Presidi siciliani: I giudici palermitani del TAR riconfermano ancora una volta la correttezza della reiterazione concorsuale dell’USR Sicilia impugnata dai ricorrenti
Data: Giovedì, 07 luglio 2011 ore 15:14:44 CEST
Argomento: Opinioni


In ciò i legali dei ricorrenti tendevano anche ad inficiare il D.M. n. 2 del 3 gennaio 2011 attuativo della Legge n. 202.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’ Ufficio Scolastico Sicilia, Direzione Generale, si costituivano a difesa dei 416 presidi assieme a molti di essi in quanto controinteressati, ed hanno sollevato  eccezioni in ordine ai profili di incompetenza del Tribunale Amministrativo e comunque di inammissibilità ed infondatezza del ricorso e della connessa domanda cautelare;
Nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti l'avv. C. Giunta, l'avv. dello Stato M. Mango, l'avv. C. Bavetta, l'avv. G. Deplano , con l'intervento dei magistrati Nicolo' Monteleone, Presidente Cosimo Di Paola, Consigliere Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore si è arrivati alla decisione definitiva e cioè : “ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso in esame, appartenendo la questione alla competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, presso cui il ricorso può essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza sempre ai sensi dell’art.16 comma 2 c.p.a.,per come in motivazione riportato.”
Riportiamo le parti salienti dell’ordinanza autoesplicativa:
“…da parte dei bocciati si fa questione delle legittimità dei provvedimenti inerenti il rinnovo della procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti scolastici a seguito sia delle pronunce giurisdizionali intervenute, sia al disposto della Legge n. 202 del 2010;
….gli atti impugnati in questa sede appaiono meramente esecutivi e conseguenti alle disposizioni normative introdotte con la legge in ultimo richiamata con l’effetto, al pari di quanto già stabilito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ord.n.2/2011 del 9/3/2011), “di scollegare la vicenda dalla mera fase esecutiva del giudicato”, incidendosi sia sulla vicenda amministrativa passata che su quella futura;
……come stabilito dal massimo consesso della Giustizia amministrativa (Cons. Stato, Adunanza Plenaria n.2/2011 relativa proprio alla medesima questione per cui è causa) che il decreto del Ministeriale qui impugnato, che sancisce nuovi criteri per la rinnovazione di una procedura concorsuale a seguito delle statuizioni del giudice amministrativo, deve essere inteso anche come atto di organizzazione della dirigenza scolastica nazionale e quindi non riconducibile alla sola sfera d'interessi regionali, con la conseguenza che la competenza a definire il ricorso proposto contro di esso rientra nella competenza del Tar del Lazio con sede in Roma, in applicazione sia del criterio della sede dell'Autorità emanante sia degli effetti che detto provvedimento produce (cfr. sempre Consiglio Stato a. plen., 09 marzo 2011, n. 2);
……in altri termini che in base all'art. 13 c. proc. amm., il Tar Lazio è competente a conoscere del ricorso oggi proposto avverso il d.m. 3 gennaio 2011 n. 2 (che ha disposto la rinnovazione della procedura concorsuale avviata nel 2004 per il reclutamento dei dirigenti scolastici) ed avverso il nuovo ed ulteriore provvedimento che ha stabilito in concreto il calendario delle prove;”
La strada é quindi definitivamente sgombrata da qualsiasi ostacolo giudiziario e tutto lascia presagire una positiva conclusione della tormentata vicenda.







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-242998.html