Il CGA Sicilia dichiara improcedibile il ricorso per opposizione di terzo proposto dai 416 presidi siciliani cassati dal CGA Sicilia
Data: Sabato, 09 luglio 2011 ore 09:28:06 CEST
Argomento: Sindacati


Tecnicamente l’ultimo intervento processuale dei 416 presidi si qualifica come “ ricorso per opposizione di terzi “ , in quanto avevano subito pesantemente le conseguenze di un pronunciamento senza essere stati coinvolti e senza che ad essi venisse notificata alcun impugnazione dei due attori.
E’ di tutta evidenza infatti che una sentenza che da ragione a due cittadini ma che ne danneggia nel contempo altri 416 non può stare in piedi da sola senza essere sottoposta a un contraddittorio con le terze parti, che fra l’altro rappresentavano interessi più corposi e vitali rispetto a quelli soddisfatti.
Eppure, pur essendo intervenuti subito con la proposizione del ricorso e quindi con l’opposizione e la richiesta di revoca della sentenza ingiusta, il presidente del CGA Sicilia ha sempre dilazionato e ostacolato che si addivenisse alla discussione dell’opposizione.
Dopo l’intervento del TAR Sicilia e del TAR Lazio che hanno ribaltato a favore dei 416 la frittata finalmente il CGA si decide a tirare fuori dai cassetti il ricorso e ivece di accoglierlo o respingerlo ne decreta pilatescamente  l’improcedibilità, cioè dice candidamente che ormai con l’intervento legislativo e amministrativo non c’è più per i 216 opponenti e i ricorrenti per revocazione alcuna ragione di trattazione , perché  tanto loro avrebbero perso qualunque interesse alla coltivazione dei gravami proposti.
Dice testualmente la sentenza: “ Nemmeno residua un interesse morale alla coltivazione delle opposizioni e delle revocazioni, giacché – giova ribadirlo – l’annullamento della procedura concorsuale disposto dal C.G.A. è scaturito dall’accoglimento di un motivo diretto a far valere un’illegittimità procedurale e, quindi, il Consiglio non è in alcun modo entrato nel merito della valutazione delle prove di esame dei candidati risultati vincitori.”
Come fa la sentenza a dire che non c’è più alcun interesse morale? Questo è tutto ancora da vedere perché l’interesse morale non solo permane ma sicuramente potrà determinare come conseguenza una gigantesca class action dei 416 per avere ristorati danni biologi morali e anche fattuali.
Resta tutta da verificare la possibilità di un intervento del CSM alla luce delle risultanze sia processuali sia giuridiche sia politiche per la clamorosa divergenza tra un organismo giurisdizionale che ha ritenuto di distaccarsi dalla giurisprudenza consolidata di tutti i TAR d’Italia che concordemente si sono sempre pronunciati in senso opposto.
Poi affermare che il CGA non è mai entrato nel merito dei compiti corretti!
Allora tutta quella manfrina indecorosa sui compiti corretti in maniera raffazzonata e che contenevano errori o presunti orrori di sintassi era tutta una montatura giostrata ad arte per mortificare i vincitori e creare nebbie fitte di sospetto e di intimidazione.
Ma è mai possibile che un alto organo di giustizia amministrativa abbia agito su vizi di forma, anch’essi poi rivelatisi inesistenti, travolgendo senza scrupolo e ritegno, o meglio pretendendo di travolgere la vita professionale e la carriera, sino a quando la politica saggiamento non vi ha messo un freno, e rischiando di inceppare una gigantesca macchina già da quattro anni avviata e consolidata senza chiedersi quale sarebbe stato il danno per la Sicilia da un simile e incredibile infingimento?
Sulla questione infine di costituzionalità della Legge n. 202  si intravede chiaramente da parte del CGA dietro il tecnicismo il riconoscimento che il tentativo è destinato al fallimento.
Si dice nella sentenza  “ Essendosi difatti, ,  irrimediabilmente prodotta nella fattispecie, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 202/2010, un’interruzione, rilevante sia per il passato sia per il futuro, del nesso di collegamento tra la vicenda oggetto delle impugnazioni straordinarie e la fase esecutiva delle decisioni avversate, allora è del tutto evidente che le suddette decisioni non potranno mai essere portate ad esecuzione in quanto ormai private, per legge, di qualunque efficacia.
Insomma il pronunciamento ha svuotato di significato e di forza qualsiasi tentativo delirante di demolire  la legge n. 202.
Se queste sono le coordinate su cui si è mosso il CGA c’è da stare poco allegri per la nostra isola e per tutta la pubblica amministrazione che vi opera perché si rischia di rovesciare il diritto e di scambiare le pere buone con quelle marce.

Salvatore Indelicato







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