Il Consiglio di Stato ribadisce la validità del principio dell'inserimento a pettine.
Data: Martedì, 07 giugno 2011 ore 14:59:37 CEST Argomento: Giurisprudenza
La pronuncia della
Corte Costituzionale (Sentenza 9 febbraio 2011 n. 41), nell'eliminare
dal mondo giuridico la disposizione illegittima (art. 1, comma 4-ter,
del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134), di natura innovativa e
comunque non conforme ai principi che ordinano la materia, ha ribadito
la validità, sulla base delle norme in vigore, del principio
dell'inserimento a pettine per i docenti che chiedono il trasferimento
ad altra provincia. http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_parere_n_2258_del_03-06-11_.html
Da ciò discende l'illegittimità delle disposizioni regolamentari
impugnate. E precisamente :
decreto ministeriale 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui, all'art.
1, comma 11, stabilisce che il personale docente che si avvale della
facoltà di indicare, nell'istanza di iscrizione (ovvero permanenza,
conferma, aggiornamento) delle graduatorie provinciali permanenti,
ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio
2009-2011, viene collocamento in quelle graduatorie in posizione
subordinata ("in coda") al personale incluso in III fascia;
lo stesso decreto n. 42, nella parte in cui, all'art. 12, comma 1,
stabilisce che "in coda alla III fascia vengono collocati, secondo la
fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che hanno
scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1 ,comma 11…"..
(Provvedimento inviato dall'Avv. Mario Ferreri)
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