Riforma Gelmini a rischio su aule e classi
Data: Mercoledì, 15 giugno 2011 ore 11:58:26 CEST Argomento: Rassegna stampa
Il Consiglio di
Stato ha rigettato il ricorso del ministero dell'Istruzione e del
ministero dell'Economia contro la sentenza n. 552 del Tar Lazio con la
decisione 03512 del 9 giugno 2011. Si tratta della prima class action
vinta contro la pubblica amministrazione. La sesta sezione del
Consiglio di stato, infatti, ha ordinato ai due ministeri l'emanazione
del piano generale di edilizia scolastica previsto dall'articolo 3,
comma 2 del Dpr n. 81 del 2009 («Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane»).
Con questa decisione si mette a rischio la riforma della scuola targata
Gelmini che si basa proprio sull'aumento del rapporto alunni/docente
all'interno di un quadro nazionale di istituti non a norma in termini
di sicurezza, se non addirittura fatiscenti (secondo le associazioni
che tutelano i cittadini oltre il 50%). Il ministero adesso dovrà
approntare un piano di riqualificazione degli edifici scolastici in
tempi da record o si profila il commissariamento. «Se il ministro non
ottempera alle disposizioni chiederemo la nomina di un commissario ad
acta», ha dichiarato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Mancano,
dunque, meno di quattro mesi perché Mariastella Gelmini appronti un
piano che non sia "un mero elenco" di scuole a rischio crollo, come
quello presentato nel decreto ministeriale del 23 settembre 2009 (si
veda «Il Sole 24 Ore» del 7 giugno 2010) che per la Corte non
costituisce «un vero e proprio atto generale di natura programmatica,
avente a oggetto la riqualificazione dell'edilizia scolastica ma solo
un atto contenente l'individuazione di istituzioni scolastiche
temporaneamente sottratte alla immediata operatività dei nuovi limiti
massimi di alunni per aula».
Gli istituti all'indice erano 12mila e nel decreto si chiedeva di
derogare all'aumento del tetto di alunni per aula previsto dalla
riforma (Dpr 81/2009 regolamento applicativo dell'articolo 64 della
legge 133/2008). Deroga «solo» per l'anno scolastico 2009-2010 per
quelle scuole individuate dall'elenco in quanto a forte rischio
sicurezza. La deroga di fatto non è stata mai adottata in quanto il
decreto è del 23 settembre quando ormai le classi erano state già
formate.
Il Codacons ha vinto in quanto ha fatto leva sul decreto legislativo
198/2009: «mancata emanazione di atti amministrativi generali
obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi
obbligatoriamente e non oltre un termine fissato da una legge o da un
regolamento». Infatti, l'associazione dei consumatori ha chiesto è
ottenuto che si applichi quanto previsto dal Dpr 81/2009, ossia:
«restano confermati i limiti massimi di alunni previsti dal decreto
331/1998 (Legge sulla formazione delle classi che rispettava i tetti di
alunni/classe indicati dalle norme sulla sicurezza) per le istituzioni
scolastiche individuate in un apposito piano di riqualificazione
dell'edilizia scolastica».
Inutile il tentativo dei due ministeri di dimostrare l'infondatezza del
ricorso in quanto secondo i giudici: l'elenco di scuole del Dm
settembre/2009 non costituisce un piano di riqualificazione; viene
rigettata la censura del Miur secondo cui nel Dpr 81/2009 non vi
sarebbe indicato un termine per l'emanazione del piano. In effetti la
Corte riconosce come tale quel riferimento al "solo" anno scolastico
2009-10 (per la deroga al sovraffollamento delle aule in quelle scuole
individuate come a rischio) che lascia intendere che per gli anni
successivi il problema sarebbe venuto a cadere in quanto il piano
sarebbe stato applicato. (da IlSole24Ore)
redazione@aetnanet.org
|
|