Anief chiede emendamenti in Senato
Data: Martedì, 12 luglio 2011 ore 12:14:32 CEST Argomento: Sindacati
I EMENDAMENTO
Inserire l’art. 19bis
"1. Per meglio qualificare l’attività dell'amministrazione scolastica
attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e
diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione,
all’articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle
seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il
primo, il secondo e il terzo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già
in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al
termine del corso di laurea in
scienze
della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di
un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento,
aggiornamento o permanenza per i
bienni
precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in
scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica
della musica» sono
sostituite
dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite
dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei
docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
Motivazione
La presente proposta intende recepire alcuni ordini del giorno accolti
dal Governo per risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle
graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di
personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i
corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su
indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai
conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì,
l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il
restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in
attesa del nuovo sistema di reclutamento. La norma interviene per
sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il
Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le
casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli
abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS).
II EMENDAMENTO
All’articolo 37, inserire il comma 6bis
“ 1. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n.
296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle
eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Motivazione
La presente proposta intende porre fine al contrasto giurisprudenziale
concernente la questione della giurisdizione sulle controversie
inerenti le graduatorie ad esaurimento. In particolare, dopo le
incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di cassazione
e del Consiglio di Stato, la norma, nel presupposto per cui le suddette
graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva,
in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico
impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione,
attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
III EMENDAMENTO: All’art. 37, sopprimere
• C. 6, la lettera b), punto 2
• C. 6, la lettera s)
• C. 8
Motivazione
La presente proposta intende garantire la parità di trattamento
nell’accesso alla giustizia di tutti i cittadini eliminando il
pagamento del contributo unificato da tutti quei ricorsi al giudice
ordinario o amministrativo fino ad oggi gratuiti nel rispetto degli
articolo 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione.
IV EMENDAMENTO
• Abrogare all’art. 19, i commi 7, 8, 9.
Motivazione
Il blocco programmatico degli organici, al netto dell’azione di
razionalizzazione intrapresa con la legge 133/2008 non tiene conto del
naturale fabbisogno che potrebbe sopravvenire nell’erogazione del
servizio a fronte di un improvviso aumento delle iscrizioni, nei
diversi ordini di scuola.
V EMENDAMENTO
Inserire l’art. 19ter
1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione
nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva
comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno
del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del
personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di
cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche al
personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio
presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale.
2. Analogamente, sono stabilizzati entro l’anno scolastico 2012-2013 i
dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di conferma degli
incarichi ai sensi della direttiva n. 30 del 13 aprile 2011, prot. n.
AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, per l’applicazione dell’art. 1 sexies
del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge
31.3.2005, n. 43.
3. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012
le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo
indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9
gennaio 2009.
4. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo
riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato
almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della
normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della
presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche
internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di
quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo
determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e
continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita
equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della
stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei
ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore
scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza
e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei
curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in
alternativa alle procedure di reclutamento previste dal precedente
comma, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo
nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione
dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente
decreto.
5. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge
30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano
straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da
autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro
dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.
MOTIVAZIONE
L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione,
dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea
nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES,
come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per
sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i
concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa
previgente.
VI EMENDAMENTO
Abrogare l’art. 16, c. 1, lettera b)
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