sua richiesta di accesso documentazione relativa all’utilizzazione di personale docente.

Con la sentenza in epigrafe, n. 177 in data 9 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, respingeva il ricorso, in quanto la ricorrente aspira alla assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 7 del contratto collettivo nazionale integrativo, per cui non avrebbe titolo all’accesso agli atti relativi ai procedimenti di utilizzazione ai sensi dell’art. 7 dello stesso contratto.

Avverso la predetta sentenza la sig.ra G. A. propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 2724/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, depositando solo il relativo atto.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 7 giugno 2011.

2. L’appello è fondato.

E’ pacifico che l’interesse all’esibizione di documenti amministrativi può fondarsi su un interesse differenziato anche quando questo non abbia consistenza tale da legittimare il titolare alla proposizione dell’azione giurisdizionale (C. di S., VI, 9 marzo 2011, n. 1492: la situazione “giuridicamente rilevante” disciplinata dall'art. . 7 agosto 199 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto).

Tenuto conto della particolare situazione dedotta in giudizio dall’appellante, ritiene la Sezione che a maggior ragione ella ha fondatamente chiesto di accedere agli atti, in sede amministrativa.

L’appellante, infatti, aspira all’attribuzione di un incarico di insegnamento, al quale si può aspirare sulla base di procedimenti distinti.

E’ vero che ella ha presentato domanda per una sola procedura, mentre gli atti richiesti attengono ad un’altra.

Peraltro, l’art. 3 del contratto collettivo nazionale integrativo del 15 luglio 2010 ha stabilito che le operazioni di assegnazione degli incarichi avvengano secondo una sequenza operativa strutturata in: utilizzazioni, assegnazioni ed assegnazioni di sede provvisoria al personale docente.

Di conseguenza, solo l’infruttuoso esperimento di una delle procedure consente l’acquisizione di una possibilità per quanti abbiano partecipato alla successiva.

In ulteriore conseguenza, quanti abbiano partecipato alla procedura “subordinata” hanno un evidente interesse a che le assegnazioni di cattedra della procedura “prevalente” siano legittime, in quanto l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe loro le possibilità di impiego.

La domanda dell’odierna appellante si colloca in questo ambito.

L’appellante ha chiesto infatti di accedere agli atti della procedura di utilizzazione, nella parte relativa alle sedi che aveva a sua volta richiesto.

E’ quindi evidente il suo interesse a conoscere gli atti che hanno in concreto inciso sulla assegnazione delle cattedre richieste sulla base del suo inserimento nella procedura di assegnazione, e a conoscere, nella specie, quelli della procedura di utilizzazione.

Giova poi precisare come all’interesse dell’appellante ad avere accesso agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, o quanto meno per valutare la possibilità del suo esperimento, non si contrapponga alcuna situazione di controinteresse dei docenti nominati, non potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti dalla doverosa ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non vengono in rilievo situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza.

3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso di primo grado, sicché per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento di diniego e va ordinato all’Amministrazione di esibire all’appellante gli atti richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.

Le spese dei due gradi del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2724/11, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, annulla l’impugnato provvedimento di diniego e ordina l’esibizione all’appellante degli atti richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
……………………., Presidente
……………………., Consigliere
……………………., Consigliere
……………………., Consigliere
……………………., Consigliere, Estensore 
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)







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