Indennità di disoccupazione a requisiti ordinari per i contratti in scadenza
Data: Lunedì, 04 luglio 2011 ore 08:20:53 CEST Argomento: Sindacati
Riepiloghiamo
le procedure necessarie per presentare la domanda di disoccupazione a
requisiti ordinari una volta scaduto il contratto di lavoro.
Naturalmente chi non ha diritto a questa indennità potrà utilizzare
quella a requisiti ridotti le cui domande si presentano da gennaio a
marzo dell'anno successivo.
Per poter richiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari
è necessario:
1. avere un'anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione
di almeno due anni dalla data di cessazione dal lavoro (ciò significa
che si deve avere almeno un contributo versato, corrispondente ad un
giorno o ad una settimana, nel periodo antecedente i due anni che
precedono la data di fine rapporto. Esempio: ultimo rapporto di lavoro
cessato il 30 giugno 2010; esistenza di un contributo versato ad una
data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2008;
2. avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel
biennio antecedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di
lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio,
maternità, festività). Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30
giugno 2010; nel biennio 1° luglio 2008 - 30 giugno 2010 devono
risultare versati almeno 52 contributi
settimanali.
La domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è
bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: dall'8°
giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i
primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della
domanda negli altri casi.
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno
ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha
compiuto 50 anni), salvo l'eventuale intermittenza prevista dalla
convenzione con l'INPS se sarà confermata per il prossimo anno
scolastico. Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi,
del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi,
della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal
lavoro.
Il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria decade
sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5
giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è
possibile presentare una nuova domanda), che nel caso di qualsiasi
rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per
l'impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).
In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare
attenzione a questa clausola nel caso siano chiamati a svolgere, nei
mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi. Per
i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente
servizio, si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi
finanziamenti o con le risorse del Fondo d'Istituto e quindi non
produce effetti sull'indennità di disoccupazione, mentre eventuali
scrutini integrativi prevedono la stipula di un nuovo contratto e
quindi occorre prestare attenzione che non si superino i 5 giorni.
Per maggiori informazioni e per la consulenza ci si può rivolgere alle
sedi territoriali della FLC CGIL e al patronato INCA. (da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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