La Manovra pubblicata in Gazzetta: tagli, non razionalizzazione
Data: Lunedì, 11 luglio 2011 ore 11:15:00 CEST
Argomento: Redazione


Il decreto per la stabilizzazione finanziaria è in vigore dal 6 luglio
Dopo la firma del Presidente Napolitano, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio (ed è in vigore da subito) il Decreto Legge 6 luglio n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".
Confermato quanto temuto: nessun investimento e sviluppo, solo peggioramento del sistema scolastico, con evidenti difficoltà di funzionamento degli istituti, disagi sempre maggiori per famiglie e studenti e un progressivo pauperismo di tutto il personale della scuola.
Di seguito ed in sintesi le misure che interessano direttamente la scuola.                         
Assunzioni presso Invalsi e Ansas
E´ previsto l´avvio presso l´Ansas procedure concorsuali per il reclutamento di personale da concludersi entro il 31 agosto 2012. Dette assunzioni decorreranno dal primo settembre 2012, data in cui l´Ansas, che riprende il nome di Indire e cambia natura, assume la connotazione organizzativa e giuridica necessaria per completare il Sistema Nazionale di Valutazione.
La norma prevede, a decorrere dal primo settembre 2012, il rientro del personale scolastico nel comparto di appartenenza; pertanto, dall´anno scolastico 2012/2013, non si sosterrà più alcuna spesa per supplenze.

Aggregazione in istituti comprensivi
A decorrere dall´anno scolastico 2011-2012 la scuola dell´infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado. Gli istituti compresivi per acquisire l´autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Solo reggenze per le scuole con meno di 500 unità
Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Esoneri vicari
Non più consentito disporre l´esonero o il semiesonero dall´insegnamento del docente collaboratore del dirigente scolastico, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a
quello indicato nei commi 2 e 3 del medesimo art. 459, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. Detto intervento comporterà il contenimento della spesa per supplenze a tempo determinato.

Dotazioni organiche
A decorrere dall´anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ata della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell´anno scolastico 2011/2012.

Parere delle commissioni parlamentari
Con una norma di interpretazione autentica dell´art. 22, comma 2, della legge n. 448/2001, si chiarisce che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ata sono determinate con decreti del Ministro dell´istruzione, dell´università e della ricerca di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze senza l´acquisizione dei predetti pareri delle commissioni parlamentari.

Organico dei posti di sostegno
L´organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell´articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga. L´organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe.
Le commissioni mediche, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all´assegnazione del docente di sostegno all´alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell´Inps, che partecipa a titolo gratuito.

Personale inidoneo
Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte assume la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Il personale che non presenti l´istanza o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università.  (da Gilda)

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