Area unica sostegno scuola superiore e graduatorie di istituto
Data: Giovedì, 16 giugno 2011 ore 14:05:40 CEST Argomento: Opinioni
La notizia che
probabilmente l’AREA UNICA SOSTEGNO SCUOLA SUPERIORE
verrà realizzata soltanto per la terza fascia delle Graduatorie di
Istituto, ci lascia quanto mai perplessi, oltre che delusi.
Che valenza avrebbe fare questo unicamente per i docenti non abilitati
di terza fascia e non anche per gli abilitati di prima e seconda fascia?
Se si è ritenuto di dovere attendere ancora per l’unificazione delle
aree nell’ambito delle Gradatorie ad Esaurimento (ex permanenti) - in
nome di un presunto diritto acquisito alla posizione che, invero, data
la riapertura a pettine delle medesime non risulta assolutamente
corrispondente alla realtà dei fatti, poiché con i trasferimenti
ci sarà un rimescolamento delle posizioni nel rispetto del punteggio
che cozza con questa idea di“diritti acquisiti”.
quale sarebbe il fondamento ostativo alla sua realizzazione per tutte
le fasce delle Graduatorie di Istituto, in modo da consentire ai
docenti che hanno maggior punteggio di avere quantomeno la
precedenza nell’attribuzione delle supplenze?
Tra l’altro riguardo al sostegno non si tratta di vere e proprie
graduatorie, bensì di elenchi in cui annualmente ci sono stati
cambiamenti che continueranno ad esserci a causa della
possibilità di acquisire il titolo di sostegno anche dopo tanti anni
dopo l’abilitazione possibilità offerta ai docenti che per
abilitarsi hanno sostenuto concorsi a cattedra o semplici corsi
abilitanti riservati.
Si parla di sperimentazione da attuare gradualmente a partire dalle
Graduatorie di Istituto
di terza fascia, a partire, cioè proprio dai docenti non abilitati e
che meno conoscono
come si svolge l’attività di sostegno nelle scuole e che non potranno
fare altro che
adeguarsi ad un modus lavorandi che già sussiste e che prescinde dal
rispetto delle aree.
Infatti, di fatto la sperimentazione, che in teoria si vorrebbe avviare
adesso
con questa modalità circoscritta, è già ben sperimentata e
concretamente attuata da tempo, se non da sempre, nelle scuole, dove
gli insegnanti di sostegno della scuola superiore, esattamente come
avviene per gli altri gradi di scuola, a prescindere dall’area
in cui sono inseriti, o in cui hanno ricevuto gli incarichi o le
supplenze,
e a prescindere dall’area che è stata assegnata agli alunni o,
talvolta, lasciata in bianco per rinviarne la scelta chissà a quando e
con quale discutibile modo,
lavorano su tutte le discipline e non solo su quelle che afferiscono
all’ambito disciplinare riconducibile elencativamente ad una certa
area, ma non certo perché tra tali discipline ripartite tra le 4 aree
ci sia una effettiva coerenza ed omogeneità che ne giustifichi
l’inserimento in un’area piuttosto che in un’altra. Il fondamento di
tale fantasiosa ripartizione sarebbe caso mai da ricercarsi nel DM 170
del 25/05/1995 che, però, è del tutto inapplicato.
Per questo e per iniziare a contenere il mercimonio che si realizza con
le aree,
- che un’opinione rispettabilissima ha ben definite come AREE DI GUERRA
-
determinando una gravissima discriminazione tra i docenti di sostegno
sol perché sono stati forzatamente, senza un criterio logico e
coerente,
inseriti in un’area piuttosto che in un’altra, chiediamo che l’AREA
UNICA,
venga attuata, e senza indugiare ancora, a partire dalle Graduatorie di
Istituto
con riferimento, però, a tutte le fasce.
E’ stata avviata una petizione on line pro AREA UNICA SOSTEGNO SCUOLA
SUPERIORE
che conta già oltre 5000 sottoscrizioni provenienti da tutte le
province d’Italia
a riprova di quanto sia sentito questo problema, la cui soluzione è a
portata di mano, purché ci sia l’effettiva volontà di raggiungerla.
Dal sito: www.areaunicasostegno.org si può aderire alla petizione e,
inoltre, leggere
documenti e testimonianze significative che supportano la nostra
iniziativa di trasparenza e giustizia distributiva riguardo
all’assegnazione delle cattedre.
Infine, si documenta dettagliatamente la problematica, perché non
rimangano dubbi
sulla bontà del progetto che chiediamo di realizzare e sulla necessità
che questo avvenga ora, proprio a partire dal prossimo e imminente
aggiornamento delle Graduatorie di Istituto
e per tutte le fasce in cui esse sono organizzate.
La suddivisione degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di
secondo grado in 4 aree
- scientifica (AD01)
- umanistica (AD02)
- tecnica professionale artistica (AD03)
- psicomotoria (AD04)
non trova riscontro nella Legge 104 del 1992, che dispone allo stesso
modo per tutti i gradi di scuola
e, inoltre, di fatto non viene attuata nelle scuole, dove di tale
suddivisione non si tiene affatto conto.
Infatti ai docenti di sostegno si richiede da parte delle famiglie, dei
coordinatori di sostegno,
dei dirigenti scolastici e perfino da parte degli stessi colleghi
curriculari di affiancare questi ultimi
in tutte le discipline e di seguire gli alunni in base alle loro
necessità, mutevoli e non cristallizzabili, indipendentemente dall’area
loro attribuita o da quella con cui sono stati forzatamente
contrassegnati
i docenti di sostegno a causa di un’errata interpretazione del comma 5
dell'articolo 13 della Legge summenzionata, secondo cui: «nella scuola
secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato».
L'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività
didattiche» e non ai «docenti specializzati»,
infatti, le aree di cui parlano i due importanti documenti PDF (profilo
dinamico funzionale)
e PEI (piano educativo individualizzato) - che descrivono le necessità
degli alunni
nonché i loro punti di forza, da valorizzare con interventi mirati, e
di debolezza da cercare di superare -
nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti
specializzati sul sostegno;
tant’è che le voci “area scientifica”, “area umanistica”, “area tecnica
professionale artistica”,
“area psicomotoria” in tali documenti non si ritrovano. Infatti mentre
nel PDF si parla piuttosto di ASSI, cognitivo, affettivo relazionale,
comunicazionale, linguistico, motorio prassico, neuro psicologico,
dell'autonomia, senso percettivo, dell'apprendimento; nel PEI le AREE
di cui si parla non sono
quelle corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma sono, invece,
l’area cognitiva,
quella neuropsicologica, la linguistico comunicativa,
dell'apprendimento scolastico, la psicomotoria,
quella personale e dell'autonomia, l’area socio affettiva.
Tali assi o aree, va sottolineato, i docenti di sostegno - insieme ai
docenti curriculari - li curano tutti
e compilano in ciascuna loro parte i documenti che li ricomprendono,
poiché gli alunni con disabilità
sono prima di tutto “persone” da prendere in considerazione nella loro
interezza senza parcellizzarli
in aree inutili o, sempre più spesso, pretestuose.
Dunque per equivoco, o per forzatura della normativa, è stata emanata
l’OM n. 78 del 23 marzo 1993 soltanto per l'insegnamento di sostegno
nella scuola superiore, determinando una corrispondenza
tra aree disciplinari e classi di concorso che, a ben vedere, avrebbe
come unica logica
sottesa a tale suddivisione quella della tipologia di scuola in cui gli
alunni si iscrivono,
secondo quanto dispone il DM 170 del 25/05/1995 che enuncia alcuni
criteri da seguire:
• il rispetto del profilo dinamico funzionale e del piano educativo
individualizzato,
• il tipo di scuola in cui i singoli studenti hanno chiesto di essere
iscritti,
• le materie di insegnamento dei docenti specializzati presenti nella
provincia,
e suggerisce, inoltre, di evitare l’attribuzione dei compiti di
sostegno a più docenti per il medesimo alunno.
Secondo il DM 170, dunque, - dato che, come si è esplicitato
chiaramente, non sono il PDF e il PEI
a definire le aree per la scelta dei docenti di sostegno da assegnare
agli alunni -
le scuole ad indirizzo tecnico professionale e artistico dovrebbero
attingere i docenti di sostegno
quasi del tutto dall’AD03 che ne ricalca la denominazione ossia “area
tecnica professionale artistica”
poiché le discipline professionalizzanti che connotano queste tipologie
di scuole sono proprio quelle
che ricadono nell’area citata e sono addirittura 132 e talmente tanto
eterogenee tra di loro
da avvalorare il fatto che l’unico criterio adoperato per la
ripartizione delle varie discipline nelle 4 aree
sia stato proprio quello del tipo di scuola in cui esse si insegnano.
Pertanto, allo stesso modo, i licei classici dovrebbero attingere dalla
AD02 “area umanistica”,
i licei scientifici in prevalenza dalla AD01 “area scientifica” mentre
i docenti della AD04 “area psicomotoria” dovrebbero occuparsi degli
alunni con disabilità di tipo motorio, dato che la classe di concorso
che ricade in questa area è quella derivante dalla facoltà di scienze
motorie.
Ma poiché neanche quanto dispone tale DM viene rispettato, non si
comprende quale possa essere l’ulteriore fondamento giustificativo e
normativo del reclutamento dei docenti di sostegno
secondo le tanto strumentalizzate 4 aree, che si prestano ad eccessiva
discrezionalità di scelta
non per le reali necessità degli alunni sui quali, anzi, ricadono gli
effetti negativi dell’attuale sistema,
ma, piuttosto, per salvaguardare i posti di lavoro di alcuni insegnanti
a danno di altri.
Dunque l’unica soluzione ragionevole, per escludere le scelte
evanescenti o, addirittura arbitrarie
da parte dei vari Ambiti Territoriali o delle Scuole attraverso le aree
- per’altro quasi mai rispettate nell’assegnazione concreta dei docenti
di sostegno agli alunni all’interno delle classi
che avvengono secondo altri criteri, anch’essi, poco trasparenti o non
sempre convincenti -
è quella di realizzare un’AREA UNICA DI SOSTEGNO per la scuola
secondaria di II grado, com’è già,
e senza che questa modalità abbia mai creato problemi, per gli altri
gradi di scuola.
Ne beneficerebbero tanto i docenti precari che verrebbero reclutati
senza discriminazioni
secondo l’unico criterio oggettivo del punteggio maturato in
graduatoria, quanto i docenti di ruolo
che non rischierebbero di perdere la scuola in cui insegnano ed i loro
alunni.
Ma primariamente ne beneficerebbero gli alunni stessi, che non
vedrebbero pregiudicato il loro diritto
alla continuità didattica, troppo spesso subordinato ad altre esigenze
(ad esempio i frequenti cambi di area
perché quel tal docente non vuole più seguire l’alunno considerato
“difficile”) che vanificando
qualunque tentativo di dare qualità all’integrazione scolastica, non
consentono di realizzare al meglio
il processo di inclusione degli alunni con disabilità attraverso la
collaborazione costante e proficua
tra docenti curriculari e docenti di sostegno che avendo la
contitolarità della classe in cui operano
non devono limitare il loro insegnamento ad un rapporto esclusivo con
l’alunno circoscrivendolo
ad una ipotetica e infondata area di intervento, ma lavorare nella
classe e con l’intera classe,
spalmando il proprio orario scolastico sulle varie discipline, senza
mettere paletti riconducibili alle aree
o a presunte competenze disciplinari non verificate e non sempre
corrispondenti all’area in cui si è stati inseriti e che, soprattutto,
non giustificano il rifiuto di seguire l’alunno in una disciplina
piuttosto che un’altra
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Libero Tassella
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