SAB:Il Tribunale di Brindisi conferma nuovamente il diritto a sottoscrivere i contratti fino al 31 agosto invece del 30 giugno sui posti liberi e vacanti e condanna il MIUR
Data: Martedì, 14 giugno 2011 ore 12:18:25 CEST Argomento: Sindacati
Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 2430/2011 del
7/6/2011, riconosce il diritto giuridico ed economico dei mesi di
luglio e agosto 2010 ad assistente tecnico, Cosimo Cisternino di Ceglie
Messapica, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Pietro Gallone
del foro di Brindisi, nominato su posto libero e vacante e condanna i
resistenti MIUR, l’ATP (ex Provveditorato Studi) e l’ITIS “G.
Giorgi” di Brindisi anche al pagamento delle spese di giudizio e
onorario liquidate in 350,00 euro.
Il sindacato SAB, con il segretario generale prof. Francesco Sola
che ha patrocinato tutto il contenzioso, compresa la fase conciliativa,
dove l’Amministrazione non ha inteso conciliare anche perché, dopo
averne richiesto il rinvio, non si è più presentata, non può che
esprimere soddisfazione per tale nuova decisione, ormai consolidata nel
tempo, tranne che per i responsabili dell’amministrazione scolastica di
Brindisi citati prima.
Il lavoratore, nominato dal dirigente scolastico dell’ITIS “G. Giorgi”
di Brindisi su un posto di assistente tecnico dell’area meccanica, già
censito in organico di diritto, libero e vacante dopo i trasferimenti,
possedendone titoli e servizio ed inserito nella graduatoria del
predetto istituto, si era visto conferire il contratto fino al 30
giugno invece del 31 agosto per come previsto dall’art. 4 comma 11
della legge n. 124/99 e del successivo D.M. n. 430/00 che regolamenta
le supplenze del personale scolastico.
A nulla erano valse le rimostranze c/o il dirigente dell’ATP di
Brindisi e il tentativo di conciliazione proposto, con delega al SAB,
per far desistere l’Amministrazione dalla determinazione assunta,
rimostranze suffragate anche da precedente analoga decisione dello
stesso Tribunale, sempre a favore del sig. Cosimo Cisternino, seppure
in altra istituzione scolastica. Infatti, per lo stesso motivo,
l’Amministrazione scolastica, era stata già condannata, con sentenza n.
460/00, al pagamento di 1.400,00 euro. Errare è umano, perseverare è
diabolico, tanto è sempre pantalone che paga! Per vedersi riconosciuto
un diritto previsto dalla legge e dai regolamenti applicativi per le
supplenze annuali sui posti vacanti, si è dovuto produrre nuovo ricorso.
Nel merito della sentenza, il Giudice, oltre a richiamare la
predetta normativa, fa propria la giurisprudenza consolidata, ribadendo
gli orientamenti dei vari Tribunali anche perché, è priva di pregio la
difesa dei convenuti, basata sul mero richiamo a generiche
“disposizioni ministeriali” che giustificherebbero la legittimità
dell’operato del dirigente scolastico.
Alla luce delle suesposte osservazioni, considerato che al
ricorrente non viene contestata la supplenza conferita per coprire un
posto vacante, resosi disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente
quello di conferimento, deve dichiararsi il diritto del Cisternino a
vedersi riconosciuti i benefici giuridici ed economici per il bimestre
1 luglio 2010 - 31 agosto 2010 e quindi l’accoglimento integrale del
ricorso con ogni conseguenza di legge.
Il SAB stigmatizza l’ulteriore comportamento dell’Amministrazione che,
già soccombente, pur avendo avuto la possibilità, in fase conciliativa,
di trovare una soluzione a favore del lavoratore che chiedeva solo la
differenza retributiva nel profilo di assistente tecnico
(quantificabile in poche decina di euro per il predetto bimestre), si
presentava una prima volta in conciliazione chiedendo un rinvio per
approfondire la questione e dopo, alla nuova
convocazione, non si presentava più, facendo così instaurare
contenzioso con ricorso in Tribunale e lievitare il danno
economico-erariale a oltre 350,00 euro.
www.sindacatosab.it
Francesco Sola
Segretario Generale SAB
sindacato.sab@sabcs.191.it
|
|