Insegnamento della lingua inglese nella primaria. Inaccettabile qualsiasi utilizzo forzato dei docenti per far fronte ai tagli agli organici.
Data: Giovedì, 09 giugno 2011 ore 11:20:41 CEST Argomento: Sindacati
Da più parti ci viene
segnalato che alcuni Dirigenti Scolastici, su indicazione dei
rispettivi Uffici Scolatici Territoriali, stanno procedendo a definire,
per il prossimo anno scolastico, l’utilizzo su molte classi dei docenti
di scuola primaria titolari su posto comune, se in possesso del titolo
per l’insegnamento della lingua inglese, rispetto ai colleghi che non
lo possiedono. Questo sta accadendo per cercare di far fronte
all’esigenza di assicurare l’insegnamento della lingua in tutte le
classi, a fronte dell’azzeramento in organico di diritto dei posti per
docenti specialisti di lingua inglese per effetto dei tagli dei
ministri Gelmini e
Tremonti.
Questi docenti, in quanto specializzati per l’insegnamento della
lingua inglese, verrebbero trasformati d’ufficio in docenti
“specialisti”, contro la loro volontà, modificando di fatto la loro
titolarità ed il loro diritto ad operare prevalentemente come docenti
di posto comune, ovvero in tutte le discipline ed educazioni previste
nella scuola primaria. Siamo in presenza di un vero e proprio sopruso
che trasforma una competenza ed un titolo in più, rispetto ad altri, in
una forte penalizzazione. Dal momento che si costringono questi docenti
ad operare, contro la loro volontà, su di un numero abnorme di classi
rispetto alla media di tutti gli altri, è evidente la penalizzazione
che subiscono. La difficoltà ad assicurare l’insegnamento della lingua
inglese in tutte le classi è certamente una delle conseguenze dei tagli
alla scuola, ma l’utilizzo dei docenti titolari di posto comune con il
titolo per la lingua inglese su molte classi è inaccettabile ed
illegittimo. Se le scuole non hanno avuto in organico di diritto le
risorse sufficienti per assicurare l’insegnamento della lingua inglese
debbono chiedere e “pretendere” l’integrazione in organico di fatto,
denunciando, in caso contrario, la lesione del diritto allo studio. Non
si può scaricare sui docenti la conseguenza dei tagli e, per giunta,
illegittimamente!
Su questo, infatti, si ricorda che, nel D.I. sugli organici degli
ultimi anni, ivi compreso quello in bozza per il 2011-2012 trasmesso
con la CM n. 21 del 14 marzo 2011, è scritto:
“L’insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un’ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di
istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i
dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti
organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano
l’insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le
ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile
coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da
assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale.
Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per
ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.”
Inoltre, nella CM n. 21 del 14 marzo 2011 è scritto:
“L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera
generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in
possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa
vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi
seconde, tre ore nelle restanti classi).”
Da tali norme è assolutamente evidente che, a differenza del docente
che opera solo come “insegnante specialista” per l’insegnamento della
lingua inglese (di norma su non meno di 7-8 classi e per non meno di 18
ore settimanali), il docente titolare di posto comune in possesso del
titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare, per
l’insegnamento delle discipline ed educazioni assegnate ed “anche” per
la lingua inglese, sullo stesso numero di classi che sono previste per
tutti gli altri docenti a seconda dei criteri di utilizzo definiti in
collegio docenti. Quindi, mediamente, in non più di due o tre classi,
se tale è la modalità organizzativa definita dalla scuola per tutti gli
altri.
La FLC CGIL denuncia questi comportamenti, rappresenterà queste
situazioni nei prossimi incontri che ci saranno al Miur per
l’emanazione della circolare sull’organico di fatto e si impegna a
tutelare, in tutte le sedi, anche giudiziarie, tutti quei docenti che
dovessero subire intollerabili abusi.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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