Sentenza Cass. SS. UU. 3032/2011. Ricorsi ''Pettine'': la vittoria dei non ricorrenti e considerazioni sui nuovi ricorsi.
Data: Venerdì, 03 giugno 2011 ore 10:30:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Nel mio precedente
comunicato consigliavo ai docenti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento e ricorrenti "pettine" di non spendere altro denaro,
neanche per le sole raccomandate, almeno fino a quando non fosse stata
detta anche per tali tipologie di ricorsi la parola fine sulla
giurisdizione. Così ricordavo e citavo gli effetti della sentenza della
Corte Costituzionale, richiamando gli insegnamenti di G. Zagreblesky, e
gli effetti che eventualmente ne sarebbero derivati ai tanti
docenti/ricorrenti pettine, i quali avevano intrapreso dispendiosi
ricorsi seguendo i consigli dati loro da più parti, nel caso in cui
fosse stata confermata la giurisdizione del giudice ordinario (nella
veste del giudice del lavoro). (di Antonio Gabrieli da http://www.dirittoscolastico.it/_la_vittoria_dei_non_ricorrenti_e_considerazioni_s.html)
Concludevo, dunque, che se la giurisdizione del Giudice ordinario fosse
stata confermata anche per i ricorsi pettine-coda, nella gran parte dei
casi, i veri beneficiari (i docenti col più alto punteggio in
graduatoria) sarebbero stati in realtà altri colleghi: i non ricorrenti!
Come avevo ben previsto, dunque, non era opportuno spendere altro
denaro, ma bisognava solo attendere pacificamente!
A tal proposito, si prede atto che la Suprema Corte di Cassazione
Sezioni Unite con la sentenza n. 3032 del 08.02.2011 ha già iniziato a
condannare (sotto il profilo della giurisdizione) i ricorrenti pettine,
statuendo che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento
(n.d.r.- discorso che vale in materia di GaE, prescindendo dalla
tipologia del ricorso) spetta al Giudice Ordinario (SIC!).
Come consigliavo precedentemente, in maniera probabilistica, alla luce
di una simile evenienza, che di fatto si era già iniziata a verificare,
grosso modo tutti i sindacati offriranno la loro disponibilità per
aiutare i reali "aventi diritto" affinché ottengano quanto spetta loro.
Dopo il mio precedente comunicato in tanti mi hanno contattato per
ricevere maggiori informazioni.
Oggi, pertanto, vorrei fornire un'ulteriore e mia personale opinione su
tutti gli altri ricorsi che vengono da più parti proposti avverso le
Graduatorie ad esaurimento.
In tanti mi riferiscono ricorsi che si stanno proponendo e
riproponendo. Personalmente ne ho contati
ben 28 diverse tipologie!
Ebbene, senza alcuna pretesa e al sol fine di manifestare la mia
opinione, ritengo che solo pochi di questi ricorsi potranno permettere,
probabilmente, di conseguire un risultato utile. Quelli che saranno
persi, invece, potranno creare gravi problematiche ai rispettivi
ricorrenti.
D'altronde, con la suddetta conferma della Giurisdizione in materia di
GaE fornita dalla Suprema Corte, tutti i ricorsi ancora "in piedi"
presentati al T.A.R. avverso il D.M. 42/09 sono destinati a cadere,
portandosi con sé la sorte dei ricorrenti.
Per fare un esempio, un ricorso che tra i pochi appare essere fondato è
quello per il riconoscimento del servizio militare. Ebbene, anche
questi poveri docenti con ricorso pendente al TAR rischiano gli effetti
di una possibile dichiarazione di difetto di Giurisdizione del giudice
adito ed alcuni l'hanno iniziata già a subire.L'art. 11 comma 7 del
codice del processo amministrativo ( DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010
, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo. Vigente al: 20-09-2010") , recita testualmente: " Le
misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate".
Vi è di più. Riprendendo lo stesso esempio, tali ricorrenti del
servizio militare rischiano di aver perso solo tempo e denaro, mentre
altri docenti che si fossero rivolti ad altri sindacati, associazioni e
avvocati di fiducia "privati", al fine di far patrocinare le loro cause
innanzi al giudice del lavoro, troveranno prima degli altri la loro
giustizia definitiva.
Ancora, tra i vari ricorsi che oggi vengono proposti (e anche tra
quelli riproposti) ve ne sono diversi che, a mio sommesso avviso,
presentano alti rischi di soccombenza o, in alcuni casi, ripropongono
richieste giudiziali per le quali si riscontrano nella Giurisprudenza
precedenti sentenze negative.
Sul punto, dunque, vorrei evidenziare la mia opinione circa gli scenari
che potrebbero realizzarsi. Se, per esempio, un nuovo ricorso "non
fondato" in materia di GaE dovesse essere proposto al Giudice
amministrativo, si potrebbe incorrere in un difetto di giurisdizione,
per cui, i ricorrenti soccombenti rischierebbero di farsi condannare
inutilmente al pagamento delle spese, inoltre, rischierebbero la revoca
degli eventuali incarichi assunti provvisoriamente in base a
provvedimenti cautelari (fermo restando che, ex art. 10 co. 2
c.p.a., per i nuovi ricorrenti questi sarebbero di difficile
concessione).
E' in ogni caso palese che i ricorsi fatti per tanti ("raggruppati
assieme") ricorrenti al TAR sono fonte di lauti guadagni, comunque e
sempre, solo per chi li organizza. Il deus ex machina in sostanza,
secondo il mio parere, dovrebbe decidere in coscienza di rispondere
personalmente delle condanne dei propri docenti/ricorrenti.
D'altronde, considerato che a un ricorso partecipano migliaia di
ricorrenti che pagano qualche centinaia di euro ciascuno, il totale
delle somme versate all'organizzatore (cifra considerevole a diversi
zeri!) basterebbe a coprire economicamente gli eventuali 3.000 euro di
condanna derivante dalla soccombenza al posto dei ricorrenti. Di
conseguenza l'organizzatore potrebbe permettersi economicamente di
corrispondere, al posto dei ricorrenti, gli eventuali 3000 euro di
condanna derivante dalla soccombenza.
Se invece il ricorso dovesse essere presentato individualmente al
giudice del lavoro, ovvero quando dopo il difetto di giurisdizione il
ricorso dovrà essere riassunto al giudice ordinario entro tre mesi ex
art. 59 L. 69/2009, ciò non potrà essere messo in atto da parte
dell'organizzatore per ovvi problemi di cassa; infatti, riscuotendo
alcune centinaia di euro da parte migliaia di docenti/ricorrenti per la
presentazione dei loro ricorsi al Giudice del Lavoro l'Organizzatore
guadagnerebbe ugualmente cifre a diversi zeri, ma in caso di
soccombenza e pedissequa condanna alle spese dei ricorrenti
individuali, gli sarà impossibile farsi carico di migliaia di condanne.
Per problemi economici, dunque, l'eventuale condanna ricadrà solo sui
ricorrenti e non su chi li ha "raggruppati" a cui, invece, resterà il
lauto guadagno.
Concludendo, dunque, personalmente consiglio ai vari docenti di non
farsi prendere, con troppa facilità, dalla smania di ricorrere, perché
diverse tipologie di ricorsi potrebbero riservare insidie economiche
che un precario non potrebbe permettersi. Consiglio, dunque, ai futuri
docenti desiderosi di ricorrere di confrontarsi con i loro sindacati e
chiedere pareri, valutare la trasparenza e la correttezza delle notizie
che ricevono e, magari, consigliarsi con i propri avvocati "privati" di
fiducia.
D'altronde i ricorsi al Giudice del Lavoro in base alla legge 488/99 e
succ. modificazioni ed integrazioni sono esenti dai pagamenti per
l'iscrizione della causa al ruolo e in caso di vittoria l'avvocato
generalmente percepisce il proprio compenso direttamente
dall'Amministrazione soccombente. Dunque, anche un avvocato
giuslavorista di fiducia consiglierebbe un ricorso realmente fondato,
senza far anticipare spese al ricorrente.
Tutti potrebbero rivolgersi ad avvocati, associazioni e sindacati
presenti nella propria città e che già da tempo forniscono la loro
consulenza pressoché gratuitamente (Al massimo, richiedendo cifre
simboliche di circa 30 euro). Se questi dovessero sconsigliare un
determinato ricorso, tale scelta sarà sicuramente orientata con
cognizione di causa e nell'esclusivo interesse del docente. Qualora
invece dovessero ritenerlo fondato non avranno probabilmente alcuna
resistenza a patrocinarlo gratuitamente.
Voglio fornire un'ultima osservazione a chi mi manifestava il desiderio
di aderire ad alcuni ricorsi che personalmente ritengo tuttora essere
dei ricorsi persi. Si vorrebbe "a tutti i costi" ricorrere anche per
questioni che rischiano nel futuro di ritorcersi contro. Alcuni mi
hanno, per c.d., manifestato la loro paura di retrocedere rispetto ai
loro colleghi-
Ebbene, sui ricorsi a rischio consiglio di starsene tranquilli, perché
il tempo è galantuomo. Al massimo potrebbero richiedere nella domanda
di aggiornamento il riconoscimento del loro diritto e presentare, solo
successivamente, il reclamo al momento della pubblicazione della
graduatorie provvisorie. Nulla di più. Non è necessario fare nessuna
tessera e non è necessario privarsi di un solo centesimo.
Dopo di ciò, ovvero dopo il probabile mancato riconoscimento da parte
dell'Ufficio della A.T. di appartenenza potrebbero tranquillamente
attendere le eventuali pronunce della Giurisprudenza su casi analoghi-
Se dovessero essere negative (come tutto mi
lascia presupporre) di fatto, non dovranno pagare esose spese legali;
in caso contrario, qualora le nuove pronunce dovessero essere positive,
ci sarebbe tutto il tempo per far partire i loro giusti ricorsi.
Detto in altre parole, se un ricorso presenta fattori di rischi
altissimi (e ce ne sono diversi che vantano precedenti negativi con
condanne ad esose spese legali) è inutile che tutti si sobbarchino il
pagamento di alcune centinaia di euro, o che si paghino tessere
d'iscrizione attivate esclusivamente al fine di ricevere un'assistenza
legale per inutili ricorsi.
Chiedete preventivamente pareri e consigli ai vostri avvocati di
fiducia, confrontando con loro le proposte e le risposte ricevute dai
vari sindacati. Paragonate le risposte che ricevete, confrontandole con
la normativa e la Giurisprudenza. Verificate che gli eventuali
precedenti positivi riguardino il merito e non solo, invece, misure
cautelari (dunque provvisorie). Insomma, il mio consiglio è: "siate
cauti e prudenti... perché la condanna alle spese è un'insidia reale
che ai precari può costare troppo!".
redazione@aetnanet.org
|
|