Illegittima la mancata valutazione del servizio di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge non in costanza di nomina nelle graduatorie ad esaurimento
Data: Giovedì, 02 giugno 2011 ore 06:18:17 CEST Argomento: Normativa Utile
Ancora una
volta, a due anni di distanza, così come accaduto con il D.M. n. 42
dell’8 aprile 2009, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, così come
modificato dal D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, reca l’art. 2 comma 6,
contrario ai più elementari principi statuiti dalla Costituzione,
evidente contrasto con le numerosissime decisioni rese da Giudici
Amministrativi ed Ordinari (del Lavoro) che edificano una
giurisprudenza granitica, oramai consolidata, ma che è elusa
volutamente dal Ministero della Pubblica Istruzione nonostante continue
e ripetute segnalazioni a riguardo.
L’art. 3 comma 5 del D.M. n. 42/2009 e l’art. 2 comma 6 del D.M. n.
44/2011 statuisce che:
“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per
legge
sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“.
Da notarsi che entrambi i decreti ministeriali in capo richiamano il
decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’art. 485
comma 7° di tale D. Lgs. recita:
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio
civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Per cui l’art. 2 comma 6 del D. M. n. 44 (norma inferiore), “Il
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge
sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“, è nuovamente in
contrasto con il citato art. 485 comma 7° del D. Lgs. 297/1994 (norma
superiore), con la stessa L. 958/86, ex. art. 20, e non invero con
l’art. 22 perchè secondo statuito dalla Corte di Cassazione con le
Sentenze nn. 22805/2010 e 3032/2011, il procedimento di formazione
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, non rientra tra
le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Il MIUR con un atto improprio impone, mediante un D.M. che è subalterno
al D. Lgs, di non valutare il servizio militare di leva contravvenendo
ad uno dei principi cardine del Diritto: il criterio gerarchico che
risolve le antinomie normative ovvero "lex superior derogat inferiori"
cioè "la norma superiore deroga quella inferiore" e non viceversa.
Un Giudice di sesso femminile del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro
Ordinanza n. 78 il 20 ottobre 2010, nel rispetto delle Leggi e della
Costituzione, si è pronunciato tra l’altro sulla valutazione del
servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle
Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Il
Giudice attesta che se non si valuta il servizio militare di leva
comporterebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra il
personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il
servizio militare obbligatorio con possibilità di acquisire punteggio
utile ai fini dell’inserimento in graduatoria) e quello di sesso
femminile (il quale, invece, essendo escluso dall’adempimento del
servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso
incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse,
volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne
dal servizio di leva obbligatorio […] ossia quello di dovere rinunciare
agli incarichi di insegnamento a causa dell’adempimento dell’obbligo di
leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e
quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso
(o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che,
non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi
di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio […].
Sebastiano Spatola
(spedito da Libero Tassella)
Questione annosa quella della valutazione del servizio di leva o
equivalenti. Il DM sull'aggiornamento è chiaro: si valuta il servizio
di leva solo se prestato in costanza di nomina. Tuttavia nella PA ogni
lavoratore che ha svolto tale servizio dopo il 1987 ha diritto alla
valutazione di un anno per l'avanzamento di carriera. Chi vuole può
presentare comunque ricorso tramite un legale. Michele Vivaldi - FLC CGIL Catania
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