Il preside della SMS “Cavour” di Catania, Santo Ligresti, condannato per attività antisindacale
Data: Giovedì, 30 giugno 2011 ore 19:18:46 CEST Argomento: Sindacati
Finalmente la
“vexata quaestio” è giunta al termine. Il Tribunale di Catania con la
sentenza n. 3303/20111 del 10 Giugno 2011 ha ritenuto antisindacale
l’attività del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado
“Cavour” di Catania, Prof. Santo Ligresti, condannando
l’Amministrazione scolastica (per la seconda volta) al pagamento delle
spese processuali.
I fatti sono iniziati il 24/09/2004, allorquando il Prof. Ligresti
emanava una circolare con cui ordinava a tutti i docenti di rimanere a
scuola nell’orario di ricevimento poiché i genitori dovevano essere
ricevuti anche senza previa fissazione di un appuntamento.
L’art. 14 del Contratto integrativo dell’Istituto prevede, però, che il
docente doveva dare la propria disponibilità per un’ora settimanale
antimeridiana da dedicare al ricevimento individuale delle famiglie
degli alunni. Lo stesso articolo prevede, infine, che gli incontri
avvenivano su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa.
La circolare emanata dal Dirigente Scolastico, pertanto, risultava
disciplinare una materia in mancanza di accordi con la RSU e,
soprattutto, in violazione del contratto integrativo.
La Uil Scuola di Catania, pertanto, chiedeva al Tribunale di Catania –
Sezione Lavoro la dichiarazione che la condotta del Dirigente
Scolastico violava l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e, pertanto,
era da considerarsi come antisindacale.
Già il 2 Luglio 2008 il Tribunale di Catania emetteva il decreto
previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori con cui dichiarava
antisindacale la condotta del Prof. Santo Ligresti, condannando
l’Amministrazione Scolastica al pagamento delle spese legali (circa
1.800 euro).
Da quel giorno sono state numerose le pubblicazioni sul nostro
quotidiano che hanno dato voce alle critiche rivolte al provvedimento
del Tribunale.
Poco dopo l’Avvocatura dello Stato proponeva opposizione al decreto ma
con la sentenza del 10 Giugno 2011 il Tribunale di Catania ha chiuso la
vicenda.
L’opposizione è stata rigettata, la condotta del Prof. Ligresti è stata
ritenuta antisindacale e l’Amministrazione Scolastica è stata
nuovamente condannata al pagamento delle spese processuali (circa 2.300
euro).
La Uil – Scuola di Catania manifesta la propria soddisfazione per aver
intrapreso vittoriosamente una azione a difesa dei lavoratori ed a
tutela del principio secondo cui l’organizzazione del lavoro deve
essere oggetto di contrattazione tra la parte datoriale e la parte
sindacale.
Uil
scuola Catania (uilscuct@tin.it)
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