Anief chiede emendamenti in Senato
Data: Martedì, 12 luglio 2011 ore 12:14:32 CEST
Argomento: Sindacati


I EMENDAMENTO
Inserire l’art. 19bis
"1. Per meglio qualificare l’attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, all’articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
              2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
          b) al comma 2:
              1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, il secondo e il terzo corso»;
              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze                della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni                         precedenti»;
          c) al comma 3:
              1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite                        dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
              2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
 
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
 
Motivazione
 
La presente proposta intende recepire alcuni ordini del giorno accolti dal Governo per risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento. La norma interviene per sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).
 
II EMENDAMENTO
All’articolo 37, inserire il comma 6bis
“  1. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Motivazione
La presente proposta intende porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento. In particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, la norma, nel presupposto per cui le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
 
III EMENDAMENTO: All’art. 37, sopprimere
•    C. 6, la lettera b), punto 2
•    C. 6, la lettera s)
•    C. 8
Motivazione
La presente proposta intende garantire la parità di trattamento nell’accesso alla giustizia di tutti i cittadini eliminando il pagamento del contributo unificato da tutti quei ricorsi al giudice ordinario o amministrativo fino ad oggi gratuiti nel rispetto degli articolo 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione.
 
IV EMENDAMENTO
•    Abrogare all’art. 19, i commi 7, 8, 9.
 
Motivazione
Il blocco programmatico degli organici, al netto dell’azione di razionalizzazione intrapresa con la legge 133/2008 non tiene conto del naturale fabbisogno che potrebbe sopravvenire nell’erogazione del servizio a fronte di un improvviso aumento delle iscrizioni, nei diversi ordini di scuola.
 
V EMENDAMENTO
Inserire l’art. 19ter
 
1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche al personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale.
 
2. Analogamente, sono stabilizzati entro l’anno scolastico 2012-2013 i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di conferma degli incarichi ai sensi della direttiva n. 30 del 13 aprile 2011, prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.
 
3. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
 
4. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal precedente comma, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
 
5. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.
 
MOTIVAZIONE
 
L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente.
 
VI EMENDAMENTO
Abrogare l’art. 16, c. 1, lettera b)







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