Il Consiglio di Stato riconosce l'accesso agli atti negato prima dall'ATP di Cosenza. Soddisfatto il SAB
Data: Domenica, 17 luglio 2011 ore 20:45:38 CEST Argomento: Comunicati
Il Consiglio
di Stato, con sentenza n. 2724 del 14/7/2011, riconosce il diritto di
accesso agli atti amministrativi richiesti dall’ins. G.A. di Rossano
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito del
foro di Castrovillari e Lucia Lutrario del foro di Roma, negati prima
dall’ATP di Cosenza condannato anche al pagamento di spese ed onorari
nei due gradi di giudizio per complessivi euro 3.000,00, oltre gli
accessori di legge.
Il sindacato SAB, con il segretario generale prof. Francesco
Sola, delegato all’accesso degli atti, esprime viva soddisfazione per
il ripristino di un sacrosanto diritto negato prima dall’ATP di Cosenza
e poi dal TAR Calabria, sez. di Catanzaro, che, con le loro decisioni
avevano stravolto il senso della legge n. 241/90 che disciplina
l’accesso agli atti e permesse operazioni forse non del tutto legittime.
Nel merito, G.A. del sindacato SAB, insegnante di scuola primaria,
chiedeva l’assegnazione provvisoria per alcune scuole della provincia
di Cosenza senza ottenerla in quanto, sulle sedi richieste, l’ATP di
Cosenza aveva disposto utilizzazioni di altri insegnanti che, a parere
del SAB, non avevano diritto per non aver compilato, in modo corretto,
le domande di trasferimento e quindi per beneficiare dopo
dell’utilizzazione annuale, fase che precede le operazioni di
assegnazione provvisoria. L’impiegato addetto a tale servizio non era
stato in grado di rettificare quanto già reclamato da G.A., per cui
veniva esercitato il diritto di accesso alle predette domande.
L’ATP di Cosenza, anche previo diniego di alcuni insegnanti
coinvolti nel procedimento, riteneva che l’istante non fosse
legittimata ad impugnare i provvedimenti di utilizzazione in quanto non
correlati alla sua situazione giuridica di partecipazione alle
assegnazioni provvisorie che è fase diversa dalle operazioni di
utilizzazione.
Contro il diniego veniva presentato ricorso al TAR Calabria sez.
di Catanzaro il quale, sposando la tesi dell’ATP di Cosenza, rigettava
il ricorso per cui veniva proposto appello al Consiglio di Stato,
ritenendo palesemente ingiusta la decisione di negare l’accesso agli
atti nell’ambito di una medesima operazione di mobilità annuale.
Il C.d.S. con la sentenza citata, accoglie in pieno le ragioni di
G.A., riconosciuta portatrice di interesse “giuridicamente rilevante”
per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso con la conseguenza
che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa
dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano
spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi
confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica,
stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un
bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante
all’impugnativa dell’atto.
Con riferimento alla situazione dedotta in giudizio
dall’appellante, è stato fondatamente chiesto di accedere agli atti, in
sede amministrativa in quanto la medesima appellante, aspira ad un
posto al quale si può aspirare sulla base di procedimenti distinti che,
sebbene “subordinati”, fanno derivare interessi a che le assegnazioni
di cattedra della procedura “prevalente” siano legittime, in quanto
l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe ad altri possibilità
di impiego.
E’ stato precisato inoltre come all’interesse dell’appellante per
l’accesso agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, non si
contrapponga alcuna situazione di contro interesse dei docenti
nominati, non potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti
dalla doverosa ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle
quali non vengono in rilievo situazione tutelabili sotto il profilo
della riservatezza per cui l’appello va accolto con l’annullamento del
provvedimento di diniego e va ordinato all’Amministrazione di esibire
all’appellante gli atti richiesti ed al pagamento di 3.000,00
euro oltre accessori di legge.
Per il SAB, la sentenza citata ripristina uno stato di diritto e
di rispetto della legge 7/8/1990, n. 241; la mancata applicazione ha
cagionato un danno a G.A. che non ha ottenuto l’assegnazione annuale
per cui, dopo l’accesso, sarà richiesto il dovuto risarcimento.
www.sindacatosab.it
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
. 04276/2011REG.PROV.COLL.
N. 02724/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2724 del 2011,
proposto dalla sig.ra G. A., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico
Lo Polito, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Lutrario in Roma,
via Salaria n. 320;
contro
il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio
scolastico regionale, ambito territoriale di Cosenza, in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
le sigg.re ………………………………………., non costituite in questa fase del
giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della
Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 177/2011, , concernente
l’accesso ai documenti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale, ambito
territoriale di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il Cons.
…………………. e udito l’avvocato Lioi, per delega dell'avv.to Lo Polito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di
Catanzaro, rubricato al n. 1329/10, la sig.ra G. A. impugnava l’atto n.
677/R in data 26 ottobre 2010, con la quale l’Ufficio scolastico
provinciale della Calabria, ambito territoriale di Cosenza, aveva
respinto la sua richiesta di accesso documentazione relativa
all’utilizzazione di personale docente.
Con la sentenza in epigrafe, n. 177 in data 9 febbraio 2011, il
Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, respingeva
il ricorso, in quanto la ricorrente aspira alla assegnazione
provvisoria ai sensi dell’art. 7 del contratto collettivo nazionale
integrativo, per cui non avrebbe titolo all’accesso agli atti relativi
ai procedimenti di utilizzazione ai sensi dell’art. 7 dello stesso
contratto.
Avverso la predetta sentenza la sig.ra G. A. propone il ricorso in
appello in epigrafe, rubricato al n. 2724/11, contestando gli argomenti
che ne costituiscono il presupposto e chiedendo l’accoglimento del
ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato,
depositando solo il relativo atto.
La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 7
giugno 2011.
2. L’appello è fondato.
E’ pacifico che l’interesse all’esibizione di documenti amministrativi
può fondarsi su un interesse differenziato anche quando questo non
abbia consistenza tale da legittimare il titolare alla proposizione
dell’azione giurisdizionale (C. di S., VI, 9 marzo 2011, n. 1492: la
situazione “giuridicamente rilevante” disciplinata dall'art. . 7 agosto
199 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è
nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e
non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile
in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la
conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a
chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto
dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti
o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una
posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso
come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione
legittimante all'impugnativa dell'atto).
Tenuto conto della particolare situazione dedotta in giudizio
dall’appellante, ritiene la Sezione che a maggior ragione ella ha
fondatamente chiesto di accedere agli atti, in sede amministrativa.
L’appellante, infatti, aspira all’attribuzione di un incarico di
insegnamento, al quale si può aspirare sulla base di procedimenti
distinti.
E’ vero che ella ha presentato domanda per una sola procedura, mentre
gli atti richiesti attengono ad un’altra.
Peraltro, l’art. 3 del contratto collettivo nazionale integrativo del
15 luglio 2010 ha stabilito che le operazioni di assegnazione degli
incarichi avvengano secondo una sequenza operativa strutturata in:
utilizzazioni, assegnazioni ed assegnazioni di sede provvisoria al
personale docente.
Di conseguenza, solo l’infruttuoso esperimento di una delle procedure
consente l’acquisizione di una possibilità per quanti abbiano
partecipato alla successiva.
In ulteriore conseguenza, quanti abbiano partecipato alla procedura
“subordinata” hanno un evidente interesse a che le assegnazioni di
cattedra della procedura “prevalente” siano legittime, in quanto
l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe loro le possibilità
di impiego.
La domanda dell’odierna appellante si colloca in questo ambito.
L’appellante ha chiesto infatti di accedere agli atti della procedura
di utilizzazione, nella parte relativa alle sedi che aveva a sua volta
richiesto.
E’ quindi evidente il suo interesse a conoscere gli atti che hanno in
concreto inciso sulla assegnazione delle cattedre richieste sulla base
del suo inserimento nella procedura di assegnazione, e a conoscere,
nella specie, quelli della procedura di utilizzazione.
Giova poi precisare come all’interesse dell’appellante ad avere accesso
agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, o quanto meno
per valutare la possibilità del suo esperimento, non si contrapponga
alcuna situazione di controinteresse dei docenti nominati, non
potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti dalla doverosa
ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non vengono
in rilievo situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza.
3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della
sentenza gravata, va accolto il ricorso di primo grado, sicché per
l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento di diniego e va
ordinato all’Amministrazione di esibire all’appellante gli atti
richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.
Le spese dei due gradi del presente giudizio, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sull'appello n. 2724/11, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il
ricorso di primo grado, annulla l’impugnato provvedimento di diniego e
ordina l’esibizione all’appellante degli atti richiesti, con la
possibilità di estrarne copia a sue spese.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore
dell’appellante, di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, che
liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011
con l'intervento dei magistrati:
……………………., Presidente
……………………., Consigliere
……………………., Consigliere
……………………., Consigliere
……………………., Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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